Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 1
Sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1 lett. C, D.P.R. 547/55 che punivano l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione e il D.P.R. 462/2001 che pur avendo previsto all'art. 9, comma 1, l'abrogazione dell'art. 328 sopra citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9; detta norma infatti deve essere interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all'abrogato art. 328 è ora relativa alle nuove disposizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 35381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35381 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Vitalone Claudio Presidente
1. Dott. De Maio Guido Consigliere
2. Dott. Squassoni Claudia Consigliere
3. Dott. Vangelista Vittorio Consigliere
4. Dott. Lombardi Alfredo Maria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN JI ON, nato il [...];
avverso la sentenza del 4 luglio 2002, Trib. sez. dist. di Senigallia. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere De Maio Guido;
Udito il P.M. nella persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 4 luglio 2002 del Giudice monocratico del Tribunale di Ancona, il cittadino cinese IN JI ON fu condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di 5.000 euro di ammenda, perché riconosciuto colpevole dei reati, unificati in continuazione, di cui agli artt.: A) 48 comma 1 DPR 503/56; B) 10 comma 4 DPR 303/56; C) 44 DPR 303/56; D) 34 comma 1 lett. c) DPR 547/55; E) 328 DPR 547/55; F) 40 comma 6 DPR D.L.vo 277/91; G) 4
comma 2 D.L.vo 626/94; H) 4 comma 4 lett. a) D.L.vo 626/94, acc. in Senigallia il 7 aprile 1999.
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, il quale hanno denunciato con unico motivo, in relazione alla sola imputazione di cui al capo E), erronea applicazione degli artt. 9 comma 1 DPR 462/2001 e 129 cod. proc. pen., avendo il primo Giudice "trascurato che la relativa ipotesi criminosa era stata fatta oggetto di una sostanziale abolitio sulla scorta della previsione normativa di cui all'art. 9 comma 1 del DPR da ultimo citato". Il ricorso è infondato, dovendo ritenersi che il precetto dell'abrogato art. 328 DPR 547/55 ha trovato continuità normativa nelle nuove disposizioni del DPR 462/2001 ("regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"). Infatti, è vero che la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del DPR in questione recita testualmente che sono abrogati gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55, ma è altrettanto vero che il fatto di cui alla seconda delle norme abrogate (omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione) trova continuità normativa nelle disposizioni del DPR 462/2001 e, precisamente, nell'art. 2 ("Messa in esercizio e omologazione dell'impianto"). Del resto, la salvezza, in particolare, delle disposizioni penali è desumibile con certezza dall'art. 9 del DPR 462/2001 che, dopo aver ribadito al comma 1 le già disposte abrogazioni, al comma 2 dispone testualmente che "i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento":
ciò, per quanto riguarda il caso in esame, significa (anche se nel lessico poco chiaro proprio, per inveterata consuetudine, del legislatore) che la sanzione penale relativa all'abrogato art. 328, contenuta nell'art. 389, comma 1 lett. c) DPR 547/55, è ora relativa alle nuove disposizioni. Dovendo, pertanto, ritenersi infondata la censura mossa, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 SETTEMBRE 2003.