Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 2
L'accoglimento della domanda relativa all'equo indennizzo previsto dall'art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 non comporta anche la condanna dell'amministrazione al pagamento della rendita per malattia professionale, che va chiesta con una distinta domanda, e presuppone un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti della rendita stessa (diversi da quelli relativi all'indennizzo), giudizio soggetto al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, senza che sul decorso di tale termine possa avere influenza l'avvenuto riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'equo indennizzo.
Il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente da malattia professionale o infortunio sul lavoro comincia a decorrere dalla data della manifestazione del danno, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, con la conseguenza che l'assicurato può agire anche oltre il triennio dall'infortunio o dal manifestarsi della malattia adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto di rendita; deve tuttavia ritenersi che il termine prescrizionale inizi in ogni caso a decorrere dal momento della presentazione della domanda di rendita in sede amministrativa (a prescindere dalla sussistenza o meno, all'epoca, del grado minimo di inabilità richiesto dalla legge) e che tale termine decorra indipendentemente dalla conclusione del procedimento amministrativo, atteso che la previsione dell'art. 3 legge n. 241 del 1990, in base alla quale l'assicurato conserva il diritto ad attendere una formale risposta da parte dell'amministrazione, è intesa a consentire il rapido espletamento del procedimento amministrativo, ma non incide sulla diversa questione del termine prescrizionale per la proposizione della domanda giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 032 2 0/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11459/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere 12707/98 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO -Rel. Consigliere 13499/98 Cron. 6683 Consigliere LA TERZA Dott. Maura - Consigliere - Rep. AMOROSO Dott. Giovanni Ud.06/10/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA LU, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARMANO GIAMPIERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA E SERVIZI PER AZIONI, INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
intimati 2000 e sul 2° ricorso n 12707/98 proposto da: 4009 FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI -1- PER persona del legale inAZIONI, E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante SESTO presso lo studio 23, RUFO in ROMA VIA CORBO che la rappresenta e dell'avvocato NICOLA, difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LU, INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER TA L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimati e sul 3° ricorso n° 13499/98 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL - GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale
contro
LU, FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO TA SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimati avverso sentenzala n. 207/97 del Tribunale di VOGHERA, depositata il 05/06/97 R.G.N. 530/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
per il ricorso incidentale assorbito per quanto riguarda le FFSS e rigetto per l'INAIL. -3- ! ! SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14 dicembre 1993 il signor IG ON conveniva in giudizio dinanzi al RE di Voghera, quale giudice del lavoro, le Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni (F.S. spa), in persona del capo del presidio legale territoriale di Milano. Esponeva che, sin dal 1973, aveva lavorato come operaio presso l'officina Grandi Riparazioni di Voghera delle Ferrovie dello Stato;
che, fino al 1986, aveva svolto attività di addetto al reparto lamieristico in un ambiente molto rumoroso contraendo una ipoacusia bilaterale;
che, sin dal 20 febbraio 1986, aveva chiesto al datore di lavoro di accertare e dichiarare che la malattia dipendeva da causa di servizio;
che era stato sottoposto a ripetuti accertamenti medici tra il 1986 e il 1989 senza ottenere il richiesto riconoscimento di malattia professionale. Aggiungeva che con ricorso depositato il 26 gennaio 1990 aveva chiesto al RE di Milano, quale giudice del lavoro, che accertasse e dichiarasse che la malattia dipendeva da una causa di servizio e condannasse le Ferrovie dello Stato a versargli l'equo indennizzo di cui all'art. 60 del d.p.r. 3/1957; che il RE aveva accolto la domanda e che tuttavia l'ente non aveva ancora provveduto a liquidargli la rendita di cui agli articoli 66 e seguenti del d.p.r. 1124 dell'anno 1965. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della malattia professionale e la condanna delle Ferrovie dello Stato a corrispondergli la rendita per inabilità e ogni altro trattamento previdenziale e assistenziale dovuto per legge. Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva la nullità per indeterminatezza della domanda, la preclusione del giudicato e la prescrizione per 1 SS ii la decorrenza dei termini di cui all'art. 112 del d.p.r. 1124/1965. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna del signor ON alla restituzione della somma erogata a titolo di equo indennizzo. Espletata l'istruttoria, il RE riteneva che sussistesse l'eccepita prescrizione e rigettava le domande. Avverso la decisione del RE il signor ON proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. La società resisteva chiedendo in via principale l'interruzione del procedimento o comunque la propria estromissione dal giudizio in quanto nel frattempo l'INAIL le era succeduta in forza di legge nel rapporto controverso;
nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza. All'udienza del 14 luglio 1997 il collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL; questi, costituendosi nell'udienza successiva, in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'improcedibilità della domanda del ON nei propri confronti. Nel merito chiedeva la conferma della pronuncia pretorile. Con sentenza depositata in cancelleria il 5 giugno 1997 il Tribunale. di Voghera confermava la sentenza del RE. Avverso la decisione del Tribunale il signor ON propone ricorso articolato in quattro motivi. Le Ferrovie dello Stato resistono con controricorso e propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato costituito da un solo motivo. SS 2 ! ! L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) resiste con controricorso al ricorso principale e propone a sua volta ricorso incidentale costituito da un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve innanzitutto disporre la riunione dei tre ricorsi proposti separatamente avverso la stessa decisione in un solo processo in base al disposto dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 del d.p.r. 1124 dell'anno 1965. Lamenta che il Tribunale, così come il RE, non abbia considerato che l'eccezione di prescrizione doveva essere sollevata dall'Ente Ferrovie nel primo giudizio svoltosi dinanzi al RE di Milano per ottenere il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo;
e che, dinanzi al RE di Voghera, poteva essere eccepita soltanto la prescrizione ordinaria decennale dalla data della sentenza del Tribunale di Milano (25 gennaio 1992) . Il motivo è infondato. Come è noto l'Istituto della rendita per malattia professionale o quello ' dell'indennizzo per cause di servizio sono istituti concettualmente distinti e soggetti a diverse discipline. L'indennizzo è una prestazione speciale natura previdenział che la Pubblica Amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse con il servizio;
la rendita, invece, richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta;
richiede, perciò, un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa e 3 SS quest'ultima, in caso di fattori plurimi, deve costituire la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non" della malattia (Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196; Cass. 14 febbraio 1997 n. 1536; Cass. 24 giugno 1998 n. 7286). La distinzione tra i due istituti non esclude che in alcuni casi il nesso causale tra malattia e attività lavorativa possa integrare non soltanto il presupposto necessario per il riconoscimento dell'equo indennizzo, ma anche la dipendenza dalla causa di servizio necessaria per il riconoscimento della rendita per malattia professionale;
rimane tuttavia la distinzione tra i due Istituti e di conseguenza il riconoscimento indennizzo non vincola dell'equo l'amministrazione, l'ente previdenziale o le Ferrovie dello Stato, nella sua funzione previdenziale conservata dall'art. 21, 40° comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 in relazione all'art. 127 n. 2 (fino al limite temporale stabilito dall'art. 13 d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608) a riconoscere l'altro beneficio che va accertato con le modalità sue proprie. Nel caso in esame il signor ON ha proposto ricorso, depositato il 26 gennaio 1990, dinanzi al RE di Milano perché condannasse le Ferrovie dello Stato a riconoscergli l'equo indennizzo di cui all'art. 60 del d.p.r. 3/1957. L'accoglimento della domanda da parte del RE non comporta, come sostiene il ricorrente, la condanna dell'amministrazione al pagamento della rendita per malattia professionale;
e difatti la costituzione della rendita è stata chiesta dal signor ON con un distinto giudizio che ha per oggetto l'accertamento dei presupposti della rendita stessa ed è soggetto al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.p.r. 1124/1965. 4 !! E' pur vero che in alcune decisioni di questa Corte è stato affermato che il diritto alla rendita è soggetto alla prescrizione decennale (Cass. 6 dicembre 1985 n. 6155) e quinquennale per i singoli ratei non riscossi (Cass. 5 marzo 1986 n. 1449); si tratta tuttavia di sentenze relative a rendite già costituite e non riguardano quindi il caso in esame in cui il signor ON ha agito per ottenere la costituzione della rendita. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 111 del d.p.r. n. 1124 dell'anno 1965. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la decorrenza del termine triennale di prescrizione sia iniziata dopo il decorso di 150 giorni dalla data di presentazione della domanda del 20 febbraio 1986. In tal modo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che il procedimento amministrativo non si era ancora concluso in quanto l'ente non aveva ancora formulato una esplicita risposta alla richiesta del ON;
e che questi, in base all'art. 3 della legge 241 del 1990 conservava il suo diritto ad attendere una formale risposta da parte dell'amministrazione. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2935 del codice civile in relazione alla legge n. 1124 dell'anno 1965, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto preciso della controversia prospettato dalle parti e rilevabile dall'ufficio. Lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto che il ricorrente aveva avuto o poteva avere piena contezza del raggiungimento del minimo indennizzabile fin dal 1984. In tal modo i giudici del merito non avrebbero tenuto presente che il signor ON aveva avuto coscienza del grado di inabilità solo a seguito della consulenza tecnica disposta dal RE di Milano nella prima causa e quindi con il deposito dell'elaborato 5 SS peritale (22 agosto 1990) o con la data di pubblicazione del dispositivo della sentenza pretorile (13 dicembre 1990). Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 112 del testo unico 1124 dell'anno 1965 in relazione all'art. 2944 del codice civile, nonché il vizio di omessa decisione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta che i giudici del merito non abbiano tenuto conto del parere dell'ufficio sanitario compartimentale del 4 febbraio 1992, trasmesso all'ufficio organizzazione di Milano, dal quale si desume la rinunzia tacita delle Ferrovie ad avvalersi del termine di prescrizione. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati. In base al disposto del 1° comma dell'art. 112 del d.p.r. 1124/1965, il termine di prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente inizia a decorrere dal giorno dell'infortunio, o da quello della manifestazione della malattia professionale. La giurisprudenza di questa Corte e la giurisprudenza della Corte Costituzionale hanno affermato che il termine di prescrizione decorre dalla data della manifestazione del danno, anche nel caso in cui, pur essendovi stato un infortunio, il danno si sia manifestato in un tempo successivo a quello dell'infortunio stesso ( Corte Costituzionale 23 maggio 1986 n. 129), ovvero dal momento in cui la malattia medesima abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendere come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come semplice configurazione clinica della ii lesione stessa (Corte Costituzionale 8 luglio 1969 n. 116; Cass. 8 ottobre 1985 n. 4857; Cass. 25 novembre 1988 n. 6348; Cass. 6 febbraio 1992 n. 1317). Ciò significa, come ha esattamente posto in rilievo il Tribunale, che l'assicurato può agire per l'ottenimento della rendita anche dopo il triennio dall'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale, adducendo, e in caso di contestazione provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto di rendita, in virtù del noto principio “contra non valentem agere non currit prescritio"; non significa, invece, che l'assicurato, dopo avere richiesto all'Inail la rendita, possa eludere e vanificare i termini prescrizionali adducendo che non era certo che in quel momento egli avesse il grado di inabilità minima. Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha esattamente ritenuto che il termine di prescrizione sia cominciato a decorrere dal momento della domanda presentata dal signor ON in sede amministrativa, il 20 febbraio 1986, indipendentemente dal fatto che all'epoca sussistesse o meno il grado minimo di inabilità richiesto dalla legge;
che il decorso della prescrizione si è interrotto soltanto il 2 dicembre 1992 con il deposito di un ricorso giurisdizionale, poi non coltivato;
e che di conseguenza tra il 20 febbraio 1986 e il 2 dicembre 1992 è intercorso un periodo di oltre sei anni che ha comportato abbondantemente il perfezionarsi della prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.p.r. 1124 dell'anno 1965. D'altra parte non ha alcun rilievo che il procedimento amministrativo non si fosse ancora concluso in quanto l'Ente non aveva ancora risposto alla richiesta del ON;
e che questi, in base all'art. 3 della legge 241 del 1990, conservava il suo 7 SS ! ! diritto ad attendere una formale risposta da parte dell'amministrazione. Quest'ultima norma, infatti, è dettata al fine di consentire un rapido espletamento del procedimento amministrativo e non può incidere sulla diversa questione della decorrenza del termine di prescrizione per la proposizione della domanda relativa alla rendita per malattia professionale. Parimenti non può ritenersi che le Ferrovie dello Stato abbiano rinunziato tacitamente ad avvalersi della prescrizione in base al parere dell'ufficio sanitario compartimentale del 4 febbraio 1992. Si tratta infatti di un provvedimento interno che non può integrare gli estremi di una inequivoca, anche se tacita, volontà negoziale di rinunzia dell'ente al verificarsi della prescrizione. L'INAIL resiste con controricorso al ricorso principale e propone a sua volta ricorso incidentale con il quale denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 100, 101, 111, 113, 132 del codice di procedura civile e dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 127 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'art. 2, commi 13 e 15, della legge n. 608 del 28 novembre 1996 di conversione del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510; denunzia, infine, il vizio di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto presente che con la legge 608 del 1996 il legislatore ha attribuito all'INAIL la gestione dell'assicurazione infortuni, in essi comprese le malattie professionali, a decorrere dal 1 gennaio 1996; che di conseguenza per gli eventi verificatisi prima di quella data, e cioè entro il 31 dicembre 1995, la gestione dell'assicurazione infortuni spettava e continua tuttora a spettare alle Ferrovie dello Stato. 8 SS Il ricorso è infondato. !! La legge 28 novembre 1996 n. 608 dispone che "a decorrere dall'1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'Inail. Sono poste a carico dell'Inail tutte le rendite e le altre prestazioni comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattia professionale verificatesi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definite". La stessa norma prevede quindi la necessità del versamento di una riserva matematica da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a. "ai fini del pagamento da parte dell'Inail delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995 nonché di quelle con decorrenza successiva determinate da eventi o malattie verificatesi entro il 31 dicembre 1995" (art. 2, 13° e 15° comma). In sostanza la norma ha trasferito all'Inail la titolarità dei rapporti aventi per oggetto le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, anche sorti anteriormente al 1° gennaio 1996, ove non ancora definiti. Tuttavia, come ha già affermato questa Corte, la disciplina del rapporto sostanziale non determina la perdita della legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a. nei rapporti processuali precedentemente costituiti. Difatti il mutamento della titolarità del rapporto processuale è limitato all'ipotesi in cui il titolare cessi di esistere per morte ovvero per altra causa (art. 110 codice di procedura civile); non si verifica quindi nella distinta ipotesi del trasferimento ex legge del rapporto controverso. Di conseguenza questa Corte ha affermato la protrazione della preesistente legittimazione processuale della parte nel caso del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel (Cass. N. 1666 del 1973), nel trasferimento della gestione delle autostrade dalla Sara s.p.a. all'Anas (Cass. N. 773 del 1980); nel trasferimento dei rapporti obbligatori dalle Unità sanitarie locali alle Regioni (art.
6-della legge 30 dicembre 1992 n. 724; Cass. 5 dicembre 1995 n. 9 SS ! ! 12512) e, più specificamente per quanto riguarda il rapporto in esame, nel trasferimento dei rapporti dall'azienda autonoma Ferrovie dello Stato alle Ferrovie dello Stato s.p.a. (Cass. 27 giugno 1991 n. 7223; Cass. N. 2030 del 1999). In sostanza il principio per cui permane la legittimazione processuale della parte anche con il trasferimento del diritto controverso, pur determinando la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non esclude tuttavia altri effetti processuali e, in particolare, la diretta tutela processuale del diritto riconosciuta al nuovo titolare (articoli 105, 111 terzo comma del codice di procedura civile). Di conseguenza il trasferimento dei rapporti aventi per oggetto le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, disposto dall'art. 1, tredicesimo comma, della legge 28 novembre 1996 n. 608, determina la legittimazione processuale passiva dell'Inail per le controversie non ancora definite, pur senza escludere la legittimazione processuale passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a., che permane nei giudizi in corso all'ingresso della indicata legge. Con il controricorso le Ferrovie dello Stato eccepiscono l'inammissibilità del ricorso principale, in quanto concerne apprezzamenti di fatto, e la carenza di legittimazione passiva delle Ferrovie non essendo stato impugnato, e dunque essendo passato in giudicato, il capo di pronunzia relativo all'esclusiva legittimazione passiva dell'INAIL. Si oppongono, inoltre, al ricorso principale e propongono ricorso incidentale condizionato con il quale denunziano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 111 e 112 del d.p.r. n. 1124 dell'anno 1965 e di ogni altra norma e principio in tema di prescrizione dell'azione per la costituzione di rendita da malattia professionale. Assumono che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il ricorso depositato dal ON il 2 dicembre 1992, 10 SS ii benchè non ulteriormente coltivato, potesse avere effetto interrattivo della prescrizione. In tal modo, ad avviso del ricorrente incidentale, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che, secondo la sistematica dell'art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965, l'effetto interruttivo si consolida solo con la “vocatio in jus". L'esame di questo ricorso deve essere considerato assorbito dal rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale dell'Inail. Si devepertanto riunire i ric orsi, rigettare il ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Inail e dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Ferrovie. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese di causa.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Inail. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Ferrovie. Dichiara compensate tra le parti le spese di causa del presente giudifis di legittimità. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 Il Presidente L'Estensore майно Ситором ий ЯногеStore SiamanSiamiastow I D A , S Phille 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T , O 5 R B A : I 'A S E D N L IL CANCELLIERE P L S A E 9 I T Depositato in Cancelleria :7 D S N I G O :8 S P O 1 N oggi, -6 MAR. 2001 M E EMA 1 I A S D A I E E D , A G O IL CANCELLIERE E G O R T T E R T N IT L O IS E C IR S G A E E D L R L ● E B 11