Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. IMPS 753 0 1 REPUBBLICA ITALIANA per diritti L.
2.2.EEB. 2001 IN NOME IL PORC O ITA 0 000E SUPPI MODICASSAZIONE IL CANCELLIERE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 710/98 -> Consigliere Cron.
1.1543 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. I SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in "1.9 GEN 2001 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BONCOMPAGNI ANNA MARIA, CA STEFANO, CA UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale LA (eredi di CA PROVINO) elettivamente Farbig. PELLE On l domiciliati in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo+2000 per diritti L. in 15.2.01 4483 studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che li IL CANCELLIERE -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 678/97 del Tribunale di AREZZO, depositata il 27/10/97 R.G.N. 237/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3.7.1996 NN RI BO ed altri indicati in epigrafe convenivano in giudizio, davanti al Pretore di Arezzo, l'Inps per ottenere la riliquidazione della pensione di inabilità del defunto marito e padre IA LL NO, deceduto il 29.2.1996, ed il pagamento delle 1 differenze rispetto ai minori importi percepiti. I ricorrenti precisavano che l'Istituto, nel liquidare la pensione, con decorrenza 1.4.1995, aveva determinato la maggiorazione convenzionale, prendendo come riferimento non il limite di 65 anni ormai vigente per l'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. n. 503 del 1992, ma quello di 60 previsto dalla normativa anteriore. Resisteva l'Inps sostenendo che i nuovi limiti, inapplicabili agli invalidi in misura non inferiore all'80%, erano, a maggior ragione. inapplicabili agli inabili, totalmente incapaci al lavoro. Tale interpretazione trovava conferma nell'art.1, c.15 della legge n. 335 del 1995 che, nel ridisegnare i criteri di calcolo delle pensioni di inabilità, aveva fatto riferimento, per la determinazione della maggiorazione convenzionale, al compimento del 60mo anno di età. Con sentenza del 19.12.1996, il Pretore adito accoglieva la domanda. Proposto appello da parte dell'Inps, e costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Arezzo pronunziava sentenza in data 27.10.1997 con la quale, in parziale riforma della decisione pretorile, determinava il limite di età, ai fini della maggiorazione richiesta, di anni 63 e compensava le spese del grado. Premesso che il pensionato di inabilità non è equiparabile all'invalido grave, e che quest'ultimo, a differenza del primo, non ha alcun diritto, prima del compimento dell'età pensionabile, alle maggiorazioni convenzionali, osserva il Tribunale che ben comprensibilmente il legislatore, nell'elevare i limiti per la pensione di vecchiaia, abbia esonerato, per favorirli, gli invalidi gravi: da ciò, th peraltro, non può dedursi che l'esonero dalla nuova disciplina riguardi anche gli inabili i quali, per la maggiorazione convenzionale, non sono interessati ad un più sollecito passaggio alla pensione di vecchiaia, ma che si vedrebbero sfuggire il vantaggio di una maggiorazione convenzionale calcolata su di un periodo più lungo. La tesi del Tribunale è, in sostanza, che, mentre per gli invalidi, in quanto idonei a portare al naturale compimento il rapporto di lavoro con la residua capacità lavorativa, si giustifica una norma che li esclude dall'innalzamento del limite di età pensionabile, in modo da consentire loro di cessare l'attività lavorativa alle più favorevoli condizioni del regime previgente, una identica regola non ha ragione di essere per gli inabili, i quali si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere, e quindi di proseguire, qualsiasi attività di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono, gli intimati con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma terzo della legge 222 del 1984 anche in relazione all'art. 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dell'art. 1 comma 15 della legge 335 del 1995, nonché insufficiente motivazione, e contesta che l'espressione “data di compimento dell'età pensionabile” a cui la legge n. 222 fa riferimento per la determinazione della pensione di inabilita' mediante la dilatazione fittizia dell'anzianità contributiva, operi non come rinvio ricettizio all'età pensionabile esistente al momento dell'emanazione della legge 222/84, ma. come rinvio formale, anche alle successive modificazioni dell'età pensionabile. Il d.lvo 503 del 1992, infatti, aveva modificato l'età pensionabile ai solo fini del diritto a pensione di vecchiaia e quindi, in assenza di ogni previsione Ни normativa, non poteva incidere sulla pensione di inabilità, per la quale l'età pensionabile resta fissata al compimento dei sessanta anni. Peraltro la "nuova" età pensionabile di sessantacinque anni non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80% e quindi, a maggior ragione, non si applica agli inabili. Inoltre l'interpretazione della norma data dal Tribunale confligge con la previsione dell'art. 1 comma 15 della legge 335 del 1995, laddove si prescrive che con il nuovo sistema di computo retributivo, per la determinazione della pensione di inabilita' la quota di contribuzione da aggiungere viene riferita al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, segno quindi che tale principio vigeva già in relazione alle prestazioni liquidate in forma retributiva. In ogni caso l'età pensionabile è prevista al raggiungimento dei sessantacinque anni solo dal 2002 in poi (tabella A allegata al d.lvo 503 del 1992), onde non avrebbe potuto essere applicata alla pensione del dante causa aprite dei ricorrenti che aveva decorrenza dall settembre 1995. Il ricorso merita accoglimento. L'art. 2 terzo comma della legge 222/84 dispone che la pensione di inabilità è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità (non integrato) e da una maggiorazione che per l'iscritto all'AGO “è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata per un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile ...”. L'importo della pensione di inabilità quindi viene calcolato non solo sulla base dei contributi versati alla data della domanda, ma tenendo presente Hy anche i contributi che si sarebbero potuti versare tra la data della domanda la data del compimento dell'età pensionabile (per un'anzianità contributiva massima che non può andare comunque oltre i quaranta anni). Gli eredi LL pretendono che tale maggiorazione venga calcolata in aumento, facendo riferimento alla più alta età pensionabile, non più di sessanta ma di sessantacinque anni, introdotta dall'art. 1 del d.lvo 503 del 1992, ma la pretesa e' infondata per più ragioni. In primo luogo il Tribunale ha dato per scontato che l'età pensionabile del dante causa dei ricorrenti fosse già passata dai sessanta anni ai sessantacinque anni dal momento di decorrenza originaria della pensione di inabilità, ossia dall'aprile 1995, per il solo fatto che l'art. 1 del d.lvo n. 503 del 1992 introduce questa nuova previsione. Tuttavia l'aumento dell'età pensionabile introdotto dalla norma citata non vale immediatamente, ma occorre accertare, caso per caso, se e quando operi in relazione a ciascuna posizione ed in particolare se e quando avrebbe operato per gli aventi causa del LL. In particolare il Tribunale ha omesso di considerare che ai sensi della tabella a) allegata al d.lvo citato, come sostituita dalla tabella a) allegata alla successiva legge 724 del 1994, l'aumento dell'età pensionabile ai sessantacinque anni riguarda solo coloro che maturino il diritto a pensione di vecchiaia dal primo gennaio del 2000 in poi e quindi, per ritenere applicabile al defunto LL la nuova regola, avrebbe dovuto accertarne l'età. E' da considerare inoltre che costui, essendo inabile, avrebbe comunque goduto del precedente limite dei sessanta anni per il pensionamento di vecchiaia, come previsto dal comma ottavo dell'art. 1 del d.lvo citato, il quale dispone il mantenimento del regime precedente per gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80%, e non si fly comprende quindi perché, ai soli fini della determinazione della pensione di inabilità, dovrebbe farsi riferimento al maggior limite di età previsto in via generale, ma espressamente escluso per l'interessato. Non si tratta invero di equiparare invalidi ed inabili, ma di prendere atto che la totale inabilità lavorativa porta necessariamente ad includere questi ultimi nella previsione dell'ottavo comma dell'art. 1 del d.lvo del 1992, la quale pone espressamente un limite minimo di invalidità (misura non inferiore all'80%), non certo un limite massimo, e non essendo comunque ragionevole ritenere che il mantenimento del più favorevole limite di età per la pensione di vecchiaia sia stato escluso proprio per coloro che sono totalmente invalidi. Questa ricostruzione della “voluntas legis” è ricavabile dal testo dell'art.3 della legge di delega n. 421 del 1992 il quale indicava gli “inabili” come soggetti da escludere dall'innalzamento dell'età pensionabile, nonché dal parere espresso dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera sullo schema di decreto legislativo, ivi significativamente sottolineandosi la necessità di sostituire la parola “inabili” con la parola “invalidi” · ..per non precludere la deroga ai titolari di assegno di invalidità Inps". E', infine, significativo che l'art. 1 comma 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ancorchè non applicabile alla fattispecie, in relazione al nuovo sistema contributivo di computo delle pensioni, disponga che la pensione di inabilità viene liquidata con riferimento all'età dei sessanta anni (si aggiunge infatti al cd. montante individuale maturato al momento della ammissione al trattamento di inabilità l'ulteriore quota di contribuzione "riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età"), così inducendo a ritenere che lo stesso criterio valga in relazione al sistema retributivo di computo con cui fu liquidata la pensione del dante causa: in altri termini, vly 7 RęR9 710/98 l'età pensionabile ai fini delle maggiorazioni da apportare alla pensione di inabilità, ex art. 2 della legge n. 222 del 1984, resta immutata ai sessanta anni (conf. Cass., 5.8.1999, n. 8459 e Cass., 29.12.1999, n. 14703). Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendovi accertamenti da compiere all'esito dell'affermato principio di diritto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta con il ricorso di primo grado (art. 384, comma primo, cod. proc. civ.). Nulla per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Cosi' deciso in Roma, il 27 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente N Shilling IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria ocal, 19 GEN. 2001 I D A , 0 S 1 O 3 S L BORATORE L 3 . A L T T 5 CANCELLERIA , O R . B A 'A S I N L E D L P 3 S E A 7 I D T - N S I 8 S - G O 1 P O N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E O D