Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 2
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988( dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - quali non possono considerarsi quelle che si basano non già su di un fatto noto, ma su di un fatto la cui esistenza viene ricavata da un giudizio di sola probabilità o addirittura di possibilità -, della conoscenza da parte dell'assicurato della esistenza dello stato morboso, della eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità. ( Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, ai fini del computo della decorrenza del termine prescrizionale del diritto dell'assicurato di ottenere la rendita dall'INAIL, aveva tratto la prova della conoscenza da parte dello stesso della propria malattia dal parere espresso dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado, il quale aveva accertato che il livello minimo dell'invalidità indennizzabile sarebbe stato raggiunto circa dieci anni prima, e dall'ammissione fatta dallo stesso assicurato, il quale, nel corso dell'interrogatorio libero reso davanti al primo giudice, aveva dichiarato che fin da molti anni addietro si era reso edotto della ipoacusia dalla quale era affetto, senza che peraltro fosse stata appurata la conoscenza da parte dell'interessato anche della origine professionale della malattia e della circostanza che la stessa avesse raggiunto la soglia minima di indennizzabilità.)
La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilita dall'art. 112 del d.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, soggiace alle ordinarie cause di sospensione ed interruzione previste dal codice civile, oltre che a quelle specificamente previste dal predetto d.P.R..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. ATTILIO CELENTANO - " -
Dott. PAOLO STILE - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
PI ER, elett.te dom.to in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marina Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Paoletti per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del AL di Pisa n. 659 del 31.7.1998 (R.G. n. 940/97). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 13.12.2000;
Sentito l'Avv. Emilia Favata per delega dell'Avv. Antonino Catania per l'Istituto resistente;
Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 31 maggio 1994 ER PI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Pisa l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e chiedeva che lo stesso fosse condannato a corrispondergli la rendita per l'ipoacusia da lui contratta a causa del lavoro espletato.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore, con sentenza del 2 dicembre 1996, dichiarava che il PI aveva diritto di ottenere la rendita per malattia professionale nella misura del 19,8%. Questa decisione, impugnata dall'INAIL, veniva riformata dal AL di Pisa con sentenza del 31 luglio 1998. Il AL, premesso che il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado aveva rilevato che l'ipoacusia aveva raggiunto i livelli minimi di invalidità indennizzabile dell'11% "circa dieci anni prima", osservava che l'ammissione fatta dall'assicurato nel corso dell'interrogatorio libero davanti al Pretore - "nel 1987 ci sentivo su per giù come ora" - indicava che fin da quell'anno il PI aveva raggiunto la consapevolezza del livello di ipoacusia che poi l'aveva spinto a denunciare la malattia professionale solamente nel 1992 ed a promuovere l'azione giudiziaria nel 1994, con la conseguenza che si era ormai maturata la prescrizione del diritto dedotto in giudizio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PI in base a due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo dell'impugnazione, che in ordine logico deve essere con priorità esaminato, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 111 e 112 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., e sostiene che il AL, nel qualificare di decadenza e non di prescrizione il termine di tre anni e centocinquanta giorni previsto dagli articoli di legge sopra indicati, non ha tenuto conto del fatto che nel caso in esame il termine era stato interrotto "dai successivi ricorsi presentanti in sede amministrativa".
Deduce, poi, il PI che, in base all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità alle norme di legge che regolano la materia, il diritto alla prestazione previdenziale a carico dell'INAIL, in caso di malattia professionale, è imprescrittibile, mentre i ratei pregressi sono soggetti alla prescrizione ordinaria di dieci anni, e aggiunge che una diversa interpretazione renderebbe la disposizione contenuta nel primo comma del suddetto art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 incostituzionale per contrasto con gli artt.
3 e 38 della Costituzione.
Questo motivo è privo di fondamento.
La tesi relativa alla imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale e alla durata decennale della prescrizione del diritto ai singoli ratei, attribuita dal ricorrente a questa Corte, è evidentemente frutto di una affrettata lettura delle pronunce indicate nel ricorso per cassazione. Da parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'interpretazione del primo comma dell'art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 è stata sempre collegata alla lettera della disposizione di legge, la quale, riguardo sia alla malattia professionale che all'infortunio sul lavoro, stabilisce che "l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni.....". Pertanto, l'assunto secondo cui "la materia resta assoggettata alla disciplina generale dettata dal codice civile per la prescrizione", formulato da questa Corte nelle sentenze richiamate dal ricorrente (Cass. 5 marzo 1998 n. 2463 e Cass. 21 gennaio 1998 n. 516), sta semplicemente a significare non già che non può farsi luogo alla prescrizione o che deve essere applicato il termine prescrizionale decennale, ma, al contrario, che tale termine soggiace - in aggiunta a quelle previste dalla legge speciale, come quella prevista nel quarto comma del suddetto art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 - alle ordinarie cause di sospensione e di interruzione. Anche secondo la Corte costituzionale, del resto, la tesi della assoluta imprescrittibilità del diritto alla rendita erogata dall'INAIL è priva di fondamento, considerata la natura patrimoniale e sostanzialmente indennitaria del diritto medesimo, dato che la materia è stata ispirata dal legislatore "piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico" (Corte cost. 7 luglio 1999 n. 297). Non risponde al vero, inoltre, che nella sentenza impugnata sia stato asserito che il termine stabilito dall'art. 112 è di decadenza, dato che, viceversa, il AL ha precisato che nel caso in esame la prescrizione si era maturata perché l'assicurato, dal giorno in cui aveva acquisito la consapevolezza della malattia professionale e fino al giorno in cui aveva presentato la domanda amministrativa per ottenere la rendita, non aveva posto in essere alcun atto interruttivo. Come, quindi, risulta palese da questa affermazione, il AL ha considerato di prescrizione e non già di decadenza il termine di cui si discute.
Infine, per disattendere l'argomento secondo cui il AL non avrebbe tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dall'assicurato, basta rilevarne la genericità, dato che il PI nemmeno indica la data nella quale sarebbero stati presentati i "successivi ricorsi in via amministrativa". Con l'altro motivo del ricorso (primo in ordine di esposizione) il PI denuncia il vizio di contraddittorietà e di insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia nonché, come deve desumersi dal tenore delle censure esposte, il vizio di violazione e di falsa applicazione dell'art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (sotto un profilo diverso da quello sopra esaminato) e degli artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e deduce che il AL ha tratto illegittimamente la prova della conoscenza da parte dell'assicurato dello stato di malattia invalidante, da un lato, dal fatto che lo stesso assicurato aveva riferito che da tempo aveva problemi di udito e, dall'altro, dal rilievo esposto dal consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, il quale aveva ipotizzato che l'ipoacusia aveva raggiunto il livello minimo di indennizzabilità circa dieci anni prima. Secondo il ricorrente, sarebbe evidente il vizio di motivazione che inficia la sentenza impugnata, dato che, richiedendosi che la malattia professionale indennizzabile deve manifestarsi in modo univoco per segni e per sintomi, la certezza che l'assicurato abbia acquisito la relativa conoscenza può ricavarsi soltanto dal compimento di idonei accertamenti medici che rendono l'interessato edotto del suo stato. Questo motivo è fondato.
In tema di prescrizione del diritto alla rendita da malattia professionale va richiamato il principio da tempo enunciato da questa Corte nell'interpretazione degli art. 112 e 135 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, risultanti dalle pronunce dichiarative della illegittimità
costituzionale, in parte qua, emesse dalla Corte costituzionale (v. le sentenze 30 giugno 1969 n. 116 e 11 febbraio 1988 n. 206). Come è stato più volte affermato, considerato che l'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente non si prescrive con il decorso del termine triennale dalla manifestazione della malattia nel caso in cui, entro tale termine, l'attitudine al lavoro non sia stata ridotta in misura superiore al minimo indennizzabile e, soprattutto, fermo restando che non sussiste più una presunzione assoluta di conoscenza della malattia professionale nel giorno in cui viene presentata all'Istituto assicuratore la denuncia corredata dal relativo certificato medico, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del diritto per ottenere dall'INAIL la rendita deve essere individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità (v., da ultimo, Cass. 9 gennaio 1999 n. 139, Cass. 24 luglio 1998 n. 7282, Cass. 2 ottobre 1997 n. 9619 e Cass. 3 giugno
1997 n. 4916, cui si rinvia per gli ulteriori richiami di giurisprudenza).
Alla luce di questo principio di diritto non può affermarsi che l'accertamento, compiuto dal AL sulla conoscenza della malattia professionale acquisita dal PI fin dall'anno 1987, sia esente dai vizi denunciati nel ricorso per cassazione. Come è stato esposto in narrativa, nella sentenza impugnata la prova della suddetta conoscenza è stata tratta dai seguenti due elementi:
a) il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado, il quale, in base a quanto ora riferisce lo stesso AL, aveva accertato che il livello minimo dell'11% dell'invalidità indennizzabile sarebbe stato raggiunto "circa dieci anni prima"; b) l'ammissione fatta dal PI, il quale, nel corso dell'interrogatorio libero reso davanti al primo giudice, aveva dichiarato che "nel 1987 ci sentivo su per giù come ora". Ora, pur dovendosi affermare, come è stato detto sopra, che il giudice di merito può trarre la prova del fatto che deve essere accertato per mezzo di presunzioni semplici, tuttavia occorre che tali presunzioni, a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c., siano gravi, precise e concordanti. Tali, per conseguenza, non possono considerarsi quelle presunzioni che si basano non già su un fatto "noto", ossia indiscutibilmente certo, ma su un fatto la cui esistenza viene ricavata da un giudizio di sola probabilità o addirittura di possibilità. Ed invero, come è stato in passato sostenuto da questa Corte, perché si possa utilizzare una prova indiziaria attraverso le presunzioni semplici, occorre che il fatto noto sia univocamente accertato, dal momento che la mera probabilità può valere ai fini del collegamento fra il dato di partenza e quello di arrivo, ma non può essere posta a fondamento dell'affermazione del dato di partenza (Cass. 29 ottobre 1979 n. 5651). Nel caso in esame, per ritenere che si fosse maturata la prescrizione, erano tre le circostanze di fatto che occorreva dimostrare collegandole alla conoscenza dell'assicurato: l'esistenza dello stato morboso, l'eziologia professionale della malattia e il raggiungimento della soglia legale, minima, di indennizzabilità. Senonché, anche a voler ammettere che dalla suddetta dichiarazione resa dal PI si potesse ricavare la prova che quest'ultimo fin dal lontano 1987 si fosse reso edotto di avere contratto una ipoacusia, non si vede come il AL (che non ha fornito alcuna motivazione in tal senso) sia potuto pervenire alla stessa conclusione circa la consapevolezza - la quale, per fondare una pronuncia di estinzione del diritto per avvenuta prescrizione, avrebbe dovuto essere appurata, ripetesi, senza alcun grado di incertezza - del secondo e del terzo dei tre elementi sopra indicati, e cioè del fatto che l'infermità avesse origine professionale e che la stessa, nel tempo sopra indicato, avesse raggiunto il livello minimo di indennizzabilità.
La motivazione che sorregge la decisione impugnata su questo punto della causa, pertanto, dimostra l'esistenza di un evidente vizio logico nel ragionamento seguito dal giudice di merito, che non sottrae la decisione medesima alle censure formulate dal ricorrente e al conseguente sindacato di legittimità.
A conclusione di tutte le argomentazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo del ricorso (nell'ordine espositivo indicato dal ricorrente), deve essere rigettato il secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. La causa deve essere, quindi, rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Firenze e che, nell'uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella trattazione del suddetto primo motivo (secondo in ordine logico) - sia in tema di interpretazione degli artt. 112 e 135 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, sia in materia di utilizzabilità, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., delle prove indiziarie attraverso le presunzioni semplici - dovrà compiere quell'accertamento che è stato effettuato in maniera insufficiente nella precedente fase di merito.
Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001