Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 32468
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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Massime1

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. il superamento dei limiti di immissioni sonore prescritti dalla legge per l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, sempre che sia in concreto accertata l'offesa del bene tutelato della quiete pubblica, giacché l'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non ha implicitamente abrogato il reato anche se punisce con una sanzione amministrativa il superamento dei limiti delle immissioni sonore. (La Corte ha rilevato che le due disposizioni tutelano due beni giuridici diversi: la quiete pubblica e l'inquinamento acustico).

Commentario1

  • 1Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone,emissioni, valori minimiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 32468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32468
Data del deposito : 1 aprile 2004

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