Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 6850
CASS
Sentenza 9 febbraio 2016

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Massime1

In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe leggere", deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (In motivazione la Corte di cassazione ha escluso che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità).

Commentario1

  • 1GPS non impedisce spossessamento, furto consumato (Cass. 18818/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 maggio 2024

    Il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita, ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'autovettura è collegata ad una richiesta dell'interessato al centro operativo, cosicché, il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore. In caso di appello del solo imputato, il potere discrezionale del giudice di rimodulare la pena inflitta in precedenza è, cioè, subordinato alla condizione che esso sia esercitato nel rispetto del limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 6850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6850
Data del deposito : 9 febbraio 2016

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