Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gorgone Sofia, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assemblea Regionale Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di MA AN, TI MA, SC AL, LU IM e TI AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell’elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato il 26.02.2025, relativo al “ Concorso pubblico, per esami, a n. 21 posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Coadiutori parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’ARS e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data di assunzione ” indetto con D.P.A. n. 232 del 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie speciale concorsi, n. 5 del 31 marzo 2023, nella parte in cui non prevede l’odierna ricorrente;
- del verbale del 26.02.2025 delle operazioni di conclusione di correzione delle prove scritte del concorso di cui sopra;
- del verbale n. 1 del 05.06.2024, nella parte in cui la Commissione esaminatrice, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti al concorso, ha deliberato i criteri per la valutazione delle prove scritte di cui all'art. 13 del bando di concorso;
- del verbale n. 21 del 19.02.2025, nella parte in cui l’odierna ricorrente ivi individuata al n. 28, ha visto attribuirsi il voto di 17/30 nella prova scritta di Diritto Costituzionale e il voto di 10/30 nella prova di Storia di Italia dal 1860, con conseguente media del voto pari a 13,50 e, ai sensi dell’art. 13.4. del bando, non è stata ammessa alle prove orali;
- ove occorra, dell’art. 11, comma 2, del Regolamento dei Concorsi dell’ARS e del bando (D.P.A. n. 232 del 21 marzo 2023), nei limiti e nei termini esposti in calce al secondo motivo di ricorso;
B) quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 18.7.2025:
- del Decreto del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana n. 304 del 7 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso a n. 21 posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Coadiutori parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana e sono stati dichiarati i vincitori del medesimo concorso, nella parte in cui non prevede l’odierna ricorrente tra i 16 vincitori, in quanto esclusa dall’elenco degli ammessi alla prova orale;
- ove occorra, della nota prot. n. 001668-INT/2025 del 7 maggio 2025, con la quale è stata trasmessa dalla Segreteria della Commissione Esaminatrice la graduatoria finale di merito del predetto concorso pubblico, nella parte in cui non prevede l’odierna ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 28.4.2025 e depositato il 29.4.2025, parte ricorrente ha impugnato l'esito per sé negativo della prova scritta del concorso per coadiutori parlamentari presso l’Assemblea Regionale, meglio indicato in epigrafe. In particolare, la ricorrente nelle materie di diritto costituzionale e storia ha ottenuto il punteggio medio di 13,50, ossia 17,00 in diritto costituzionale e 10,00 in storia, a fronte di un punteggio medio necessario per l'ammissione pari a punti 21,00 e comunque non inferiore a punti 18,00 per ciascuna prova, come previsto dall’art. 13 del bando. Con il mezzo di tutela all’esame è stato inoltre impugnato l'art. 11, comma 2, del regolamento concorsi dell'intimata Amministrazione, che prevede la sufficienza della motivazione espressa a mezzo di voto numerico.
2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
2.1. “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 13.4 del bando; violazione e errata applicazione dei criteri di valutazione degli scritti di cui al verbale n. 1 del 05.06.2024; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 s.m.i.; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; palesi arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e sproporzionalità della motivazione; disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost .”.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta l'illogicità dei voti alla stessa attribuiti richiamando al riguardo i pareri – versati in atti - di esperti delle materie di esame, a mente dei quali essa avrebbe dovuto conseguire punti 23,2 in diritto costituzionale e almeno 25 in storia (cfr. all. nn. 9 e 10 al ricorso); sotto diverso profilo la ricorrente argomenta inoltre sulla pretesa contraddittorietà del punteggio assegnato alle prove da lei svolte, rispetto a quello con cui sono stati valutati gli elaborati di altri candidati ammessi alla prova orale.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per palesi contraddittorietà, irragionevolezza; difetto di motivazione – eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza e della inadeguatezza della motivazione; violazione degli artt. 4 e 11, comma 2, del regolamento concorsi dell’ARS - violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ”. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, invece, il vizio di motivazione che affliggerebbe la valutazione dei propri elaborati rilevando l’insufficienza del mero voto numerico e contestando i criteri di valutazione adottati dalla Commissione. È stato inoltre impugnato cautelativamente l'art. 11, comma 2, del regolamento dei concorsi dell'Assemblea Regionale Siciliana, laddove afferma la sufficienza del punteggio numerico in assenza di specifici criteri di valutazione.
3. Il 30 aprile 2025 si è costituita l'Amministrazione regionale intimata a mezzo della difesa erariale con una memoria formale.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 giugno 2025 e depositato il 18 luglio 2025, parte ricorrente ha poi agito per l’annullamento anche del Decreto del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana n. 304 del 7 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso per cui è causa e, ove necessario, della nota, prot. 001668-INT/2025 del 7 maggio 2025, con cui la segreteria della Commissione esaminatrice ha trasmesso la graduatoria citata. Il ricorso per motivi aggiunti è affidato per illegittimità derivata alle medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo.
5. I controinteressati intimati non si sono costituiti in giudizio.
6. In vista della discussione, con memoria del 24.9.2025, la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, ponendo anche la questione della notifica dei mezzi di tutela all’esame a tutti i potenziali controinteressati, atteso che la ricorrente ne ha evocati in giudizio soltanto alcuni.
Con memoria del 16 ottobre 2025, parte ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento ribadendo che a suo avviso non sarebbe necessario estendere il contraddittorio a tutti i candidati vincitori.
7. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 6 novembre 2025.
DIRITTO
1. In rito, pregiudizialmente, si ritiene che, per evidenti ragioni di economia processuale, possa prescindersi dalla chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale della procedura concorsuale, attesa l’infondatezza nel merito delle doglianze all’esame.
2. Il primo motivo è infondato, atteso che le argomentazioni fornite in giudizio in ordine alla ritenuta sufficienza degli elaborati della ricorrente non assumono rilievo tale da scalfire la valutazione tecnico discrezionale svolta dalla Commissione.
In particolare, la giurisprudenza è costante nell’indirizzo da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, sul valore probatorio delle consulenze di parte. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070 afferma infatti che “ ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo (Cons. Stato, IV, 7 giugno 2021, n. 4331; III, 24 maggio 2021, n. 4018). ”. Nel caso di specie, peraltro, la perizia presentata da parte ricorrente riguardo alla prova scritta di diritto costituzionale dà atto di risposte viziate da incertezze, sviste materiali ed inesattezze, oltre che da una forma non sempre esaustiva e scorrevole. Tali considerazioni rendono evidente l’impossibilità di individuare illogicità o gravi contraddittorietà nell’attività valutativa della Commissione.
In sostanza la doglianza è infondata atteso che la ricostruzione alternativa offerta al Collegio dalla ricorrente non evidenzia gravi sviste nell’attribuzione dei voti alla stessa, certamente non tali da comportare vizi di illogicità o evidente incoerenza nella valutazione operata dalla Commissione e da permettere a questo Giudice un sindacato sull’esercizio del potere tecnico discrezionale da essa esercitato nella valutazione delle sue prove scritte. Le medesime considerazioni devono spendersi in ordine ai rilievi afferenti alla presunta contraddittorietà del giudizio formulato dalla Commissione sulle prove della ricorrente rispetto a quello relativo alle prove di altri concorrenti, i cui elaborati sono stati prodotti in giudizio senza, tuttavia, aver mostrato le disparità di trattamento evidenziate nel corpo del ricorso.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Sul punto il Collegio intende richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questa sezione, sulla sufficienza del voto numerico come motivazione per la valutazione di prove scritte concorsuali. In particolare, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
Tale affermazione è coerente con il principio di economicità amministrativa della valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e gradazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile. Il potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che presiedono all’attribuzione del voto e permettono di desumere, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
In generale, come ribadito da consolidata giurisprudenza, deve essere riconosciuta all’Amministrazione ed alla Commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri di valutazione di una procedura selettiva afferente ad un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del Giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero della loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato, sez. VII, 09/04/2024, n. 3235 e sez. IV, 17/05/2022, n. 3889).
Infine, il Collegio ritiene opportuno chiarire che il richiamo di parte ricorrente al precedente della sezione, T.a.r. Palermo, sez. II, n. 1720/2023 è inconferente al caso di specie, in quanto attiene a una fattispecie in cui la Commissione aveva omesso di individuare i criteri specifici di valutazione della prova orale, prima che questa venisse svolta.
Inoltre, per quanto attiene all’asserita genericità dei criteri di valutazione della prova scritta, il Collegio si richiama al precedente adottato dalla Sezione in un caso afferente ad analoghi criteri formulati dalla Commissione per il concorso per segretario parlamentare dell'A.R.S., T.a.r. Palermo, sez. II, sentenza n. 2424 del 9.8.2024, confermata in appello con la sentenza del C.G.A.R.S., n. 972 del 2.12.2025. I criteri a cui la Commissione si è auto-vincolata sono idonei a indirizzare il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa in sede di valutazione, indicando il corretto esercizio del potere senza vincolarne gli esiti. La pronuncia del giudice di appello citata, partendo da analoga formulazione dei criteri di valutazione ribadisce che “… In primo luogo, per costante giurisprudenza, “in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti, sia alla conseguente attività di valutazione in concreto” e, ove la Commissione abbia provveduto a individuare criteri non affetti da genericità, né da irragionevolezza, non è ravvisabile alcun indice di illegittimità nella circostanza che non siano stati anche individuati sottocriteri o griglie recanti scale di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VII, n. 3580 del 28 aprile 2025).
In secondo luogo, in presenza di criteri di valutazione sufficientemente precisi e esenti da vizi di manifesta irragionevolezza come quelli definiti dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 9 del 21 febbraio 2022, deve trovare applicazione l’insegnamento giurisprudenziale corrente, pienamente condiviso dal Collegio, in base al quale il voto numerico – contrariamente a quanto dedotto da parte appellante – è in grado di esprimere e sintetizzare la valutazione tecnico-discrezionale espressa dalla Commissione stessa, contenendo in sé una idonea motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, assicurando la necessaria chiarezza e delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato (cfr. ex multis, C.G.A.R.S. n. 622 del 30 luglio 2025; Id., 30 marzo 2024, n. 256; Cons. Stato sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409).
In terzo luogo, occorre in questa sede dare convinta continuità a quanto recentemente statuito da questo Consiglio di Giustizia Amministrativo (cfr. C.G.A.R.S. n. 856 del 5 novembre 2025), evidenziando “come il voto numerico sia assolutamente idoneo a dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto a una serie di parole che finirebbero con l’essere una mera trasposizione letterale di un parametro motivazionale meglio esprimibile numericamente (esemplificando: scrivere che “si tratta di un elaborato scarso” non reca maggior motivazione di dare un “4”, come “mediocre” non è più chiaro di un “5” o “sufficiente” di “6”, “discreto” di “7”, “buono” di “8”, etc.): e ciò vieppiù ove si consideri che non è compito della commissione la <<correzione>> della prova, ma esclusivamente la sua <<valutazione>>, con il corollario che non serve indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere – in modo tanto sintetico, ma per converso preclaro – quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella prova svolta e valutata ”.
4. Per le superiori ragioni il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere rigettati, mentre sussistono giuste ragioni, avuto riguardo alla materia controversa, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Nessuna statuizione sulle spese è invece dovuta per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese integralmente compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese per i controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON CI, Presidente FF
IO RD, Referendario
EN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | ON CI |
IL SEGRETARIO