Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
La richiesta del detenuto, finalizzata ad ottenere l'accesso agli atti amministrativi della Direzione della casa Circondariale, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non, invece, a quella del Magistrato di sorveglianza.
Commentario • 1
- 1. Chi Decide sul Rifiuto?https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Il caso de quo origina da un provvedimento d.n.p. emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Novara sul reclamo promosso da un detenuto – nelle more trasferito presso un altro Istituto Penitenziario – in tema di accesso agli atti in relazione a procedimenti disciplinari a suo carico, avverso il quale ricorreva per Cassazione lamentando la violazione di legge. Il Procuratore Generale concludeva per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la competenza esclusiva del Giudice amministrativo (ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, D.Lgs. del 02/07/2010, n. 104 C.P.A.) per l'accesso ad atti amministrativi in possesso della direzione penitenziaria, e non quella del Magistrato di Sorveglianza, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2013, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 4042
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 20125/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM FA N. IL 11/09/1969;
avverso l'ordinanza n. 473/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di NUORO, del 22/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 18.2.2013, il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro rigettava il reclamo generico con il quale ME LE aveva chiesto che il magistrato medesimo ordinasse con urgenza alla Direzione della Casa Circondariale di Livorno di provvedere all'immediato rilascio di copia della relazione effettuata nel luglio 1996 nell'ambito di un consiglio di disciplina finalizzato all'applicazione del regime di cui all'art. 14 bis O.P.. Il magistrato aveva rilevato la propria incompetenza (rectius, giurisdizione) in materia di accesso agli atti amministrativi.
2. Avverso detto decreto il ME proponeva impugnazione al Tribunale di Sorveglianza di Sassari che, con ordinanza del 18.4.3013, convertiva il reclamo del detenuto in ricorso per cassazione.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, a condizione che detta ordinanza incida sui diritti soggettivi del detenuto (fra tutte: Sez. 7, Ordinanza n. 23377 del 12/12/2012, dep. 30/5/2013, Aparo, Rv. 255489).
Per quanto la questione sia ancora dibattuta, nell'attuale stato evolutivo dell'ordinamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi - introdotto dal legislatore del 1990 per garantire il controllo dell'efficienza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa da parte dei soggetti comunque titolari di un interesse giuridico a verificare la correttezza dell'azione stessa - tende ad essere configurato come un diritto soggettivo all'informazione, sia perché inserito in una legge di settore che ne disciplina minutamente l'esercizio nell'esecutivo interesse del richiedente, sia perché può trovare un limite solo in specifiche esigenze di riservatezza stabilite dalla legge (Consiglio di Stato, Sez. 6, sent. n. 1679 del 12/4/2005; Sez. 5, sent. n. 4411 del 10/8/2007). Ciò posto in ordine alla situazione giuridica tutelata, deve rilevarsi che, a mente della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, comma 5, nel testo così sostituito dalla D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, all. 4, la controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo (la prima parte del testo previgente recitava: "Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso...è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale...").
Il citato D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. a), n. 6, dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il chiaro tenore della normativa citata induce a ravvisare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso di specie, riservato in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo. Da tale conclusione consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene, per la peculiarità della fattispecie esaminata, di aggiungere alla condanna del ricorrente alle spese quella al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014