Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Non esclude la consumazione del delitto di estorsione la circostanza che la consegna del danaro all'estorsore da parte della vittima avvenga in presenza delle forze dell'ordine preventivamente allertate e appostate, ma intervenute dopo il conseguimento del possesso del danaro stesso, sia pure per una breve frazione temporale, da parte dell'estorsore, in quanto la consumazione del reato deve rapportarsi al momento e nel luogo in cui si è verificato l'ingiusto profitto con l'altrui danno.
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- 1. Il locus commissi delicti nell’estorsione mediante ricarica di unaLucrezia Rossi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25666 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO FR - Consigliere - N. 2202
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 12897/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DELICATO BR N. IL 18/06/1962;
avverso SENTENZA del 09/11/2005 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO Laurenza;
Udito il Procuratore Generale in persona del EL AR che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. MUSCO Enzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL RU, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, in data 9 gennaio 2005, confermativa della sentenza 20 maggio 2004 del Tribunale di Cosenza che lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 350,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, per il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, in relaz. all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 (perché, in concorso con altri, mediante la minaccia di distruggere tre autocarri ed altra attrezzatura meccanica, di proprietà di GL AR, costringevano lo stesso a consegnare Euro 2.500,00). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo;
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) avendo i giudici di primo e secondo grado travisato le risultanze dibattimentali senza motivare sul ruolo di intermediario svolto dal EL anche nell'interesse dell'estortore,pur essendo emerso che il EL era amico della parte offesa e che quest'ultima aveva riferito di aver appreso dall'imputato che i furgoni erano stati sottratti da tale FR EV;
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b); non era configurabile il reato di estorsione, tenuto conto che il relativo profitto era stato conseguito a distanza di tempo rispetto al recupero delle cose sottratte, da parte della parte offesa ne' vi era prova che il EL avesse rafforzato il convincimento del GL di dover onorare "l'obbligazione" assunta con il EV in ordine al versamento ai ladri della somma di denaro pattuita per recuperare i beni da loro sottratti. Con memoria integrativa, depositata il 2 maggio 2009, il EL, tramite difensore, lamentava: 1) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 c.p., in difetto della prova sull'accordo criminoso con il EV o almeno di un determinazione o istigazione a delinquere, tenuto conto che la stessa parte offesa aveva riferito che era stato il EL a consigliarlo di denunciare gli estortori;
2) difetto di motivazione sul fatto incontestabile che era stato il GL (parte offesa) a chiedere al EL un aiuto per il ritrovamento degli autocarri sicché quest'ultimo aveva svolto un ruolo di mera intermediazione;
3) erronea applicazione dell'art. 629 c.p., dovendosi, nella specie, configurare il tentativo di estorsione, posto che la polizia era intervenuta al momento della consegna del denaro sequestrandolo immediatamente, circostanza che escludeva l'ingiusto profitto con altrui danno e, quindi, la consumazione del reato stesso. Con nota di udienza 11 maggio 2009 venivano ribaditi ed ulteriormente illustrati detti motivi, qualificando il ruolo dell'imputato come "estortore per beneficenza", come tale non punibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. I motivi di doglianza sono, infatti, reiterativi di quelli già portati all'esame della Corte territoriale e disattesi con congrua e logica motivazione. Va rammentato che, in tema di controllo di motivazione, alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo ed eventuali altri modelli di ragionamento, avendo il legislatore attribuito rilevo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato. Il sindacato di legittimità è limitato, quindi, alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata. Nella specie è stato dato conto dai giudici di appello del concorso dell'imputato nel reato di estorsione sulla base dei fatti e delle specifiche circostanze accertate (v. pagg. 4 e 5 della sentenza) ed, essenzialmente, avuto riguardo al fatto che il EL era stato protagonista dell'intero corso delle trattative con il EV, agendo non già nell'interesse esclusivo della parte offesa, ma in "coordinato collegamento con l'azione di chi aveva la disponiblità dei beni (segnatamente il EV)", rappresentando al derubato la necessità di pagare per riavere i beni rubati, quale unica alternativa per evitare la perdita definitiva degli stessi, contribuendo così all'opera di pressione nei confronti della persona offesa. La motivazione sul punto è aderente, peraltro, alla giurisprudenza della S.C. secondo cui colui che assume la veste di intermediario fra gli estortori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultimo, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della persona offesa e determina un contributo causale all'evento(Cass. n. 5845/1995). Va pure ribadito che non esclude la consumazione del reato il fatto che la consegna del denaro, da parte della vittima all'estortore, sia avvenuta in presenza delle forze dell'ordine preventivamente appostate ed intervenute dopo il conseguimento del possesso del denaro, benché temporaneo, da parte dell'estortore. La consumazione del reato deve, infatti, rapportarsi al momento e nel luogo in cui si è verificato l'ingiusto profitto con l'altrui danno secondo la giurisprudenza in materia della Cassazione (Cass. n. 9115/96; n. 3772/1990). Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009