Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. il superamento dei limiti di immissioni sonore prescritti dalla legge per l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, sempre che sia in concreto accertata l'offesa del bene tutelato della quiete pubblica, giacché l'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non ha implicitamente abrogato il reato anche se punisce con una sanzione amministrativa il superamento dei limiti delle immissioni sonore. (La Corte ha rilevato che le due disposizioni tutelano due beni giuridici diversi: la quiete pubblica e l'inquinamento acustico).
Commentario • 1
- 1. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone,emissioni, valori minimiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 32468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32468 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1724
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Gaincarlo - Consigliere - N. 045401/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di CUNEO;
nei confronti di:
1) GA EN N. IL 13/10/1965;
2) AS AO N. IL 02/04/1954;
3) GA RC N. IL 08/10/1967;
4) AR LO N. IL 05/12/1961;
5) US IO N. IL 20/10/1955;
6) SS LO NN N. IL 22/01/1954;
7) AI LE N. IL 27/12/1970;
8) US LE N. IL 16/02/1956;
avverso ORDINANZA del 13/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di CUNEO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori Avv. Cesare Zacconi e Giovanni Legearl del Foro di Torino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2003 il tribunale di Cuneo confermava l'ordinanza del gip dello stesso tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo del complesso industriale di proprietà Interstrade s.p.a., nella persone degli amministratori e del direttore tecnico, quali indagati del reato di cui all'art. 659 c.p. "per avere, nelle loro rispettive qualità, mediante i rumori prodotti dall'impianto industriale ... avente ad oggetto una cava a cielo aperto denominata Santa Lucia per l'estrazione di roccia calcarea e l'impiego del materiale estratto nella produzione di conglomerati bituminosi, disturbato le occupazioni ed il riposo delle persone;
commesso in Roccaforte Mondovì - Frazione Rulfi, sino al 12 ottobre 2001 e successivamente".
Riteneva, in particolare il tribunale, che, pur non essendo stato precisato dal P.M. se procedeva per l'ipotesi prevista dal primo o dal secondo comma dell'art. 659 c.p., doveva ritenersi, in considerazione della fonte dei rumori, contestata la seconda ipotesi contravvenzionale, per cui, non risultando che l'esercizio dell'attività era avvenuto con "abuso o comunque con uso smodato dei mezzi di esercizio dell'attività e l'uso di mezzi o strumenti atipici, ipotesi inesistenti ed in ogni caso non contestate nella fattispecie" nel fatto andava ravvisato soltanto l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, legge 447/1995. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cuneo denunziando la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale e processuale.
Sostiene il ricorrente che, come risultava dall'imputazione, il suo ufficio procedeva per l'ipotesi di reato prevista dal comma 1 dell'art. 659 c.p. in quanto l'imputazione provvisoria faceva riferimento al "disturbo ed alla quiete delle persone"; la differenza tra la prima e la seconda ipotesi dell'art. 659 c.p. consisterebbe, appunto, nel fatto che "la violazione delle prescrizioni dell'autorità nell'esercizio di mestieri rumorosi" prevista dal comma 2 sarebbe punita "senza alcun riguardo al disturbo che in concreto possa essere causato o meno all'altrui tranquillità". Il tribunale, invece, avrebbe individuato la differenza tra le due ipotesi nella fonte del rumore, ritenendo che la prima ipotesi troverebbe applicazione soltanto nel caso di rumori cagionati da fonti "ludiche", per cui, in base a detta distinzione, avrebbe escluso l'esistenza del reato di cui al primo comma.
Ad avviso del ricorrente, invece, ricorrerebbe la prima ipotesi in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla fonte del rumore, questo provocherebbe un disturbo alla tranquillità delle persone, in quanto, come affermato da questa Corte (cass. 19 gennaio 2001, n. 433, RV. 217815), l'art. 659, comma 1, c.p. mira a "sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tranquillità pubblica", mentre la disposizione di cui all'art. 10, legge 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico "prende in considerazione, per sanzionarlo in via amministrativa, solo il superamento di una certa soglia di rumorosità, indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle persone".
3.1 motivi di ricorso sono fondati con le precisazioni di seguito indicate. Occorre premettere che in entrambe le ipotesi previste dall'art. 659 c.p. il bene tutelato è la quiete pubblica, intesa come disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone ovvero degli spettacoli, dei ritrovi o dei trattenimenti pubblici, disturbo che, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, può commettersi "mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali", mentre con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2, "esercitando una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità". In entrambi i casi, pertanto, non è sufficiente la produzione di un rumore, ancorché molesto, se questo non "disturba" la quiete pubblica, nella accezione limitata e specifica prevista dall'art. 659 c.p. (Cfr. Cass. 20 marzo 2002, n. 24018, RV. 221888), essendo unico ed identico il bene protetto. La differenza tra la prima e la seconda ipotesi va ricercata, invece, in considerazioni di politica criminale, nel senso che il legislatore ha ritenuto che alcune professioni e mestieri, ancorché suscettibili di produrre rumori che disturbano la "tranquillità pubblica", debbono, tuttavia, essere esercitati in vista della tutela di un interesse superiore (come quello per esempio dell'economia nazionale), per cui chi esercita dette attività non commette reato se le svolge nei limiti strettamente necessari per il conseguimento del predetto interesse, limiti che debbono risultare da una disposizione di legge o da prescrizioni dell'autorità amministrativa. Quanto poi alla relazione esistente tra detta disposizione (art. 659, comma 2, c.p.) e l'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che punisce con una sanzione non penale il superamento dei limiti delle immissioni sonore, va rilevato che le due disposizioni tutelano beni giuridici diversi (la quiete pubblica e l'inquinamento acustico) per cui non può ritenersi, neanche implicitamente, che l'art. 659, comma 2, c.p. sia stato abrogato dalla disposizione successiva (cfr. Cass. 19 settembre 2000, n. 443, RV. 217815). Ne deriva che il reato di cui all'art. 659, comma 2, c.p. deve ritenersi sussistente tutte le volte che vengono superate le prescrizioni previste dalla legge o dall'autorità (comprese le immissioni sonore) per l'esercizio di quella professione o di quel mestiere rumoroso, sempreché con accertamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito sia in concreto accertata l'offesa del bene tutelato della quiete pubblica. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale che, in applicazione dei principi suindicati, valuterà se nella specie sussistono gli estremi per procedere al sequestro preventivo richiesto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Cuneo.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004