Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 45775
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali, e quindi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione.

Commentario1

  • 1Determinare la pena nel caso di plurità di condanne
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 24 dicembre 2021

    Come si deve determinare la pena da eseguirsi nel caso di pluralità di condanne e pregressi periodi di detenzione già sofferti. Indice: Il giudizio di “merito” I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume consigliato Il giudizio di “merito” Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria aveva emesso un ordine di esecuzione della pena di anni ventinove, mesi uno e giorni 17 di reclusione, con decorrenza dal 10 dicembre 2008. In particolare, la pena da scontare era stata determinata procedendo ad una serie di cumuli parziali, ciascuno relativo a reati commessi. Con istanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 45775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45775
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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