Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3220
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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L'accoglimento della domanda relativa all'equo indennizzo previsto dall'art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 non comporta anche la condanna dell'amministrazione al pagamento della rendita per malattia professionale, che va chiesta con una distinta domanda, e presuppone un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti della rendita stessa (diversi da quelli relativi all'indennizzo), giudizio soggetto al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, senza che sul decorso di tale termine possa avere influenza l'avvenuto riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'equo indennizzo.

Il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente da malattia professionale o infortunio sul lavoro comincia a decorrere dalla data della manifestazione del danno, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, con la conseguenza che l'assicurato può agire anche oltre il triennio dall'infortunio o dal manifestarsi della malattia adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto di rendita; deve tuttavia ritenersi che il termine prescrizionale inizi in ogni caso a decorrere dal momento della presentazione della domanda di rendita in sede amministrativa (a prescindere dalla sussistenza o meno, all'epoca, del grado minimo di inabilità richiesto dalla legge) e che tale termine decorra indipendentemente dalla conclusione del procedimento amministrativo, atteso che la previsione dell'art. 3 legge n. 241 del 1990, in base alla quale l'assicurato conserva il diritto ad attendere una formale risposta da parte dell'amministrazione, è intesa a consentire il rapido espletamento del procedimento amministrativo, ma non incide sulla diversa questione del termine prescrizionale per la proposizione della domanda giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3220
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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