Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali).
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- 1. Alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità dellaRiccardo Bertolesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza annotata clicca in alto su "visualizza allegato". Si segnala che la trattazione del ricorso, da parte delle S.U., è stata fissata per il 21 giugno 2018. 1. La disciplina del reato continuato torna ancora una volta all'attenzione delle Sezioni Unite. Con l'ordinanza in epigrafe, la IV sezione della Corte di cassazione ha richiesto al Supremo Collegio di risolvere il seguente quesito: “se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee” e “se, in ossequio al favor rei, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite …
Leggi di più… - 2. Diffamazione social: Il termine per proporre querela scatta dalla data di pubblicazione del post (Cass. Pen. n.22787/2021)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 luglio 2021
La massima Cassazione penale sez. V, 30/04/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 09/06/2021), n.22787 La Suprema Corte ha affermato, nella sentenza in argomento, che in tema di diffamazione tramite internet, ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul web, atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la rete accedendo alla stessa direttamente o attraverso terzi che in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Nella specie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2008, n. 42891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42891 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
2067 2 UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/08 Sentenza n.
R.G. n. 16970/08
42891/0 8REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente
-dott. Altieri Enrico
-dott. Cordova Agostino Consigliere Consigliere
-dott. Franco Amedeo
Consigliere
-dott. Sensini Silvia
-dott. Gazzara Santi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da B.P. nato a (omissis) il (omissis) ivi res.te in Vicolo (omissis) "
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, in data 28/12/07
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore del ricorrente, avv. Lillo Fiorello, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del gravame osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 19/1/06, condannava B.P. alla pena di anni otto di reclusione, con applicazione delle pene accessorie, riconosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 609 bis, c.p., applicata la continuazione, in danno della p.o. L.E.
Avverso la detta sentenza interponeva gravame la difesa del prevenuto, che la Corte di Appello di Palermo, con decisione del 28/12/07 ha rigettato.
A
" Propone ricorso per cassazione la difesa del B. con i seguenti motivi:
-violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81, 609 septies, co. 2, 125, 192 e 529, c.p.p., eccependo la intempestività ed in ogni caso la tardività della querela;
-violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 192 e 194, c.p.p., censurando la decisione oggetto di gravame in punto di corretta applicazione delle regole valutative delle risultanze probatorie;
in particolare il ricorrente pone in evidenza le discrasie e le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dalla p.o., ritenute dai giudici di merito attendibili e determinanti il giudizio di colpevolezza dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Con il gravame si ribadisce la eccezione di tardività della querela, evidenziando che in caso di reato continuato il termine di decadenza decorre dalla conoscenza certa del fatto reato, anzichè dell'ultimo atto consumativo della continuazione e la riconduce il dies a quo L.E. dell'inizio delle violenze ad una data ben anteriore rispetto a quella necessaria per rispettare il limite di mesi sei per proporre querela, presentata solo il 28/9/01( in relazione a fatti che la stessa p.o. fa risalire ad agosto o ottobre o novembre del 2000 ).
Infatti, il reato continuato va considerato come una pluralità di reati a sé stanti soltanto ai fini della determinazione della competenza per materia e per l'applicazione delle cause che escludono o estinguono il reato. Va considerato, invece, reato unico per quanto riflette la determinazione della pena e della competenza per territorio, nonché ai fini della dichiarazione di abitualità e della professionalità e ai fini della prescrizione.
In relazione a quest'ultima la giurisprudenza lo parifica al reato permanente, stabilendo che la decorrenza del termine di prescrizione inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale regola, però, non può valere in ordine al termine per proporre la querela, perché la decadenza da questo diritto è strettamente legata alla presunzione di disinteresse della persona offesa, in relazione alla punizione del fatto, presunzione che non può ritenersi contraddetta o smentita dall'ulteriore protrazione dell'illecito penale.
Pertanto, in base alla ratio che informa il termine di decadenza, deve ritenersi che questa decorra dalla conoscenza certa del fatto reato, anziché dalla conoscenza dell'ultimo atto consumativo della continuazione (Cass. 12/5/87, GI )
La Corte territoriale ha osservato in ordine a detta contestazione che l'esame complessivo delle dichiarazioni della parte offesa nel corso del dibattimento, con particolare attinenza al contenuto delle risposte rese al Presidente nella parte finale di esso, chiariscono senza incertezze che la IP, narrando i fatti denunciati, intendeva collocare gli abusi patiti ad opera dell'imputato, in coinciden za della convivenza con la famiglia B. fissando la cessazione della condotta denunciata nel momento della interruzione della stessa convivenza e del suo rientro nella abitazione familiare, avvenuto il 18/4/01.
La querela presentata il 28/9/01 è da considerarsi, quindi, tempestiva solo in relazione agli atti di violenza posti in essere dal ☐ B. ☐ dal 28/3/01 al 18/4/01, in quanto il termine per la proposi zione di essa decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.
Conseguentemente il giudice di merito, accertato il tempo di proposizione della istanza punitiva da parte della L. , non avrebbe potuto riconoscere ed applicare la continuazione, ex art. 81, c.p., per tutte le condotte delittuose poste in essere durante l'intero arco temporale in cui la donna fu ospite a casa dell'imputato, ma limitarla al termine suddetto. O S C U R A T A
$ La seconda censura mossa in gravame, attinente alla attendibilità attribuita alla p.o da parte del giudice di merito ed alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni da essa rese, è infondata. Dal controllo effettuato sul discorso giustificativo sviluppato, prima dal Tribunale di Palermo, e, di poi, dalla Corte territoriale emerge che nel valutare la prova il decidente ha dato contezza di avere esaminato ogni singolo elemento ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale quadro probatorio, pervenendo nella convinzione della colpevolezza del prevenuto, con un iter argomentativo logico, corretto ed esaustivo.
I giudici di merito hanno ritenuto la L. pienamente attendibile, evidenziando come dal complesso della sua deposizione si colga appieno la sincerità e la spontaneità del suo racconto;
la teste ha ricostruito con assoluta precisione la dinamica della vicenda, fornendo, sempre, e fin dall'inizio, la stessa versione e, inoltre, il quadro complessivo offerto dalla istruzione dibattimentale è del tutto coerente con quanto dichiarato dalla parte offesa e non lascia residuare incertezze circa la sussistenza dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere.
Sul punto si rileva che esula dai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze processuali (Cass. 5/7/04, Miceli ). All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di gravame limitatamente agli episodi anteriori al 28/3/01, per tardività della querela, nonché la eliminazione del relativo aumento di pena, che si determina in mesi tre di reclusione.
P. Q
.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli episodi anteriori al 28/3/01, dichiarandosi la improcedibilità della azione penale per tardività della 4
querela ed elimina il relativo aumento di pena di mesi tre di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 16/10/08.
il consigliere estensore Il Presidente
Enrico Altieri ) ( Santi Gazzara )
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 1 8 NOV 2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL CAN Menourat)
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