Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe leggere", deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (In motivazione la Corte di cassazione ha escluso che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità).
Commentario • 1
- 1. GPS non impedisce spossessamento, furto consumato (Cass. 18818/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 6850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6850 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
6 85 0/ 1 6 50 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/02/2016 Composta dai Sig.ri Magistrati SENT. 148 Dott. GIACOMO PAOLONI Presidente - Dott. STEFANO MOGINI Dott. MASSIMO RICCIARELLI Relatore - R.G.N. 33777/2015 Dott. LAURA SCALIA Dott. AN CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: L'OR AN, nato l'[...] avverso la sentenza n. 5056/2012 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA del 12/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere dott. Dott. MASSIMO RICCIARELLI Udito il Procuratore Generale dott. Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/2/2015 la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando quella del Tribunale di Forlì in data 26/2/2010, rideterminava alla luce della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale la pena inflitta a L'TO IO per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, concernente la detenzione illegale di kg. 4,5 di hashish, in anni due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, tenendo conto delle già concesse attenuanti generiche e della riduzione per il rito abbreviato.
2. Presentava ricorso il difensore del L'TO. Con unico motivo denunciava inosservanza dell'art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen., e violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Rilevava che, nel rimodulare la pena, dopo la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale che aveva ripristinato la distinzione tra droghe pesanti e droghe legge e il rispettivo trattamento sanzionatorio, la Corte era incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto non aveva alcun margine di discrezionalità e avrebbe dovuto attenersi ai criteri utilizzati dal primo giudice, comminando una pena corrispondente ai minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. A seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, recante declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, è stato ripristinato in materia di stupefacenti il diverso regime sanzionatorio originariamente previsto rispettivamente per le droghe c.d. pesanti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990) e per quelle c.d. leggere (art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990). Da ciò discende che nel caso di droghe leggere, cui ora si applicano limiti edittali più favorevoli, la pena calcolata sulla base dei canoni dichiarati incostituzionali deve considerarsi illegittima e che la stessa deve essere dunque rideterminata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., tenendo conto dei ripristinati limiti edittali (Cass. Sez. Un. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, rv. 264205).
3. Ciò peraltro non implica che in sede di rideterminazione debba seguirsi un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità. In particolare deve escludersi che nel caso in cui, in base al regime sanzionatorio dichiarato incostituzionale, per condotte riguardanti droghe leggere sia stata applicata una pena corrispondente o prossima al minimo edittale, il Giudice in sede di appello o di rinvio sia vincolato ad attenersi ai minimi di cui è stata ripristinata la vigenza (Cass. Sez. 6, 25256 del 24/2/2015, Scarallo, rv. 265172). 2 Il Giudice ai fini della rideterminazione della pena deve tener conto dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. e quindi rivalutare quei parametri con riferimento ai nuovo limiti edittali, con il solo limite di non sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Cass. Sez. 4, 6/10/2015, Mentonis, rv. 265209).
4. In tale prospettiva va considerato che in sede di merito non era stata formulata una valutazione in termini di modesta offensività del fatto e di scarso rilievo personologico, a fronte di una condotta che aveva riguardato circa kg. 4,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Coerentemente e correttamente la Corte territoriale ha dunque valorizzato il rilevante quantitativo e il precedente da cui è gravato l'imputato, al fine di rideterminare la pena in misura superiore ai nuovi minimi edittali, con la successiva diminuzione per le attenuanti generiche e per la scelta del rito abbreviato.
5. Su tali basi dunque il ricorso non tiene conto in alcun modo dell'inquadramento della problematica posta dalla sentenza n. 32 del 2014, prospettando una inesistente violazione del divieto di reformaio in peius .
6. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9/2/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore se cut ет DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 22 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito