Sentenza 29 marzo 1993
Massime • 4
Ai fini della proroga della custodia cautelare i due presupposti dell'esistenza di gravi esigenze cautelari e della necessità di compiere accertamenti particolarmente complessi, sono sullo stesso piano e devono concorrere entrambi. (Nella specie è stato ritenuto insufficientemente motivato il provvedimento di proroga riferito a un generico accenno alla complessità degli accertamenti, delegati dal P.M. alla P.G., senza la pur minima specificazione delle ragioni alla stregua delle quali gli accertamenti stessi sarebbero stati complessi e non si sarebbero potuti eseguire prima della scadenza dei termini di custodia).
È tempestiva la richiesta di proroga della custodia cautelare avanzata dal P.M. prima della scadenza del termine per esercitare la facoltà prevista dall'art. 419 comma terzo cod. proc. civ..
Allorché ricorrano circostanze particolari di urgenza, la notificazione del decreto con cui è disposta l'audizione del difensore, a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di custodia cautelare, è legittimamente eseguita mediante telefax, a nulla rilevando la mancanza di autorizzazione a servirsi di tale nuovo tecnico, una volta che siano state evidenziate le suddette circostanziate particolari di urgenza e che la notificazione abbia raggiunto il suo scopo.
L'art. 305 comma secondo cod. proc. pen. non richiede espresse condizioni e modalità di avviso al P.M. e ai difensori per consentire loro di intervenire all'udienza e dare a questi ultimi la possibilità di esplicare la propria difesa in merito alle richieste del P.M., non essendo richiesti quelle formalità e quegli adempimenti tipici del procedimento camerale ex art. 127 stesso codice, tanto che la proroga dei termini di custodia cautelare può essere disposta anche senza che sia sentito l'imputato, essendo sufficiente l'audizione del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/1993, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1993 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 29.3.1993
SEZIONE 1^ PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA Dott. Stanislao SIBILIA Presidente N. 1336
1. Dott. Umberto FELICIANGELI Consigliere
2. >> REGISTRO GENERAL Mario SCHIAVOTTI
3. >> Bruno SACCUCCI >>> N. 4352/93
4. >> Paolino DELL'ANNO »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-Ас sul ricorso proposto da NE AN nato a [...]
CORTE SUPREZIA DI CASSAZION il 6 gennaio 1952
2000+2 avverso l'ordinanza del 5 gennaio 1993 con la quale il Tribunale del riesame di Brindisi ha confermato,
rigettando l'appello,l'ordinanza 3 dicembre 1992
del G.I.P. del locale Tribunale con la quale era stata accolta la richiesta del P.M. di proroga dei termini di custodia cautelare.
the Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Saccucci.
(dr.Mario Persiani el. Lette le conclusioni del P.M con le quali chiede il rigetto del
A. Spinosi Roma
Sentito il difensore, avv.to Gustavo Pansini del fo ro di Napoli,il quale ha insistito per l'accogli=
mento del ricorso,si osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 5 gennaio 1993 il Tribunale
del riesame di Brindisi confermava, rigettando l'ap=
pello, l'ordinanza 3 dicembre 1992 del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con la quale era stata accolta la richiesta del P.M. di proroga dei termini di custodia cautelare nei con- зви fronti di SC RA indagato per il reato p t- e p. dall'art.416 bis c.p. l e Avverso la predetta ordinanza del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del Tra
ne riproponendo le eccezioni sollevate in sede di appello e in particolare: a) violazione dell'art. 606, lettera c), in relazione agli artt.148 e seguen ti c.p.p., per essere il provvedimento nullo perchè
preceduto da una evidente nullità della notificazio ne ad entrambi i difensori dell'avviso di fissazio ne dell'udienza in camera di consiglio;
b) violazio ne dell'art.606,lettere c) ed e), in relazione allo art.305 dello stesso codice, perchè l'avviso ai di fensori era stato notificato senza allegere la ri chiesta formulata dal P.M., perchè era stato conces so un termine a difesa assolutamente al di sotto-
di ogni congruità e perchè non era stata rilevata
1'inammissibilità della richieste del P.M. che, ol tre ad essere strumentale rispetto alla imminente scarcerazione dell'indagato, era stata formulata al di fuori di ogni possibile termine ed era priva dei concreti riferimenti alle indagini;
c) omesso esame "
da parte del Tribunale, della eccezione, evidenziata nell'appello, di nullità dell'ordinanza del G.I.P.
nella parte in cui era incorsa nel "lapsus" di giu stificare una proroga di sei mesi soltanto con le esigenze di notificazione ad altro coimputato resi dente all'estero.
Il ricorso può essere accolto soltanto parzialmen'
te.
Tutte le eccezioni pregiudiziali di rito sono, infat ti,destituite di fondamento.
Per quanto riguarda quella di cui al punto a),il
Tribunale ha congruamente ed esattamente argomenta e le relative deduzioni sono pienamente condi- to vise e fatte proprie da questa Corte che ricorren
-
do, nel caso in esame,circostanze particolari di ur genza, bene evidenziate dal G.I.P. nel provvedimento in calce alla richiesta di proroga dei termini,la notificazione del decreto con il quale era stata disposta l'audizione dei difensori ai sensi dello art.305,comma 2,c.p.p.,ben poteva essere eseguita con un mezzo tecnico, quale il telefax, consentito dall'art.150 del medesimo codice,nè il fatto che mancasse l'autorizzazione a servirsi di tale mezzo può costituire nullità e neppure semplice irrego=
larità della notificazione una volta che le circo stanze particolari, previste dal citato art.150 a giustificazione del detto mezzo tecnico erano state evidenziate e che la notificazione con tale mezzo aveva raggiunto il suo scopo,garantendo la conoscen za dell'atto da parte dell'avv.to Pansini;
che del tutto regolare era stata anche la notificazione del decreto,sempre ai sensi del citato art.305,comma 2,
c.p.p.,al secondo difensore del RA avv.to Massi
mo Manfreda avvenuta alle ore 8,50 del 3 dicembre
1992 dato che tale notificazione era avvenuta dopo le ore 20 del 2 dicembre 1992 in conformità a quanto era stato indicato nel decreto che aveva consentito la notificazione anche dopo tale orario(cioè le ore
.
M
20 del 2 dicembre 1992) qualora per impossibilità
non si fosse potuto provvedere entro le ore 20 del
2 dicembre 1992.Anche i primi due rilievi sollevati con il ricordato punto b) sono stati esattamente respinti dal Tribunale il quale ne ha chiaramente dimostrato l'infondatezza con la giusta osservazio come chiaramente ne che l'art.305,comma 2,c.p.p..
- non richiede si desume dal suo tenore letterale espresse condizioni e modalità di avviso al P.M. e ai difensori per consentibe loro di intervenire al la udienza e dare a questi ultimi la possibilità di esplicare la propria difesa in merito alle richie=
ste del P.M.,non essendo richiesti quelle formalità
e quegli adempimenti tipici della udieriza camerale
(l'art. 305,comma 2, non fa alcuna menzione dell'art. 127, precedente, al contrario, ad esempio, dell'art.406, comma 5,dello stesso codice) tanto che la proroga dei termini di custodia cautelare richiesta dal P.M.
può essere disposta senza che sia sentito l'imputa=
to essendo sufficiente l'audizione del suo difenso=
re e ciò per la scelta razionale del legislatore do vuta alla natura tecnico-giuridica del provvedimen to. Hanno opportunamente aggiunto i giudici del rie same, ad ulteriore confutazione delle ricordate ecce zioni della difesa, che sono state riproposte col pre sente ricorso, che le parti (P.M. e difensori), come si desume dal verbale agli atti, sono state ро
ste nelle condizioni di interloquire;
che l'avv.to
Massimo Manfreda era presente all'udienza prevista dall'art.305, comma 2,c.p.p. nella sua qualità di dị
fensore di fiducia del RA, dopo avere usufruito del termine concessogli dal G.I.P. per valutare la richiesta del P.M. e replicare ad essa, come aveva materialmente fatto,giusta le osservazioni da lui svolte e risultanti dal verbale.
Anche il terzo rilievo riproposto dai difensori al punto b) del presente ricorso è stato giustamente respinto dal Tribunale:va, invero, osservato che la richiesta del P.M.(di proroga dei termini di custo-
dia cautelare) deve ritenersi tempestiva in quanto la fase delle indagini preliminari comprende anche l'inizio della udienza preliminare e si chiude e si conclude con l'esercizio, da parte del P.M.,della fa coltà prevista dall'art.419,comma 3,c.p.p. e che,con seguentemente, avendo il P.M. avanzato la richiesta prima di tale esercizio,essa era stata legittimamente e tempestivamente proposta.
I rilievi di merito sollevati nei punti b) e c) del ricorso sono, invece, fondati, apparendo evidente il di fetto di motivazione della impugnata ordinanza in te=
ma della sussistenza e permanenza di "accertamenti particolarmente complessi" a giustificazione della proroga dei suddetti termini.
Invero l'art. 305, comma 2, più volte citato del c.p.p.
espressamente dispone che "nel corso delle indagini u preliminari il pubblico ministero può altresì chiede fo
. re la proroga dei termini di custodia cautelare che h c siano prossimi a scadere quando sussistono gravi esi e genze cautelari che, in rapporto ad accertamenti par= ticolarmente complessi, rendano indispensabile il pro trarsi della custodia". Come è reso evidente dal te=
nore letterale della norma sopra riportata e come è pacifico alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, i due requisiti e presupposti esistenza delle gravi esigenze cautelari e necessi tà di compiere accertamenti particolarmente complessi - sono sullo stesso piano e devono concorrere entrambi ai fini della legittimità della richiesta proroga.
Ciò non sembra che abbia ritenuto il Tribunale il quale mentre ha congruamente motivato Sulla esisten za della esigenza cautelare di cui alla lettera c)
dell'art.274 c.p.p.,non altrettanto ha fatto in tema della complessità degli accertamenti da compiere,li- mitandosi ad un generico accenno alla complessità degli accertamenti delegati dal P.M. alla P.G. sen za specificare,neppure sommariamente, le ragioni al la stregua delle quali siffatti accertamenti, quali quelli bancari riguardanti l'imputato e la perizia tecnica su una lettera firmata Franco T., sarebbero
"particolarmente" complessi e senza, altresì, indicat re i motivi per i quali era stato impossibile com=
pletare tali accertamenti prima della scadenza dei termini di custodia cautelare.Ed,in effetti, una ma nifestazione di tale difetto di motivazione è anche la mancata risposta al rilievo, formulato dall'appel
“lante avverso l'ordinanza del G.I.P., di cui al punto
(e) del presente ricorso. www.
L'impugnata ordinanza deve,pertanto, essere annulla ta e gli atti rinviati,per nuovo giudizio, al medesi mo Tribunale del riesame di Brindisi.
P. M.
la Corte,
visti gli artt. 611 e 623,lettera a),c.p.p.,
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma il 29 marzo 1993.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dr. Bruno Saccucci) (Ecc.Dr. Stanislao Sibilia) ees
DEPOSITATA
IN CATC I COLLABORATEY A.