Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona convivente "more uxorio", quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha precisato che, agli effetti del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., deve intendersi come "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo).
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Alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Ciò vale, in modo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l'accertamento dei quali è spesso caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2007, n. 21329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21329 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
2 1 329 /0 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/01/2007
SENTENZA
N.131 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AGRO' ANTONIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MILO NICOLA CONSIGLIERE
N. 039531/2006 2. Dott. ROTUNDO VINCENZO "
IT 3. Dott.DI CASOLA CARLO
4. Dott. PAOLONI GIACOMO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 18/03/1975 1) TO GIUSEPPE
avverso SENTENZA del 05/10/2005
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MILO NICOLA usito il P.G. in persona Sel Sr. V. Geraci, che ha con- an emmissibilità dei ricorso;
ilcluso por nifetto бев піколю, жизі non è comparso il Sifensore -
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 5/10/2005, confermava quella in data
12/7/2004 del locale Tribunale, che aveva dichiarato TO PE colpevole del reato di maltrattamenti in danno della propria convivente NO LA (fatto commesso fino al luglio 1999) e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) violazione degli art. 178 e 179 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza, per non essergli stati regolarmente notificati il decreto di citazione a giudizio in appello e l'estratto contumaciale delle sentenze di primo e secondo grado;
2) violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione del contenuto del decreto 21/3/2005 del Tribunale per i minori di Bologna, dal quale si evinceva il forte risentimento della NO verso di lui, circostanza questa non indifferente per apprezzare l'attendibilità della predetta;
3) erronea applicazione dell'art. 572 c.p., considerato che litigi sporadici, occasionati da situazioni contingenti, non potevano integrare il reato di maltrattamenti, che postula una condotta abituale;
4) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle fonti di prova;
5) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul calcolo della pena, non essendo stato esplicitato il criterio per determinarla.
3- Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.
3a- Il decreto di citazione in appello per l'udienza del 15/6/2005 risulta essere stato regolarmente notificato all'imputato in data 11/5/2005 presso il suo domicilio, mediante consegna a mani della sorella OR "capace e convivente" (cfr. relativa relata). La detta udienza fu rinviata, per impedimento del difensore, al 5/10/2005 e l'imputato venne regolarmente avvertito, con avviso notificato il 5/8/2005 secondo le stesse modalità innanzi precisate. Quanto all'asserita notifica irregolare dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale delle due sentenze di merito, osserva la Corte che, pur a volere ritenere fondata la doglianza, non va sottaciuta la finalità cui è preordinato il detto avviso, che ha la funzione di porre l'imputato in grado di prendere visione della sentenza depositata onde consentirgli la proposizione e la presentazione tempestiva dei motivi d'impugnazione. Ciò posto, considerato che l'imputato appellò regolarmente la sentenza di primo grado e ha regolarmente impugnato con ricorso per cassazione quella di secondo grado, dimostrando così di avere avuto piena conoscenza delle medesime decisioni, l'eventuale nullità della notifica dei relativi estratti contumaciali deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p., essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto, asseritamente affetto da nullità, era preordinato. 3b- La sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda in esame, fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. In essa, si evidenzia che il periodo di convivenza tra il TO e la NO, protrattosi dal 1994 al luglio 1999, era stato contraddistinto da un permanente clima di tensione e di conflittualità ingenerato dal primo che, con i suoi comportamenti irragionevolmente autoritari e violenti, aveva finito con l'imporre alla seconda un regime di vita vessatorio e intollerabile. La donna aveva dovuto subire ogni sorta di mortificazione: era stata costantemente ingiuriata, umiliata, minacciata e percossa;
aveva dovuto sempre sottostare, senza alcuna possibilità di fare valere le proprie ragioni, alla volontà e alla prevaricazioni del suo compagno;
in più occasioni, aveva riportato lesioni di una certa gravità, come
2 documentato dal referto rilasciato il 22/5/1998 dal Presidio ospedaliero "Villa Sofia"; non le erano state risparmiate violenze fisiche neppure nel delicato periodo della gravidanza. Tale situazione, protrattasi nel tempo e caratterizzata da plurimi e ripetitivi episodi di violenza morale e fisica, unificati da un vincolo di abitualità e da un'unica intenzione criminosa, quella cioè di prevaricare progressivamente e in ogni maniera il soggetto A passivo, è certamente lesiva dell'integrità fisica e del patrimonio morale di costui ed è supportata, sul piano probatorio, dalle puntuali e dettagliate dichiarazioni accusatorie di NO LA.
La sentenza impugnata apprezza e valuta positivamente, con motivazione diffusa, esaustiva e immune da vizi logici, l'attendibilità del racconto della teste, riscontrato indirettamente dalle dichiarazioni di TO RL (padre dell'imputato), TA IO e OL OL, nonché dalle parziali ammissioni dello stesso imputato. Né omette la stessa sentenza di prendere in considerazione la documentazione prodotta in appello dall'imputato, dalla quale emerge la permanente situazione conflittuale della coppia, pur dopo l'interruzione della convivenza, a causa dell'affidamento dei figli, e sottolinea che ciò solo non può indurre, in difetto di altri elementi di giudizio, a gratificare come inattendibile il racconto della NO sulla sua pregressa esperienza.
Le doglianze del ricorrente sulla ricostruzione della vicenda e sulla valutazione che se ne è data sul piano giuridico mirano ad accreditare una diversa e non consentita interpretazione dei fatti.
E' il caso di puntualizzare che il delitto di maltrattamenti è configurabile anche ai danni della convivente more uxorio, avuto riguardo allo stabile rapporto, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione. Agli effetti di cui all'art. 572 c.p., deve intendersi, infatti, per famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.
3c- La misura della pena è stata contenuta quasi entro il limite minimo edittale e del relativo calcolo il giudice di merito ha reso conto (cfr. sentenza di primo grado). Per effetto del giudizio di prevalenza delle accordate attenuanti generiche sulla contestata recidiva, nessun aumento di pena risulta essere stato apportato a quest'ultimo titolo.
4- Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/1/2007
Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 MAG 2007
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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