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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel.est. dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1371 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
BA AL (RC) il 22/12/1960), rappresentata e difesa dall'avv.
LI IA DOMENICA, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in BA AL (RC), VIA CORSO
VITTORIO EMANUELE II n. 70, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
BA AL (RC) il 27/12/1951);
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
1 Conclusioni delle parti
All'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, il procuratore di parte ricorrente, con le note scritte depositate, chiedeva che la causa venisse decisa in relazione alla domanda divorzile, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 24.06.2024 esprimeva il relativo parere.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 27/05/2024,
[...]
chiedeva a questo Tribunale di voler pronunciare la separazione Parte_1
personale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , assumendo che: Controparte_1
-in data 14.05.1978 aveva contratto in Bagnara CA (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati quattro figli, tutti maggiorenni, coniugati ed economicamente autosufficienti;
-la convivenza era divenuta intollerabile e il rapporto coniugale si era deteriorato a causa dei comportamenti posti in essere dal il quale, spesso in stato CP_1
di ebrezza, aveva minacciato e vessato la moglie;
-temendo per la propria incolumità, la si era trasferita in un primo Pt_1
momento presso l'abitazione del figlio e, successivamente, presso l'immobile di un'amica;
-entrambi i coniugi erano autosufficienti economicamente: la espletava Pt_1
l'attività lavorativa di collaboratrice scolastica in Bagnara CA (RC) mentre il resistente era un pensionato delle Ferrovie dello Stato;
-i coniugi erano comproprietari della casa coniugale occupata dal CP_1
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che:
a) venisse dichiarata la separazione personale nonché la cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Bagnara
CA (RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) nulla fosse disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, stante la reciproca autosufficienza economica;
c) le venisse assegnata la casa coniugale e, contestualmente, fosse disposto il rilascio dell'immobile da parte del Chiedeva, infine, la condanna di controparte CP_1
alla rifusione delle spese del giudizio.
Non formulava richieste istruttorie.
L'ufficio del P.M. in data 24.06.2024 esprimeva il relativo parere.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 03.10.2024 davanti al Giudice delegato, il resistente non compariva;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, anche a causa dell'assenza del resistente, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni;
a questo punto, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente e non essendo state formulate richieste istruttorie, riservava la causa per la decisione in relazione alla domanda di separazione personale.
Con sentenza n. 1450/2024 pubblicata in data 24.10.2024, veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi e, altresì, veniva rigettata la domanda di parte ricorrente in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza contestuale la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda divorzile.
Rimesso il procedimento davanti al Giudice delegato, in data 13.01.2025 subentrava il Giudice delegato dott.ssa Luppino.
Infine, all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, parte ricorrente, con le note scritte depositate, dava atto che il era stato dapprima rinviato a giudizio CP_1 per il reato di truffa aggravata e, successivamente, a seguito della querela sporta dalla - nei confronti della quale permaneva la condotta minacciosa e Pt_1
vessatoria del marito che non intendeva, tra l'altro, lasciare la casa coniugale - la
Procura disponeva nei confronti del l'allontanamento dalla casa CP_1
familiare e l'applicazione allo stesso del braccialetto elettronico. Parte ricorrente,
3 a questo punto, insisteva nelle proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito al marito e di assegnarle la casa coniugale.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.11.2025, la causa veniva riservata alla decisione collegiale in relazione alla domanda divorzile.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalla è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo Pt_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato, anche per la contumacia di parte resistente, unitamente al fatto che parte ricorrente ha manifestato la volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 1450/204 pubbl. il 24.10.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Giudice delegato, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
4 Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.05.1978 in Bagnara CA (RC), regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Bagnara CA
(RC), atto n. 12, parte II, serie, Uff., anno 1978.
2. Inammissibilità della domanda di addebito in sede divorzile
Occorre rammentare che la domanda di addebito è proponibile esclusivamente in sede di separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c.. Va, quindi, dichiarata inammissibile la domanda di addebito proposta dalla in sede divorzile. Pt_1
3. Assegnazione della casa coniugale
In tema di assegnazione della casa coniugale, deve ancora una volta rammentarsi che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il godimento della casa coniugale a seguito della separazione dei genitori, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da garantire agli stessi il mantenimento delle proprie abitudini di vita e di relazione sociale che in tale ambiente si sono radicate, a nulla rilevando valutazioni di vario genere non rispondenti al preminente interesse della prole (cfr., fra le altre,
Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 32231 del 13 dicembre 2018; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018); giacchè, il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è concedibile a uno dei coniugi quando non vi è prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente che ne condivida il godimento (Tribunale di Milano, Sez. IX, 20.09.2011; Tribunale di Milano, Sez.
IX, n. 3439/2013; Cass. n.12346/2014; Cass. n.21334/2013; Cass. n.1491/2011).
Ciò posto, preso atto che, nel caso di specie, dall'unione coniugale sono nati quattro figli, ad oggi tutti economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare, nessun provvedimento può essere legittimamente adottato dal Collegio
5 in ordine all'assegnazione della casa coniugale – come già chiarito in sede di separazione con conseguente rigetto della richiesta - non sussistendone i presupposti e dovendosi regolamentare l'utilizzo e la fruizione dell'immobile secondo le regole proprietarie. E invero, gli eventi scaturiti dopo la separazione – attivazione del c.d. “ ” a tutela della a seguito dei CP_2 Pt_1
comportamenti posti in essere dal marito – sono elementi, benchè spiacevoli, che questo Tribunale non può considerare ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, i cui presupposti rimangono esclusivamente quelli già evidenziati in premessa e che, nel caso di specie, non sussistono.
4. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, tenuto
- in particolare - conto che la pronuncia afferisce solo allo status, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
, con ricorso depositato il 27/05/2024, nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così Controparte_1 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.05.1978 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bagnara CA (RC), atto n. 12, Parte II, Serie, Uff., anno 1978;
-dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
-rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente;
6 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara CA (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel.est. dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1371 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
BA AL (RC) il 22/12/1960), rappresentata e difesa dall'avv.
LI IA DOMENICA, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in BA AL (RC), VIA CORSO
VITTORIO EMANUELE II n. 70, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
BA AL (RC) il 27/12/1951);
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
1 Conclusioni delle parti
All'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, il procuratore di parte ricorrente, con le note scritte depositate, chiedeva che la causa venisse decisa in relazione alla domanda divorzile, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 24.06.2024 esprimeva il relativo parere.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 27/05/2024,
[...]
chiedeva a questo Tribunale di voler pronunciare la separazione Parte_1
personale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , assumendo che: Controparte_1
-in data 14.05.1978 aveva contratto in Bagnara CA (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati quattro figli, tutti maggiorenni, coniugati ed economicamente autosufficienti;
-la convivenza era divenuta intollerabile e il rapporto coniugale si era deteriorato a causa dei comportamenti posti in essere dal il quale, spesso in stato CP_1
di ebrezza, aveva minacciato e vessato la moglie;
-temendo per la propria incolumità, la si era trasferita in un primo Pt_1
momento presso l'abitazione del figlio e, successivamente, presso l'immobile di un'amica;
-entrambi i coniugi erano autosufficienti economicamente: la espletava Pt_1
l'attività lavorativa di collaboratrice scolastica in Bagnara CA (RC) mentre il resistente era un pensionato delle Ferrovie dello Stato;
-i coniugi erano comproprietari della casa coniugale occupata dal CP_1
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che:
a) venisse dichiarata la separazione personale nonché la cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Bagnara
CA (RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) nulla fosse disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, stante la reciproca autosufficienza economica;
c) le venisse assegnata la casa coniugale e, contestualmente, fosse disposto il rilascio dell'immobile da parte del Chiedeva, infine, la condanna di controparte CP_1
alla rifusione delle spese del giudizio.
Non formulava richieste istruttorie.
L'ufficio del P.M. in data 24.06.2024 esprimeva il relativo parere.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 03.10.2024 davanti al Giudice delegato, il resistente non compariva;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, anche a causa dell'assenza del resistente, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni;
a questo punto, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente e non essendo state formulate richieste istruttorie, riservava la causa per la decisione in relazione alla domanda di separazione personale.
Con sentenza n. 1450/2024 pubblicata in data 24.10.2024, veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi e, altresì, veniva rigettata la domanda di parte ricorrente in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza contestuale la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda divorzile.
Rimesso il procedimento davanti al Giudice delegato, in data 13.01.2025 subentrava il Giudice delegato dott.ssa Luppino.
Infine, all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, parte ricorrente, con le note scritte depositate, dava atto che il era stato dapprima rinviato a giudizio CP_1 per il reato di truffa aggravata e, successivamente, a seguito della querela sporta dalla - nei confronti della quale permaneva la condotta minacciosa e Pt_1
vessatoria del marito che non intendeva, tra l'altro, lasciare la casa coniugale - la
Procura disponeva nei confronti del l'allontanamento dalla casa CP_1
familiare e l'applicazione allo stesso del braccialetto elettronico. Parte ricorrente,
3 a questo punto, insisteva nelle proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito al marito e di assegnarle la casa coniugale.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.11.2025, la causa veniva riservata alla decisione collegiale in relazione alla domanda divorzile.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalla è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo Pt_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato, anche per la contumacia di parte resistente, unitamente al fatto che parte ricorrente ha manifestato la volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 1450/204 pubbl. il 24.10.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Giudice delegato, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
4 Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.05.1978 in Bagnara CA (RC), regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Bagnara CA
(RC), atto n. 12, parte II, serie, Uff., anno 1978.
2. Inammissibilità della domanda di addebito in sede divorzile
Occorre rammentare che la domanda di addebito è proponibile esclusivamente in sede di separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c.. Va, quindi, dichiarata inammissibile la domanda di addebito proposta dalla in sede divorzile. Pt_1
3. Assegnazione della casa coniugale
In tema di assegnazione della casa coniugale, deve ancora una volta rammentarsi che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il godimento della casa coniugale a seguito della separazione dei genitori, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da garantire agli stessi il mantenimento delle proprie abitudini di vita e di relazione sociale che in tale ambiente si sono radicate, a nulla rilevando valutazioni di vario genere non rispondenti al preminente interesse della prole (cfr., fra le altre,
Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 32231 del 13 dicembre 2018; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018); giacchè, il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è concedibile a uno dei coniugi quando non vi è prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente che ne condivida il godimento (Tribunale di Milano, Sez. IX, 20.09.2011; Tribunale di Milano, Sez.
IX, n. 3439/2013; Cass. n.12346/2014; Cass. n.21334/2013; Cass. n.1491/2011).
Ciò posto, preso atto che, nel caso di specie, dall'unione coniugale sono nati quattro figli, ad oggi tutti economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare, nessun provvedimento può essere legittimamente adottato dal Collegio
5 in ordine all'assegnazione della casa coniugale – come già chiarito in sede di separazione con conseguente rigetto della richiesta - non sussistendone i presupposti e dovendosi regolamentare l'utilizzo e la fruizione dell'immobile secondo le regole proprietarie. E invero, gli eventi scaturiti dopo la separazione – attivazione del c.d. “ ” a tutela della a seguito dei CP_2 Pt_1
comportamenti posti in essere dal marito – sono elementi, benchè spiacevoli, che questo Tribunale non può considerare ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, i cui presupposti rimangono esclusivamente quelli già evidenziati in premessa e che, nel caso di specie, non sussistono.
4. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, tenuto
- in particolare - conto che la pronuncia afferisce solo allo status, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
, con ricorso depositato il 27/05/2024, nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così Controparte_1 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.05.1978 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bagnara CA (RC), atto n. 12, Parte II, Serie, Uff., anno 1978;
-dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
-rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente;
6 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara CA (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
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