Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del d.P.R. citato, senza possibilità di utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa); inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965. L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9563 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RB UI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 141/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 01/04/98 R.G.N. 1875/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DE FERRAI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 agosto 1992 RB LU, premesso di essere affetto da sordità da rumori contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, esponente a specifico rischio, e di avere per tale malattia vanamente richiesto in sede amministrativa la rendita relativa, chiedeva al Pretore di La Spezia la declaratoria del riconoscimento del proprio diritto alla rendita e la condanna dell'I.N.A.I.L. ad erogargli le conseguenti prestazioni. Resistente l'Istituto, che eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 30.6.1965, n.1124, e nel merito contestava la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio, il giudice adito, espletata C.T.U., rigettava la domanda con sentenza n.669 del 1995, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 14 aprile 1998. Ritenevano i giudici di merito che, attese le precise risultanze istruttorie documentali, al momento della domanda il termine triennale di prescrizione, pur prolungato dei 150 giorni aggiuntivi ex art. 111 T.U. menzionato, doveva ritenersi vanamente decorso, sicché fondata appariva la pronuncia pretorile che aveva accolto la preliminare eccezione dell'Istituto in tal senso.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'assicurato, ancorandolo a tre motivi. resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 53,112, 135, 13 D.M. 26.1.1988 ai sensi della legge n.48 del 1988, e 2935 Cod. Civile,
deduce che il Tribunale ha violato la normativa di cui agli art. 53 e 135 del T.U. n.1124/65 in tema di proponibilità dell'azione, di denuncia della malattia e di manifestazione della stessa, facendola decorrere non dal giorno della presentazione della domanda all'Istituto assicuratore, ma dalla data dell'audiogramma effettuato presso la U.S.L. il 4 marzo 1989, in tal modo pervenendo alla decisione errata della declaratoria della intervenuta prescrizione. Il motivo è infondato.
Non è dubbio che in subiecta materia questa Suprema Corte ha reiteratamente ribadito il principio che il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione volta a conseguire la rendita di inabilità permanente, vada individuato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/88, in quello della manifestazione della malattia, senza più far capo alla "fictio caducata" della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'interessato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza della esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, ciò che, "generalmente", coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa determinata da tale stato, in riferimento alla sua eziologia professionale.
Siffatto principio, peraltro, non esaurisce del tutto l'ambito di accertamento ai fini dell'esatta individuazione dell'inizio della decorrenza del termine prescrizionale, in quanto lo stesso va armonizzato con il contenuto della sentenza della Consulta n. 116/69, secondo il quale al riguardo occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per la indennizzabilità della malattia;
sicché a questo va riferito il dies a quo di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale, ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.
Ed è, del pari, ius receptum che se, a norma dell'art. 112, primo comma, del d.p.r. n.1124/65, come modificato dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 116/69, l'azione diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili, la dimostrazione dell'avvenuto decorso del termine, in relazione al momento in cui si è concretizzato il diritto alla rendita, e della conoscibilità dello stesso da parte dell'interessato, configurandosi alla stregua di eccezione in senso tecnico, incombe rigorosamente sull'istituto che deduce la e prescrizione, a sensi dell'art. 2697 cpv. Cod. Civile in tema di onere della prova. Ed invero l'accertamento di tali elementi, ed in particolare quello della consapevolezza, da parte dell'assicurato, del superamento della soglia di invalidità pensionabile, va ritenuto essenziale al fine di fissare correlativamente il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale, posto che per manifestazione della malattia, ai sensi dell'art. 135 d.p.r. n.1124/65 citato, deve intendersi ogni emersione della patologia, per segni o sintomi, che sia univoca, e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato della esistenza della stessa, della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, e della entità indennizzabile della medesima, e pertanto a consentirgli di poter far valere utilmente il proprio diritto alla rendita (cfr. ex plurimis: Cass. nn. 31/1991 e, da ultimo, n.u. 3765/98, 8139/99 e 9450/99). Sicché in sintesi, l'art. 112 del T.U. predetto, nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescrive nel termine di tre anni con decorrenza dalla "manifestazione" della malattia, utilizza e fa riferimento ad una espressione indicativa di ogni emersione della patologia, per segni o sintomi, che sia univoca, nel senso che sia idonea a rendere edotto l'assicurato della esistenza della malattia stessa, della sua entità e della incidenza sull'attitudine lavorativa, intesa quale grado di menomazione invalidante, si da consentirgli di poter utilmente far valere il proprio diritto.
Nella specie correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che l'attività morbigena dell'RB risulta cessata circa venti anni prima della proposizione della domanda;
che l'interessato era in grado di rendersi conto della malattia professionale contratta, della entità invalidante della stessa e del superamento dei limiti di legge per ottenere la rendita pretesa, sin dal momento della effettuazione dell'esame audiometrico compiuto presso la U.S.L. ex 19, ossia dal 4 marzo 1989, come emergente dal certificato medico di malattia professionale in data 6.3.89 prodotto agli atti, con le notizie ed osservazioni del medico riportate a tergo, e dall'esame obiettivo di cui al paragrafo 10 della medesima informativa;
che, dunque, sin da tale data la malattia si era manifestata sintomaticamente ed in modo obiettivo nella sua dimensione e nei connotati invalidanti, e pertanto era nota al ricorrente come tale (v. sentenza impugnata, pag. 2).
Di guisa che, ricorrendo tutti gli elementi in precedenza indicati per promuovere l'azione volta al conseguimento della rendita, in da tale momento egli era in grado di esercitarla adeguatamente, ed alla stessa data validamente il Tribunale ha fissato il dies a quo di decorrenza della prescrizione, con conseguente superamento dell'intero termine previsto per il suo verificarsi (tre anni e 150 giorni) all'atto della presentazione della domanda giudiziale (19 agosto 1992), sia pure per un periodo molto breve.
Con la seconda censura il ricorrente, denunciando genericamente vizio di ultrapetizione, deduce in sostanza che il Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione senza tener conto dei limiti temporali indicati dall'Istituto con la relativa eccezione, in tal modo travalicando l'ambito del petitum.
Il motivo è del pari privo di consistenza.
A parte i profili di farraginosità del suo contenuto, al riguardo va osservato che la prescrizione è stata prospettata dall'I.N.A.I.L in termini ampi, con riferimento sia alla cessazione dell'attività morbigena (1974), sia alla presentazione della domanda giudiziale (19.8.1992), rilevandone la avvenuta decorrenza rispetto alla prima, atteso il lungo lasso temporale trascorso e, comunque, quanto alla seconda, in rapporto agli accertamenti audiometrici effettuati il 4 marzo 1989 come in precedenza evidenziato. Sicché non è dato comprendere in quali elementi possa incentrarsi il vizio denunciato, posto che la fissazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione in un momento di gran lunga successivo a quello del ritiro dell'attività morbigena non ne ha ampliato il profilo temporale, ma lo ha ristretto e riavvicinato alla data della domanda giudiziale, procrastinandolo all'atto dell'esame audiometrico, per cui sul punto si profila addirittura una palese carenza di interesse ad agire da parte dell'assicurato, a norma dell'art. 100 Cod. Proc. Civile.
Analogamente non ha pregio la terza doglianza afferente al difetto di motivazione circa la divergenza della decisione del Tribunale, quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione, rispetto alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., nonché in tema di presupposti come indicati al riguardo dagli artt. 53 e 135 T.U. n.1124/65. Sul primo punto, è sufficiente osservare che nessun contrasto si ravvisa nel senso esposto, atteso che l'ausiliare si è limitato a constatare la sussistenza della patologia lamentata al momento delle indagini specifiche e delle operazioni peritali da lui effettuate, senza fissare termini precisi di insorgenza e di conoscibilità della stessa da parte del ricorrente;
laddove detto accertamento è stato logicamente e rigorosamente effettuato dai giudici di merito sulla base di obiettive risultanze documentali che non lasciano spazio a dubbi al riguardo, e dunque sulla decorrenza della prescrizione come esposto, ratione temporis.
Circa il secondo argomento, esso appare del tutto inconferente sul thema decidendum, in quanto l'applicazione dell'art. 135 richiamato presuppone la inesistenza di precisi punti di riferimento per fissare il dies a quo di decorrenza della prescrizione, sicche non obbliga il giudice ad uniformarsi alle soluzioni ivi previste qualora ricorrano elementi precisi ed obiettivi, come nella specie, idonei a supportare inequivocamente la decisione della controversia in senso difforme. In definitiva la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi prospettati dal ricorrente;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Non si effettua alcuna statuizione in ordine alle spese concernenti il presente giudizio di legittimità, trattandosi di controversia promossa per ottenere prestazioni previdenziali, a norma dell'art. 152 Disp. Att. Cod. Proc. Civile, e non ricorrendo la ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001