Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 8478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8478 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
I D A 0 S , 1 3 S O 3 . A L 6 T T L , R . O A A B ' N S L I E L P D 3 E S 847-8 0 1 7 A - I D B UBBLICA ITALIANA T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E IN NOME DEL POPOLO ITAL I D I G A E A , G D O O CORTE E E T OggettoE L R T T T I S N I R A cessazione E I G L S E D L E affitto S NE TERZA CIVILE R E O D agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N.7578/99 Dott. Angelo FAVARA Consigliere Dott. Ugo Cron..19408 MALZONE Consigliere Dott. Ennio Consigliere Rep. Dott. G. Battista PETTI FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 19/04/01 Dott. IO ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: IO, TO IO, TO AN,TO elettivamente domiciliati in Roma, via Del Trasone 8/12, presso l'avv. Ercole Forgione, difesi dall'avv. Vincenzo Vetere, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
RA OL AR, RA AR AN, eletti- vamente domiciliati in Roma, via XX Settembre n. 4 presso l'avv. Alfredo Mirabelli Centurione, difesi dall'avv. OL Carratelli, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, 753 1 sezione specializzata agraria, n. 1/99 del 19 settembre 1998 - 13 gennaio 1999 (R.G. 300/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2001 dal Relatore Cons. IO Fi- nocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. OL Cafiero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 18 settembre 1997 RA OL AR e RA AR AN, premesso di essere proprietari del fondo rustico Monte Salice Castagna о Molino in Terranova da Sibari condotto in affitto da TO Gio- vanbattista, TO IO e TO AN in forza di contratto stipulato (dai danti causa delle parti) il 24 aprile 1968, chiedeva che il tribunale di Rossano, se- zione specializzata agraria, dichiarasse cessato il contratto stesso alla data del 10 novembre 1997, con condanna dei convenuti al rilascio, preso atto della disdetta intimata il 24 novembre 1995. Costituitisi i convenuti resistevano alla avversa domanda eccependone l'infondatezza. Facevano presente, infatti, da un lato, che il rapporto inter partes era sorto anteriormente all'annata agraria 1959 - 60 e che lo stesso, per non essere stato tempestivamente disdet- 2 tato, si era prorogato ex lege, dall'altro, che essi concludenti avevano apportato al fondo dei miglioramen- ti per cui chiedevano il riconoscimento della relativa indennità. Svoltasi una prima fase istruttoria l'adita sezio- ne con sentenza non definitiva 15 28 aprile 1998 ac- coglieva la domanda di rilascio, per la fine della an- nata agraria 1998, atteso che i convenuti non avevano dato alcuna prova che il rapporto tra le parti fosse sorto in data anteriore all'annata agraria 1959 60. Gravata tale pronunzia dai soccombenti TO Gio- vanbattista, IO e AN, la corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 19 settembre 1998 13 gennaio 1999, rigettava la pro- posta impugnazione, compensate tra le parti, le spese di lite. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto TO NB, IO e AN, affidato a due motivi. Resistono, con controricorso, RA OL AR e RA AR AN. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno ritenuta raggiunta la prova, in causa, che il rapporto di affitto inter par- tes abbia avuto inizio nel 1965 sulla base di quanto 3 dichiarato da TO IO in un atto notorio del 1991, nonché alla luce delle dichiarazioni rese da TO Ma- rio e NB in sede di tentativo di concilia- zione svoltosi innanzi all'IPA, ove si precisava che la dichiarazione del 1991 era stata rilasciata perché ri- chiesta dall'Ufficio Utenti Motori Agricoli e, risalen- do l'instaurazione del rapporto di cui era titolare il defunto genitore al 1965, si era fatto riferimento a tale data.
2. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la riassunta sentenza nella parte de qua lamentando «vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in - 2734 e 2735 relazione agli artt. 2730 - 2731 - 2732 C.C. ed all'art. 360 n. 5 c.p.c.» e «falsa applicazione dell'art. 2, lett. e) 1. n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360 n. 3», nonché «erronea valutazione delle prove documentali. Difetto e contraddittorietà di moti- vazione su punti decisivi»>>.
3. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 3. 1. Quanto, in primis, alla denunziata violazio- ne, da parte dei giudici del merito sotto il profilo degli artt. 116 di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - c.p.c., in relazione agli artt. 2730, 2731, 2732, 2734 applicazione dell'art. 2, e 2795 C.C. nonché falsa 4 lett. e) della 1. 3 maggio 1982, n. 203, per avere ri- tenuto i giudici del merito che il rapporto inter par- tes aveva avuto origine nel 1965, la censura è inammis- sibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). 5 Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 116 c.p.c., artt. 2730, 2731, 2732, 2734 e 2795 c.C., nonché art. 2, lett. e) legge n. 203 del 1982) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. lungi dal In realtà parte ricorrente, censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
4. Sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. i ricorrenti denunziano, ancora, la sentenza gravata perché va ritenuta incongrua la decisione risultando palesemente inadeguata e contraddittoria la motivazione con la quale la Corte ha utilizzato i mezzi di prova che, a suo parere, sono risultati di supporto alla fon- datezza della domanda». 6 Si osserva, in particolare che la corte territoria- le, mentre, da un lato, ha riconosciuto implicitamente alla dichiarazione dei germani NB e IO TO valore di confessione e all'atto notorio valore indiziario, assumendo [altresì] che la correlazione fra i documenti aveva rafforzato la convinzione che l'inizio del rapporto agrario risalisse al 1965, poco più oltre, nella stessa sentenza «ponendosi in contra- sto con quanto in precedenza affermato»> ha statuito che la dichiarazione (resa davanti all'IPA) non si pone in rapporto strumentale con l'atto notorio.
5. Sotto il profilo di cui sopra la lamentata con- traddittorietà» di motivazione non sussiste. efe I giudici del merito, in particolare, dopo avere affermato che «il verbale [innanzi all'IPA] si pone in correlazione esplicativa con l'atto notorio e rafforza il contenuto indiziario dello stesso, affidando ulte- riore certezza alla circostanza che il rapporto agrario era sorto nell'anno 1965»> hanno precisato: infatti detta dichiarazione non si pone in rapporto strumentale con l'atto notorio con riferimento al destinatario del- lo stesso (Ufficio Utenti Motori Agricoli), ma conser- va, all'esito dell'esame complessivo del testo, effica- cia autonoma e riffermativa della data di inizio del rapporto agrario (1965) ». 7 Certo quanto sopra è palese che quei giudici, lungi dall'esporre, a fondamento della interpretazione delle risultanze di causa, considerazioni contraddittorie e tali da elidersi a vicenda si sono limitati ad afferma - re, da un lato, che quanto dichiarato nel corso del tentativo di conciliazione innanzi all'IPA chiariva il contenuto dell'atto notorio del 1991, dall'altro, che le dichiarazioni innanzi all'IPA avevano una propria valenza, quale riconoscimento del dato, obiettivo, che il rapporto di affitto, tra le parti, era sorto nel 1965. 6. Sempre con il primo motivo ricorrenti censura- efe no la sentenza gravata nella parte in cui questa ha at- tribuito efficacia confessoria alle dichiarazioni rese innanzi all'IPA senza considerare che queste proveniva- no non dalle parti, ma dal loro difensore.
7. Al pari del precedente il rilievo non coglie nel segno. Si precisa, in particolare, nella sentenza gravata: la dichiarazione di che trattasi non ha efficacia con- fessoria essendo riferita a due soli litisconsorti e ma costituisce elemento indizia- non altre al terzo rio certo>>>. Pacifico quanto sopra e non controverso che TO IO e NB hanno sottoscritto il verbale di 8 cui si discute è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto essere direttamente riferibili ai predetti quanto risultante dal verbale stesso come loro dichiarazione.
8. Da ultimo si osserva da parte dei ricorrenti che nell'atto notorio non vi sarebbe stato riconoscimento che il rapporto agrario era sorto nel 1965 ma la diver- sa circostanza che «conduceva in affitto il fondo dal 1965».
9. L'assunto, per un verso inammissibile, è, comun- que, per altro verso, totalmente infondato. 9. 1. Quanto al primo profilo (inammissibilità) si Osserva che rientra nei poteri del giudice del merito interpretare le risultanze di causa e, pertanto, anche le dichiarazioni rese dalle parti o risultanti dai do- cumenti in atti, salva l'osservanza dell'obbligo di mo- tivazione e della corrispondenza di questa alle regole della logica e del diritto. Nella specie parte ricorrente lungi dal denunziare errori logici o giuridici compiuti dal giudice a quo nell'interpretare la dichiarazione in questione si li- contra legem e cercando di superare quelli chemita sono i limiti istituzionali del giudizio di cassazione ad opporre una diversa lettura di quello stesso docu- mento. 9. 2. In ordine al secondo profilo (manifesta in- fondatezza della deduzione) si Osserva che l'espressione in esame non è suscettibile di altra in- terpretazione oltre quella fatta propria dai giudici del merito. L'espressione infatti «condurre in affitto un fondo da una certa data» non ha altro significato che il rap- porto di affitto, relativamente a quel fondo, ha avuto inizio proprio in quella data. 10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, «violazione degli artt. 2730, 2731, 2732, 2733, comma 2, 2735 e 1187 c.c. e dell'art. 1, lett. e) legge n. 203 del 1982», «insufficienza di motivazione>>> e «omesso esame di punti decisivi della controversia». Si assume, infatti, che la corte di appello di Ca- tanzaro ha ritenuto che il chiarimento fornito da A- TO IO nell'espletamento del tentativo di concilia- zione, fosse elemento sufficiente per ritenere che que- sti e TO NB avessero riconosciuto che il contratto di affitto fosse sorto nell'anno 1965, con una motivazione «laconica» e «incongrua» senza conside- rare le eccezioni sollevate dagli appellanti con la no- ta difensiva 9 settembre 1998 in ordine al contenuto e significato da riconoscere alla dichiarazione degli ap- pellanti e sulla sua conseguente efficacia confessoria. 10 11. Quanto in primis alla lamentata violazione, da parte della sentenza gravata, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., delle norme di diritto indi- cate nell'intestazione del motivo e sopra riportate la censura è inammissibile, almeno sotto due profili. Da un lato, infatti, non possono non ribadirsi le considerazioni prima svolte in sede di esame del primo motivo, sulle condizioni perché possa dirsi ritualmente denunziato, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3, il vizio di violazione o di falsa applicazione di norma di legge, dall'altro si osserva che le censure non sono in alcun modo pertinenti, al fine del decidere. I giudici a quibus, in particolare, hanno espressa- escluso che la dichiarazione di cui trattasi mente TO in sede di tentativo(quanto ciò affermato dai di conciliazione) abbiano efficacia confessoria. Non avendo i giudici del merito fatto applicazione per rendere la propria decisione degli articoli - 2730, 2731, 2732, 2733, comma 2, 2735 e 1187 C.C., è palese che inammissibilmente i ricorrenti denunziano la violazione, da parte di quei giudici, delle dette di- sposizioni. 12. Sempre al riguardo si osserva, ancora, che al di fuori dei casi di prove legali (art. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2738 ecc.) non esiste nel vigente or- 11 dinamento una gerarchia delle prove, per cui i risulta- ti di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 8 aprile 1995, n. 4078). Ne segue, pertanto, da un lato, che bene il giudice può fondare la propria decisione come si è verificato nella specie esclusivamente sulla base di risultanze meramente indiziarie, dall'altro, che appare palesemen- te insindacabile - in questa sede - l'apprezzamento espresso nella specie dal giudice del merito Amor é (sulla base degli elementi indiziari tenuti presenti e costituiti, da un lato, dall'atto notorio del 1991, dall'altro, dalle dichiarazioni rese dalle parti in se- de di tentativo di conciliazione innanzi all'IPA). Specie considerato e che non esistono elementi di sorta in contrasto con i riferiti accertamenti (cfr., altresì, Cass. 20 giugno 1994, n. 5925) e che i ricor- renti lungi dal denunziare errori logici o giuridici compiuti dalla corte di appello di Catanzaro nel valu- tare i detti elementi, si limitaradad opporre una diversa interpretazione, in fatto, di quegli stessi elementi. 13. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di 12 questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento del- le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 30.000 oltre lire 1.5000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 19 aprile 2001. il Consigliere relatore est. uple flan Jupe quilion il Presidente Depositata in Cancos Oggi, 21 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta summandela IL CANCELLIERE C1 Concette Ammendola I D , A S O 0 S 1 L A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I A S . ' E D L N P L S A E T I 3 S D 7 N - O G I 8 P S O - N 1 M I E A S D A I E E D A , C E O O R T R T O T N T IS L E I S R G E I E A D L R L O E D 13