Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
Il decreto con cui il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso della persona offesa per difetto dei requisiti processuali non è ricorribile in cassazione, trattandosi di provvedimento che non incide in via definitiva sui diritti soggettivi delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2013, n. 51520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51520 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
5 15 20 /13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/06/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente - SENTENZA VINCENZO ROMISDott. N.939/2013 Dott. GIACOMO FOTI Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott.ssa LUCIA ESPOSITO Consigliere N.10935/2013 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Nei confronti di: UA LF N. IL 30.10.1936 Avverso la ordinanza del Giudice di Pace di Piacenza del 5 febbraio 2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha chiesto l'accoglimento con rinvio del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5 febbraio 2013 il Giudice di Pace di Piacenza dichiarava inammissibile il ricorso immediato presentato da EB AD OH nei confronti di LF GU per il reato di lesiono colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale 2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza deducendo la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 21, 23 e 24 D.lgs.vo n. 274/2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Come precisato dalle SS.UU. di questa Corte (cfr. sentenza n. 36717 del 26 giugno 2008, P.O. in proc. Zanchi e altro, Rv. 240398), non è ricorribile per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiari inammissibile il ricorso immediato per la citazione a giudizio, presentato dalla persona offesa ai sensi dell'art. 21 dello stesso D.Lgs., poichè tale decreto, per la sua natura interlocutoria, inerente alla mera facoltà di accesso al rito semplificato, non ha contenuto decisorio e non incide in via definitiva su diritti soggettivi delle parti. Le SS.UU. hanno a riguardo ricordato che, secondo la speciale disciplina stabilita dal D.Lgs. 274/2000 per il processo penale davanti al giudice di pace, in caso di ricorso immediato della persona offesa per i reati procedibili a querela, il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione che ne ha ricevuto, presenta le sue richieste al giudice di pace, e, se non esprime parere contrario alla citazione, formula la imputazione (art. 25). Il giudice, scaduto il termine dei dieci giorni, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, deve provvedere al riguardo con una delle seguenti decisioni (art. 26 e 27): a) se ritiene il ricorso inammissibile per uno dei motivi processuali indicati nell'art. 24 (ricorso presentato fuori termine o fuori dei casi previsti;
ricorso privo dei requisiti prescritti o non ritualmente sottoscritto;
ricorso che non contiene una sufficiente descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
mancanza di prova della comunicazione del ricorso al pubblico ministero), oppure manifestamente infondato, lo dichiara e trasmette gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento;
b) se ritiene che il ricorso riguardi un reato appartenente alla competenza per materia di un altro giudice, lo dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
c) se riconosce la propria incompetenza per territorio, lo dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente, che nel termine perentorio di dieci giorni ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice di pace competente;
d) se non deve provvedere in uno dei sensi suindicati, emette decreto di convocazione delle parti davanti a sé. Nei casi a>, b> e c> il procedimento speciale attivato col ricorso si conclude davanti al giudice adito, con la possibilità di essere riattivato davanti ad altro giudice di pace territorialmente competente (nel caso c'), o di trasformarsi nel procedimento ordinario davanti allo stesso giudice attraverso atto di citazione diretta emesso dal pubblico ministero ex art. 20 (nel caso a>). Nel caso d', invece, il procedimento speciale sfocia nel giudizio, che si aprirà con il tentativo obbligatorio di conciliazione e, se il tentativo fallisce, proseguirà con la istruttoria e si concluderà con la sentenza finale (artt. da 29 a 32). In questa ultima ipotesi, attraverso il rito speciale introdotto col ricorso immediato, la persona offesa promuove una sorta di azione penale a formazione progressiva con l'intervento del pubblico ministero, che consente di abbreviare i tempi processuali, risparmiando quelli necessari all'espletamento delle indagini preliminari (di cui agli artt. da 11 a 19). Hanno poi precisato che il provvedimento d'inammissibilità va configurato come decreto che il giudice di pace emette de plano. Infatti, il citato art. 26 non specifica la forma dei provvedimenti del giudice, salvo che per i casi d'incompetenza per materia o per territorio: in tale ipotesi, secondo la norma, il giudice adito deve provvedere con ordinanza (ovviamente motivata ex art. 125, comma 3, c.p.p.), dichiarando la propria incompetenza e disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero o la restituzione al ricorrente. Sembra potersi dedurre sempre secondo le SS.UU - che, dove l'art. 26 non prescrive la forma dell'ordinanza, il giudice provvede con decreto inaudita altera parte". Ovviamente, in forza dell'art. 111, comma 6, Cost., anche il decreto deve essere motivato, sia pure sinteticamente, ma non a pena di nullità, giacché l'art. 125, comma 3, c.p.p. riserva questa sanzione ai soli casi in cui essa è espressamente prevista dalla legge. Alla luce di queste precisazioni, non v'è dubbio che il decreto con cui il giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, dichiara inammissibile il ricorso della persona offesa per difetto dei requisiti processuali prescritti dall'art. 24, non decide sul merito, e quindi non esaurisce l'azione penale per il reato denunciato e l'eventuale azione civile per il relativo risarcimento del danno;
ma decide soltanto sul rito semplificato introdotto dalla persona offesa col ricorso immediato presentato ai sensi dell'art. 21. Tanto è vero che il giudice, quando dichiara inammissibile il ricorso per ragioni di rito (ma anche quando lo dichiara manifestamente infondato per ragioni di merito) ha l'obbligo di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento ordinario, che potrà svilupparsi con indagini preliminari e potrà sfociare in un provvedimento di archiviazione, in una sentenza di proscioglimento o in una sentenza di condanna. La persona offesa che aveva presentato il ricorso immediato, essendo parte necessaria anche del procedimento ordinario, potrà esercitare in questo tutti i suoi diritti, compreso quello di impugnare i provvedimenti conclusivi con i mezzi previsti dall'ordinamento. Non è esatto affermare che il pubblico ministero ha solo la facoltà, e non l'obbligo, di dar corso ulteriore al procedimento, potendo anche non attivarsi. Anche in questo snodo procedimentale, infatti, vale il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che come noto secondo il modulo alternativo prospettato dall'art. 405 c.p.p. si atteggia - come potere-dovere del pubblico ministero di scegliere se richiedere al giudice ° se esercitare positivamente l'azione penale, formulandol'archiviazione l'imputazione. È degno di nota a questo proposito che, a norma dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. 274/2000, il pubblico ministero che intenda richiedere l'archiviazione dopo che il giudice gli ha trasmesso gli atti in esito alla declaratoria d'inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso della persona offesa, deve notificare la richiesta di archiviazione alla stessa persona offesa, anche se questa non abbia chiesto preventivamente di essere informata al riguardo. È evidente che in questa circostanza la persona offesa conserva i diritti di opposizione e di impugnazione previsti dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. 274/2000 e, in quanto compatibili, dagli artt. 409 e 410 c.p.p. Una chiara conferma della tesi della non ricorribilità si può rinvenire- secondo il citato intervento delle SS.UU.- nella Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto Legislativo 28.8.2000 n. 274. Illustrando i provvedimenti che il giudice di pace può adottare ai sensi dell'art. 26, la Relazione significativamente precisa che per i casi d'inammissibilità del ricorso previsti dall'art. 24 "si è poi scartata l'ipotesi, pur in astratto possibile, della pronuncia da parte del giudice di una ordinanza impugnabile, in quanto in tal modo si sarebbe innestata una ulteriore fase incidentale che, anche per i prevedibili tempi ordinari di decisione, si sarebbe posta in netto contrasto con l'accentuata caratteristica d'immediatezza della citazione per ricorso. D'altra parte, la trasmissione degli atti [al pubblico ministero] non inibisce la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie, che potrà sfociare, all'esito di eventuali approfondimenti investigativi, in una citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 20 [cioè da parte del pubblico ministero, e non più della polizia giudiziaria, dopo la modifica introdotta dall'art. 17, comma 4 lett. a) del D.L. 27.7.2005 n. 144, convertito, con modificazione, nella legge 31.7.2005 n. 155]. Peraltro, resta aperta la strada alla archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo -17." 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Francesco Maria Ciampi) (Vincenzo Romis ) моніт CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC. 2013 ELFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Ginho Marc TIBERIO