Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, che punisce la mancata sottoposizione dei lavoratori ai periodici controlli sanitari, ha mantenuto rilevanza penale anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, che non ha introdotto alcuna specifica modifica in questa materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 39353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39353 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2227
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 028323/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OG LE, N. IL 27/03/1935;
OG US, N. IL 11/10/1931;
OG DI, N. IL 25/05/1943;
avverso SENTENZA del 26/03/2007 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E MOTIVI
DE, US ed ID BR venivano, con la sentenza indicata in epigrafe, condannati dal Tribunale di Milano ad Euro 2.500,00 di ammenda ciascuno, con pena sospesa per tutti e non menzione della condanna per la prima, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, per violazioni varie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Tutti hanno interposto appello, convErtito in ricorso per cassazione a mente dell'art. 593 c.p.p., comma 3 e art. 606 c.p.p., comma 2 con vari ordini di censure, che verranno qui di seguito partitamente esaminate.
All'esito dell'udienza pubblica odierna, il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso si rivela privo di fondamento.
1.- Con riferimento al capo a) "reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., (L.) D.P.R. n. 303 del 1956, art. 8, comma 1, lett. a), perché compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c. con sede in Milano alla via Gentilino n. 13, adibivano ad attività lavorativa un seminterrato senza la prescritta autorizzazione da parte della competente autorità. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale", si dolgono i ricorrenti che il giudice di merito abbia accomunato l'imputazione alle tre successive, assumendo la non avvenuta prescrizione della contravvenzione, laddove "la richiesta assolutoria si basava sull'osservazione che al momento dell'intervento degli operanti in data 11.07.2002, nell'azienda degli imputati non era in corso alcuna attività lavorativa".
La censura è generica e superata dalla soluzione espressamente adottata dal giudice di merito in relazione alla successiva ipotesi di cui al capo i), secondo cui "per la presenza di almeno un lavoratore in azienda nel periodo cui ha riguardo l'intera impalcatura accusatoria si deve univocamente arguire che le lavorazioni si fossero protratte almeno sino ad epoca assai vicina a quella di accesso dell'ufficiale di polizia giudiziaria". Si tratta di valutazione di merito, immune da vizi logici, e, perciò, non censurabile in sede di legittimità: essa vale a superare, come ben si intende, l'intero impianto difensivo che si fonda sulla asserita non operatività dell'azienda all'atto dell'ispezione. 2.- Con riguardo ai capi b) "reati di cui all'art. 81 cpv. c.p. art. 374 (c.p.) e del D.P.R. 27 aprile (1956), 1955, n. 547, art. 389, comma 1, lett. b), perché compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c., con sede in Milano in via Gentilino n. 13, adibivano ad attività lavorativa tutti gli ambienti di lavoro (muri e suppellettili, ivi compresi i macchinari) in uno stato di ammaloramento e di scarsa manutenzione. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale, c) "reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 20, e art. 58, comma 1, lett. a) perché,
compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c. con sede in Milano in via Gentilino n. 13, adibivano ad attività lavorativa un forno per il riscaldamento della pece nonostante fosse sprovvisto del sistema di aspirazione. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale" e d) "reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., del D.P.R. 27 aprile (1956)- 1955, n. 547, art. 82 e art. 389, comma 1, lett. c) perché compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c. con sede in Milano in via Gentilino 13, adibivano ad attività lavorativa 2 trapani a colonna nonostante non fossero provvisti del blocco della calotta contenente le cinghie di trasmissione del moto durante il funzionamento. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale", i OG censurano la sentenza per non avere considerato decorso il termine prescrizionale, da computarsi, peraltro, secondo le disposizioni della L. n. 251 del 2005, alla stregua della deposizione del teste TT, il quale aveva dichiarato che le prescrizioni relative erano risultate ottemperate alla data del 21 novembre 2002, con corrispondente interruzione della permanenza, malamente dichiarata 'attuale' alla data del decreto penale di condanna (12 febbraio 2004). Anche questa censura non è fondata.
Nella sentenza si ritiene lex mitior l'art. 157 c.p., comma 1, n. 5), nel testo previgente alla novella della L. n. 251 del 2005, art. 6 "la prescrizione estingue il reato (...) in tre anni se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto", con effetto interruttivo, nel caso in esame collegato direttamente alla emissione del decreto penale, per cui "in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà", secondo la disposizione del previgente art. 160, comma 3, e si applica, perciò, il termine prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo. L'affermazione viene a torto contestata dai ricorrenti, col sostenere che l'art. 157, comma 1, nel testo novellato fissa, per la prescrizione, "un tempo comunque (...) non inferiore a quattro anni se si tratta di contravvenzione (...)", erroneamente attribuendo all'avverbio comunque il significato di escludere l'interruzione, senza considerare che, pure dopo la novella, l'art. 160, comma 1, continua ad attribuire efficacia interruttiva al decreto penale di condanna (seguito soltanto il 12 febbraio 2004) e, nel comma 3, precisa che "in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'art. 161, comma 2 (...)", il quale ultimo, a sua volta, stabilisce che "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (...)": il tutto con la conseguenza che, applicando le nuove regole, la prescrizione avrebbe richiesto un tempo massimo di cinque anni, anziché dei quattro e mezzo considerati in sede di merito;
e con la conferma della soluzione seguita dal giudice a quo, espressamente imposta dalla disciplina dettata nella citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2. La questione risulta peraltro superata dal regime peculiare dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Richiamando, per tutte, Cass., 3^, 13340/1998, si rileva che "secondo la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro introdotta dagli del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 19 e ss. il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa. Ovvero che l'organo di vigilanza abbia impartito al contravventore una apposita prescrizione fissando il termine necessario per la regolarizzazione;
che l'organo di vigilanza non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine abbia verificato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti;
che in caso positivo l'organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di sessanta giorni;
che si sia comunicato al P.M., entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa ovvero, entro centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore sebbene abbia adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione. Il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al P.M. una di tali comunicazioni, mentre in caso di adempimento alla prescrizione e di pagamento della sanzione il reato si estingue". Da ciò discende che è da tale ultimo momento che può prendere a decorrere la prescrizione, come discenderebbe già dalla regola generale sulla decorrenza dal verificarsi di una condizione (art. 158 c.p., comma 2) e dalla qualificazione del complesso inadempimento del contravventore come condizione di punibilità 'intrinsecà (Cass., 3^, 14777/2004), ed è, del resto, espressamente sancito nel D.Lgs. citato, art. 23 secondo cui il processo è sospeso dal momento della iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro fino al momento in cui il P.M. riceve una delle comunicazioni sopra richiamate.
Nel caso in esame, la comunicazione del mancato pagamento della somma di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21 spedita il 17 gennaio 2003, è stata ricevuta dal P.M. il 12 febbraio 2003; da tale data ha preso a decorrere l'indicata prescrizione massima di anni quattro e mesi sei;
a questi vanno aggiunti (in dipendenza di un rinvio del dibattimento per esigenze di difesa dal 21 settembre al 5 dicembre 2006) mesi due e giorni quattordici, con fissazione del termine di prescrizione al prossimo 26 ottobre 2007. Onde nessuna delle contravvenzioni richiamate può considerarsi, a tutt'oggi, prescritta.
3.- Quanto al capo e) "reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., del D.P.R. 27 aprile (1956)-1955, n. 547, art. 328, e art. 3891, comma 1, lett. c) perché compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c. con sede in Milano in via Gentilino n. 13, non effettuavano la verifica dell'impianto elettrico di terra. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale" i ricorrenti si dolgono, in via generale, della mancata assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in forza della abrogazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 328; ed, in via gradata, sostengono essere quanto meno dubbia l'applicabilità del sopravvenuto D.P.R. n. 462 del 2001, art. 9 ad un impianto ubicato in una azienda "ormai ferma da anni". Superata l'idea della mera abrogazione della norma incriminatrice, per la pacifica continuità normativa fra l'art. 328 citato e il D.P.R. n. 462 del 2001, art. 9, comma 2 (Cass., 3^, 35381/2003;
2957/2004), la subordinata richiesta, riferita alla risalente inattività dell'azienda, attiene ad una valutazione di merito, positivamente esclusa (cfr. sub 1 che precede) e non censurabile in questa sede.
4.- Sul capo f) "reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., del D.P.R. 27 aprile (1956)-1955, n. 547, art. 221 e art. 389, comma 1, lett. c) perché compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c. con sede in Milano in via Gentilino n. 13, installavano bombole contenenti G.P.L. in luogo lavorativo non lontano dalle fonti di calore. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale"), viene formulata la medesima censura di cui al punto 2) che precede, sul rilievo che la permanenza sarebbe cessata il 17 gennaio 2003, sempre secondo la deposizione del teste TT.
La censura è infondata, per le ragioni già esposte in relazione alla richiamata analoga doglianza. Difatti, in ordine alla contestazione in esame, la comunicazione del mancato pagamento della somma D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 21 spedita il 25 febbraio 2003, è pervenuta al P.M. il 3 marzo 2003, con fissazione - alla stregua dei conteggi più sopra richiamati - del termine di prescrizione al prossimo 12 novembre 2007.
5.- Per il capo i) "reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., del D.P.R. 27 aprile (1956)-1955, n. 547, art. 357 e art. 359, comma 1, lett. c) perché compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c. con sede in Milano in via Gentilino n. 13, non effettuavano l'asportazione delle sostanze nocive dalle pareti del locale adibito alla depurazione. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale" si articola una questione diversa, peraltro già sottoposta al vaglio del giudice di merito, che ha ritenuto di doverla superare. I OG sono stati, con diversa sentenza (Trib. Milano 11 novembre- 12 dicembre 2005), mandati assolti dalla imputazione di avere esercitato "una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi, posti nel terreno e nell'intonaco dello stabilimento", essendosi in tale sede stabilito "che la contaminazione (...) si è verificata antecedentemente all'insediamento in loco della ditta OG (...)", onde la cognizione della contravvenzione indicata sarebbe stata preclusa dal precedente giudicato. Rettamente il giudice a quo ha escluso tale preclusione, con riguardo alla diversa obiettività del reati: ed, infatti, basterà considerare l'odierna imputazione, attraverso cui si rimprovera agli imputati di non avere effettuato "l'asportazione delle sostanze nocive dalle pareti del locale adibito alla depurazione", obbligo che attiene alla manutenzione corretta dei locali, indipendentemente da ogni collegamento con la diretta attribuibilità dei depositi inquinanti, quali sono stati incensurabilmente ritenuti in sede di merito.
6.- Venendo, finalmente, al capo 1 "reati di cui all'art 81 cpv. c.p., del D.P.R. (27 aprile 1956) 19 marzo 1956, n. 303, art. 33, comma 1, e art. 58, comma 1, lett. d) perché, compiendo più attività esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legali rappresentanti dell'impresa OG ID S.n.c., con sede in Milano alla via Gentilino n. 13, non sottoponevano i dipendenti a controlli sanitari periodici. Fatto accertato in Milano il 11.7.2002 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale", i ricorrenti, ribadita l'abrogazione delle disposizioni contestate, si dolgono che il giudice del merito abbia fatto seguire la condanna per pretese violazioni al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 69, 70 e 89 nei quali vengono tuttavia configurate fattispecie legali tipiche mai contestate.
Anche quest'ultima censura si rivela non fondata.
Il giudice a quo ha affermato l'infondatezza della richiesta di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, poiché l'omissione contestata - in ordine ai prescritti controlli sanitari periodici, "provata nel caso che ci occupa in quanto i responsabili dell'impresa non hanno esibito ai funzionari accertatori documentazione dalla quale potesse dedursi l'adempimento dell'obbligo contemplato dalla legge, era caratterizzata da rilevanza penale all'epoca ed è contraddistinta da rilevanza penale tuttora, alla luce del D.Lgs. n. 636 del 1994, artt. 69, 70 ed 89". Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 98 del citato decreto dispone che "restano in vigore, in quanto non specificamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro", e che solo il precedente art. 33 ha sostituito l'intestazione del titolo secondo del D.P.R. n. 303 del 1956 (nel quale è ricompressa la disposizione contestata),
mentre nessuna modifica è venuta ad incidere sull'art. 33 di tale ultimo Decreto. Onde, pure a voler seguire il diverso inquadramento prospettato in sentenza, non risulta violato il principio di correlazione fra contestazione e condanna, quando si consideri che l'omessa esibizione della documentazione medica non è stata assunta come immutazione della contestazione medesima, ma solo come dimostrazione del mancato assolvimento dell'obbligo di sottoposizione dei dipendenti alle visite obbligatorie.
Di qui il rigetto dell'ultima censura e, conclusivamente, dell'intero ricorso, con la condanna solidale dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007