Sentenza 26 aprile 2000
Massime • 2
La persona offesa dal reato non è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro preventivo regolato dall'art. 324 cod. proc. pen., a meno che non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate. (V. Sez. un. 25 ottobre 2000, Scarlino).
La condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce più reato, ma illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, residuando l'ipotesi di reato di cui al comma primo del citato art. 659 per l'inosservanza di disposizioni che regolano l'esercizio della specifica attività svolta, in quanto, in tal caso, la condotta tenuta si risolve in una illegittima violazione della quiete pubblica.
Commentario • 1
- 1. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone,emissioni, valori minimiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2000, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/04/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3123
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 25735/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI IO n. il 01.12.1951
avverso ordinanza del 27.04.1999 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Ferraro che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore avv. Marrone Stefano;
Osserva in fatto e in diritto..
Con ordinanza del 27 aprile 1999 il tribunale di Venezia confermava il sequestro preventivo disposto in data 1 aprile 1999 nei confronti di CI Maurizio, legale rappresentante della ditta "Pennelli Tigre s.r.l.", dal pretore circondariale di Venezia, "dell'area segnalata nell'allegato 1 della C.T. fonometrica di colore giallo, vietando qualsiasi forma di operazione di carico e scarico delle merci", in quanto ravvisava nei fatti ascritti le ipotesi di reato di cui 674 e 659 c.p.. Osservava il tribunale che l'attività di carico e scarico delle merci svolta dalla Pennelli s.r.l eccedeva i limiti di rumorosità vigenti e che le fonti di inquinamento erano costituite sia dalle manovre degli autocarri, che producevano emissioni di gas di scarico, sia rumori superiori alla normale tollerabilità.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il CI, per mezzo del difensore avv. Lorella Marrone, denunziando violazione della legge penale e processuale.
In particolare il ricorrente deduce che la violazione degli artt. 324 e 127 c.p.p. in quanto non sarebbe stato dato avviso della data dell'udienza fissata per la trattazione della richiesta di riesame alle persone offese dal reato;
b) che non sussiste il fumus dei reati posti a base del provvedimento di sequestro in quanto entrambi i reati sarebbero stati depenalizzati secondo la giurisprudenza di questa corte.
In particolare l'art. 659, comma 2, c.p. non costituirebbe più reato, ma semplice illecito amministrativo, per effetto dell'art. 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; analogamente il reato di cui all'art. 674 c.p., commesso con le modalità contestate, avrebbe natura di infrazione amministrativa in quanto la emissione di gas di scarico da parte degli autoveicoli sarebbe regolata dall'art. 71, comma 6, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e dall'art. 227 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento al nuovo codice della strada).
Il ricorrente in data 9 marzo 2000 ha depositato memoria difensiva con la quale sviluppa altro motivo di ricorso, assumendo che il tribunale avrebbe erroneamente interpretato la consulenza tecnica del p.m. perché dalla stessa, contrariamente a quanto ritenuto, non risulterebbe il superamento dei limiti di rumorosità previsti per la zona in esame.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Non sussiste la eccepita nullità per omesso avviso alle persone offese dell'udienza fissata per la discussione della richiesta di riesame. Questa corte ha, infatti, più volte ritenuto che "la persona offesa dal reato non è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro preventivo regolato dall'art.324 c.p.p.", a meno che "non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate (cfr., Cass. 7 aprile 1994, n. 1722, RV. 197341 e conformi 186431, 197751, 206398, 206497), circostanza che nella specie all'evidenza non ricorre.
È infondato il richiamo all'art. 71, comma 6, 285/92 ed all'art. 227 del relativo regolamento. Tale disposizioni concernono le caratteristiche costruttive dei veicoli a motore a protezione dell'ambiente dall'inquinamento, mentre nel caso di specie non viene in considerazione la eventuale violazione di dette caratteristiche, ma l'uso improprio che dei veicoli verrebbe fatto (o consentito che fosse fatto nelle aree a sua diretta disposizione) da parte del ricorrente.
Sono, infine, esclusivamente di merito le considerazioni contenute nei motivi aggiunti, con i quali si richiede a questa corte, senza addurre alcun vizio di legittimità, una nuova valutazione delle risultanze della perizia sul presupposto di una sua erronea lettura da parte del tribunale.
È fondato, invece, il motivo relativo all'art. 659, comma 2, c.p.. Questa Corte ha più volte affermato che "la condotta prevista dall'art.659, comma 2, c.p. limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi (e con salvezza, quindi, della inosservanza di altre disposizioni della legge o dell'autorità, come, ad esempio, quelle concernenti la limitazione degli orari),non costituisce più reato ma illecito amministrativo ai sensi dell'art.10, comma 2, della L. 26 ottobre 1995 n.447." Nel caso di specie deve di conseguenza essere accertato se il carico e lo scarico delle merci di cui si lamentano le persone offese avvenga nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano l'esercizio di tale attività, e se, quindi, la stessa si risolva in un mero superamento dei limiti di rumorosità ambientale, ovvero anche in una violazione della disposizioni che regolano l'esercizio della attività svolta dal ricorrente, perché, risolvendosi la condotta denunziata in una illegittima violazione della quiete pubblica, rimarrebbe così integrato il reato di cui all'art. 659, comma 2, c.p.,. Va precisato che essendo stato il sequestro disposto a seguito di una valutazione unitaria dei fatti in esame, l'accoglimento nei limiti suindicati del ricorso, comporta l'annullamento per intero dell'ordinanza impugnata, perché, sulla base delle conclusioni cui perverrà, il tribunale valuti se sussistono le esigenze di cautela preventiva richieste dall'art. 321 c.p.p..
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000