Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2000, n. 3123
CASS
Sentenza 26 aprile 2000

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La persona offesa dal reato non è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro preventivo regolato dall'art. 324 cod. proc. pen., a meno che non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate. (V. Sez. un. 25 ottobre 2000, Scarlino).

La condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce più reato, ma illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, residuando l'ipotesi di reato di cui al comma primo del citato art. 659 per l'inosservanza di disposizioni che regolano l'esercizio della specifica attività svolta, in quanto, in tal caso, la condotta tenuta si risolve in una illegittima violazione della quiete pubblica.

Commentario1

  • 1Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone,emissioni, valori minimiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2000, n. 3123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3123
Data del deposito : 26 aprile 2000

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