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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 3913/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3913/2022 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Venezia - Lido, alla Via Negroponte n. 13, in persona del suo legale rappresentante p.t.. Rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Bernardi (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Venezia, alla Via Santa Croce n. 252.
CONTRO
: , (C.F. e P. IVA ), con sede ONoparte_1 P.IVA_2 in Milano alla Via Filippo Argelati n. 10, in persona del legale rappresentante p.t.. Rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Solombrino (C.F.
[...]
, del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il cui C.F._2 studio in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22 (CAP 80138)
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 maggio 2022, Parte_1
(di seguito ), proprietaria dell'Hotel Villa ER e dell'Hotel
[...] Parte_1 ON Viktoria CE a Venezia, conveniva in giudizio (di seguito CP_1 domandando, in via principale e nel merito, previo accertamento dell'inadempimento ai contratti di pulizia stipulati a marzo 2021, che fosse dichiarato che nulla è dovuto per le fatture nn. 1339/21 e 1340/21 emesse da ON
In subordine, chiedeva che gli importi ritenuti dovuti a Parte_1 [...] unipersonale fossero compensati in tutto o in parte con il risarcimento CP_1 per i danni arrecati.
ON L'attrice deduceva che il servizio di pulizia reso da era risultato scadente, con stanze e bagni sporchi, oggetto di ripetute lagnanze da parte dell'utenza, ON lamentele che erano state rappresentate alla responsabile di senza ottenere adeguamento del servizio. Tali disservizi si sarebbero tramutati in recensioni negative per entrambi gli alberghi. L'attrice asseriva che sussisteva
1 la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale di e CP_1 concludeva chiedendo anche l'accertamento dei danni arrecati all'immagine degli Hotel e la condanna della convenuta al risarcimento di tali danni, quantificati prudenzialmente in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di Euro 20.000,00.
Si costituiva in giudizio in data 8 settembre 2022, resistendo alle CP_1 avverse domande, che riteneva destituite di fondamento, e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di Euro 3.697,80, importo scaturente dalle fatture
[...] commerciali nn. 1339/21 e 1340/21, relative ai servizi resi nel mese di Settembre 2021. La convenuta deduceva che l'attrice riconosceva di essere debitrice di tale importo nel proprio atto di citazione, limitandosi a chiederne la ON rettifica o la compensazione. In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda, in quanto l'attrice non chiariva in alcun modo il presunto titolo di responsabilità ON (contrattuale o extracontrattuale). Inoltre, eccepiva l'inammissibilità della pretesa risarcitoria relativa al "danno di immagine", in quanto rientrante nel danno non patrimoniale e non risultando correttamente allegato o provato il "danno conseguenza", non sussistendo questo in re ipsa. ON
Contestualmente, chiedeva l'emissione di un'ordinanza di pagamento immediatamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo della domanda riconvenzionale (€ 3.697,80), ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile e, di fatto, non contestato. La prima udienza di comparizione si teneva il 29 ON settembre 2022, durante la quale impugnava e contestava la documentazione depositata da il 21 settembre 2022, anche ai sensi Parte_1 degli artt. 2712 e 2719 c.c..
Il Giudice precedente (dr.ssa Silvia Barison) , sciogliendo la riserva assunta in udienza, con provvedimento datato 11 gennaio 2023, respingeva l'istanza di ON
di pronuncia ex art. 186 ter c.p.c., ritenendo l'attuale insussistenza dei presupposti, anche alla luce delle articolate difese della convenuta. Il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disponendo successivamente la trattazione scritta. Nel corso dello scambio di memorie istruttorie, (con la II memoria, Parte_1
15.04.2023) ribadiva che la documentazione in atti attestava la scarsa pulizia ON lamentata dai clienti, segnalata alla signora e alla signora di Pt_2 Pt_3
e che le recensioni negative documentavano un danno che si era tradotto in cattiva pubblicità e sviamento della clientela. articolava la propria Parte_1 ON prova testimoniale. (con la II memoria, 27.04.2023) invocava il principio di
Pag. 2 di 16 non contestazione (art. 115 c.p.c.), sostenendo che l'esistenza e piena validità ON dei contratti di pulizia e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di fino a tutto Settembre 2021 erano fatti pacifici tra le parti e non bisognevoli di prova, limitandosi l'attrice a contestare la mera "irregolarità" dei servizi precedenti. ON ribadiva che non era emersa alcuna contestazione da parte di Parte_1 in merito alle prestazioni rese a Settembre 2021, oggetto della riconvenzionale.
(con la III memoria, 15.05.2023) replicava evidenziando che i propri Parte_1 scritti difensivi avevano contestato plurimi inadempimenti sul servizio di pulizia, ON rilevanti sia sul piano contrattuale che extracontrattuale. (con la III memoria, 17.05.2023) contestava la genericità dei capitoli di prova attorei e la mancata identificazione completa dei testi. Il Giudice (dott. Silvia Barison), con ordinanza del 25 luglio 2023, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova attorea, ammetteva la prova per testi chiesta da limitatamente ai capitoli nn. 1-4, 7, 8 e 9, con esclusione Parte_1 dei restanti per genericità. Il Giudice, tuttavia, riteneva inammissibili i capitoli ON di prova articolati da in quanto formulati in termini generici e valutativi. La convenuta veniva comunque abilitata alla controprova sui capitoli attorei ammessi. L'udienza per l'assunzione della prova veniva fissata per il 19 dicembre 2023.
Nel corso dell'istruttoria, celebrata in parte davanti al GOP delegato dr. Tonino Giordan, venivano escussi i testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
e il teste di parte convenuta
[...] Testimone_3
Il teste di parte attrice, (portiere/addetto alla reception presso Testimone_1
Hotel Villa ER), confermava che nel periodo marzo-settembre 2021 vi furono numerose lamentele (circa una decina) relative alla scarsa pulizia, in particolare per polvere sotto il letto e mozziconi di sigarette nei vasi delle terrazze. Il teste riferiva le lamentele alla proprietà (dott. ). Il teste Tes_4
(capo ricevimento presso Hotel Viktoria CE) confermava Testimone_2 sia le numerose lamentele relative in particolare a polvere sul mobilio, sporcizia sui pavimenti, mozziconi e bagni sporchi, sia la necessità in più occasioni di fornire asciugamani mancanti. confermava di aver Tes_2 ON segnalato la mancata pulizia direttamente alla responsabile di zona signora e di essere dovuto intervenire personalmente per la Testimone_3 ON pulizia quando il personale era assente. ON La teste di parte convenuta, (collaboratrice , smentiva Testimone_3 categoricamente l'esistenza di numerose lamentele, affermando di non ricordare "grosse lamentele" o "nessuna lamentela", ammettendo solo "dimenticanze" (come un posacenere da svuotare) risolte immediatamente, e
Pag. 3 di 16 negando che l'amministratore o le avessero mai riferito di disservizi Tes_2 gravi. A seguito della rimessione del fascicolo al Giudice delegante per la richiesta di confronto tra i testi e il Giudice, con ordinanza del 15 Tes_2 Tes_3 gennaio 2024, respingeva l'istanza di confronto, ritenendolo superfluo per la valutazione dell'attendibilità. Fissava poi l'audizione della teste Tes_5
La teste di parte attrice, (receptionist ), escussa il 21 Tes_5 Parte_1 maggio 2024, confermava anch'essa che le camere non erano pulite bene e che i clienti si lamentavano. Conferma che le lamentele riguardavano i fatti specifici (polvere, sporcizia, mozziconi, bagni). Riferiva di aver dovuto lei stessa fornire asciugamani/carta igienica e rimuovere polvere e capelli, e di aver sentito personalmente le lamentele del proprietario rivolte alla Tes_4 Tes_3
Con provvedimento del 21 agosto 2024, il Giudice, preso atto dell'esito della prova, dichiarava chiusa l'istruttoria e fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 7 maggio 2025. In sede di conclusioni, ribadiva che la Parte_1 ON responsabilità di per la cattiva pulizia era confermata dall'istruttoria attraverso le deposizioni dei tre portieri escussi. Ribadiva che l'inadempimento fosse idoneo a paralizzare la richiesta di pagamento delle fatture per € 3.697,80. insisteva sulla risarcibilità del danno all'immagine e per Parte_1 sviamento di clientela, non quantificabile precisamente (data l'impossibilità di sapere quante persone avessero visto le recensioni negative) e da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. L'attrice eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla convenuta in comparsa conclusionale, in quanto tardiva (eccezione in senso stretto).
nell'ultima fase del giudizio, si riportava integralmente alle proprie CP_1 difese, insistendo nuovamente, pur dopo la chiusura dell'istruttoria e il rigetto precedente, per l'ammissione delle prove testimoniali (già respinte). Ribadiva la nullità della domanda attorea per le carenze allegatorie relative al "danno conseguenza", sottolineando che l'attrice stessa ammetteva l'impossibilità di provare il danno. Ribadiva inoltre che l'esecuzione dei servizi nel Settembre 2021 non fu oggetto di contestazione, confermando la piena fondatezza della domanda riconvenzionale per € 3.697,80. ON eccepiva altresì la decadenza ex art. 1667 c.c. in ordine ai vizi lamentati prima di Settembre 2021. La convenuta si riservava infine di avanzare domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attrice. Successivamente, a causa del trasferimento del Giudice Titolare (dott.ssa Silvia Barison), con ordinanza del 9 settembre 2025, la causa veniva rimessa sul
Pag. 4 di 16 ruolo per la precisazione delle conclusioni davanti al nuovo assegnatario, fissando l'udienza al 4 dicembre 2025. Le parti, congiuntamente, hanno poi richiesto che tale udienza fosse sostituita dalla trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni già depositate.
In data 17 novembre 2025, la società convenuta, ha depositato una CP_1 comparsa conclusionale e di precisazione delle conclusioni. In questo atto, la convenuta ribadisce integralmente le sue precedenti memorie conclusionali e di ON replica (depositate a luglio 2025). reitera la richiesta istruttoria di rimettere la causa sul ruolo per ammettere la prova per testi sui capitoli relativi all'esecuzione dei servizi di pulizia nel settembre 2021 presso l'Hotel Viktoria CE e l'Hotel Villa ER, e sulla circostanza che tali servizi fossero stati resi tempestivamente e senza contestazioni contrattuali, indicando ancora come teste la signora Le conclusioni riaffermano la richiesta di Testimone_3 rigettare ogni domanda avversa e di condannare al Parte_1 pagamento di Euro 3.697,80, importo scaturito dalle fatture n. 1339/21 e 1340/21, oltre interessi e spese. Successivamente, il 24 novembre 2025, ha Parte_1 depositato delle Note di Trattazione Scritta. L'attrice si limita a richiamare i propri scritti difensivi (comparsa conclusionale e memoria di replica) e ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni già precisate all'udienza del 7 maggio 2025. Queste conclusioni ribadiscono la richiesta di accertare ON l'inadempimento di dichiarare che nulla è dovuto per le fatture in discussione (o compensare gli importi con il risarcimento dei danni) e ON condannare al risarcimento dei danni all'immagine quantificati prudenzialmente in Euro 20.000,00. Infine, il 2 dicembre 2025, ha depositato ulteriori Note di Trattazione CP_1
Scritta. In questo atto, la convenuta ribadisce la propria posizione difensiva e le conclusioni già esposte. In aggiunta o a precisazione di questioni procedurali, ON evidenzia che parte attrice ( ) non ha provveduto a precisare le Parte_1 proprie conclusioni in ottemperanza all'invito del Giudice e che le sue note di trattazione sono state depositate tardivamente rispetto ai termini perentori ON stabiliti. reitera l'istanza istruttoria per l'ammissione della prova sui servizi di pulizia di settembre 2021 e chiede nuovamente la condanna di al Parte_1 ON pagamento di Euro 3.697,80. Inoltre, in queste conclusioni, chiede esplicitamente la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In diritto.
Pag. 5 di 16 Il Tribunale reputa che vi sono fatti pacifici, in quanto non contestati specificamente. Le seguenti circostanze vanno dunque poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 cpc:
1. Tra (attrice) e (convenuta) sono Parte_1 CP_1 intercorsi due contratti di appalto, sottoscritti a marzo 2021, aventi ad oggetto il servizio di pulizia presso gli alberghi Hotel Villa ER e Hotel Viktoria CE.
2. ha effettivamente eseguito le prestazioni di pulizia e ha emesso le CP_1 fatture commerciali nn. 1339/21 e 1340/21 relative ai servizi resi nel mese di Settembre 2021.
3. L'attrice ha sempre riconosciuto la sussistenza e Parte_1 piena validità del contratto e si è limitata a contestare la mera irregolarità dei servizi resi.
4. L'attrice ha regolarmente pagato le fatture pregresse (fino al mese di Settembre 2021), pur asserendo di averle contestate in precedenza.
Il Tribunale reputa, al contrario, che siano controverse: A.Difetto di precisazione conclusioni e tardività delle note di trattazione ON dell'attrice e domande istruttorie di Come detto, la convenuta ha eccepito l'omessa precisazione delle conclusioni e la tardività delle memorie conclusionali e delle note di trattazione. Inoltre, nelle memorie conclusive la Cont ribadisce le richieste istruttorie. B. Eccezione di Decadenza (Art. 1667 c.c.): Se l'eccezione di decadenza ex ON art. 1667 c.c. sollevata da in comparsa conclusionale sia ammissibile o se sia un'eccezione in senso stretto ormai preclusa C. Inadempimento ONattuale (Merito Attoreo): Se il servizio di pulizia prestato da (nel periodo marzo-settembre 2021) sia difforme rispetto CP_1 alle specifiche contrattuali, se tale difformità sia un inadempimento giuridicamente rilevante e se le lamentele relative alla pulizia delle stanze (polvere, mozziconi, sporcizia, bagni sporchi, mancanza di asciugamani) siano ON effettivamente e specificamente imputabili alla negligenza del personale D. Debenza delle Fatture di Settembre 2021 (Riconvenzionale Convenuta): Se, in relazione alle fatture nn. 1339/21 e 1340/21 (€ 3.697,80), l'inadempimento lamentato da (riferito prevalentemente a periodi Parte_1 precedenti Settembre 2021) sia tale da paralizzare la richiesta di pagamento di tali fatture ex art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento), ovvero se tali somme ON debbano ritenersi dovute come richiesto in via riconvenzionale da data la mancanza di specifiche contestazioni relative al mese di Settembre 2021. E. Danno Risarcibile (An e Quantum): Se i lamentati disservizi abbiano causato un danno risarcibile a e in particolare se Parte_1 sia provato il richiesto "danno di immagine" e "sviamento di clientela".
Pag. 6 di 16 il Tribunale ritiene di pronunciarsi solo sui profili controversi e sulla conseguente disciplina delle spese di lite.
A.Difetto di precisazione conclusioni e tardività delle note di trattazione ON dell'attrice e istanze istruttorie di L'eccezione della convenuta deve essere disattesa, in quanto, come esposto nella parte in fatto, la causa era già andata in decisione e le parti già avevano precisato le conclusioni, redigendo anche le note conclusive. La causa è stata rimessa sul ruolo dal giudice istruttore per le ragioni meglio indicate nel relativo decreto a cui si rimanda. Concentrando l'attenzione sull'odierna udienza e sulla tempestività di quanto depositato dall'attrice, si osserva che parte attrice ha proposto le proprie conclusionali nelle memorie di replica, che è stato depositato in data 24-11-25 tempestivamente rispetto al termine concesso. L'eccezione deve essere respinta.
Cont Quanto alle istanze istruttorie di nella nota del 2 dicembre, sono le medesime che erano già state formulate nel corso del giudizio, in particolare nella seconda memoria istruttoria del 27 aprile 2023, e che erano state rigettate dal Giudice con ordinanza del 25 luglio 2023 per essere capitoli di prova vaghi e generici. L'odierno giudicante sui primi due capitoli osserva che l'attrice,
ha riconosciuto di essere debitrice degli importi Parte_1 delle fatture e ha chiesto di compensare tale debito con i danni subiti: non ha negato radicalmente che il servizio fosse stato reso in quel mese. In un processo in cui il thema probandum si è spostato dalla mera esecuzione del servizio alla sua qualità e al danno conseguente, insistere sulla prova dell'esistenza del servizio è superfluo e ridondante. Sul terzo capitolo di prova, che chiedeva se "i suddetti servizi venivano resi tempestivamente e secondo le prescrizioni contrattuali senza che fosse sollevata alcuna contestazione", va oltre la genericità fattuale per sfociare nell'astrazione valutativa e nella negazione onnicomprensiva. Esso costringe il testimone a esprimere un giudizio di valore su tre aspetti legali e contrattuali complessi. Innanzitutto, il termine "tempestivamente" manca di un riferimento orario specifico (quando è "in tempo"?), risultando vago. Ma la debolezza principale risiede nel chiedere al teste di attestare la conformità "secondo le prescrizioni contrattuali". Ciò richiede al testimone di interpretare e applicare mentalmente i requisiti del Capitolato Tecnico (che imponeva dettagli come spolverare sotto i letti o pulire i bagni secondo specifiche), trasformando il teste in un perito o in un interprete legale, anziché in un narratore di fatti osservati. Infine, l'asserzione che tutto sia avvenuto "senza che fosse sollevata alcuna contestazione" è una pretesa di
Pag. 7 di 16 certezza totale che è smentita dalle comunicazioni e dalle prove documentali ON depositate in atti da , anche se ne contesta la rilevanza o Parte_1
l'attinenza al mese in questione. Va quindi confermato il rigetto delle istanze istruttorie.
B.Eccezione 1667 cc. L'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. è un'eccezione in senso stretto (Corte d'Appello Napoli, 11/02/2022, n. 552), che deve essere sollevata con la comparsa di costituzione difensiva a pena di decadenza (Cass. civ., Sez. II, 25/01/2022, n. 2222) Poiché nel caso di specie il convenuto l'ha proposta nella conclusionale, l'eccezione va dichiarata inammissibile.
C-D. accertamento dell'inadempimento, eccezione ex art. 1460 c.c. e debenza delle fatture della convenuta. Va premesso che l'attore ha chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta e ad accertare che nulla è dovuto o il diritto a sospendere la propria prestazione. Detta azione va qualificata come domanda intesa ad accertare i presupposti giustificativi del mancato pagamento delle due fratture oggetto di causa. Di fatti, a giurisprudenza afferma "l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un istituto di autotutela che consente al contraente di sospendere la propria prestazione" (Corte di Cassazione, con la sentenza 26 novembre 2013, n. 26365). La Corte di Cassazione ha, inoltre, riconosciuto che "in tema di responsabilità contrattuale, l'exceptio non rite adimpleti contractus di cui all'art. 1460, secondo comma, c.c., può essere invocata per giustificare la sospensione della propria prestazione, indipendentemente da qualsiasi azione di risoluzione" (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 2154/21).
Inoltre, la Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza 29 marzo 2019, n. 8760, ha chiarito che "l'art. 1460 c.c., consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della" propria prestazione. Quanto ai requisiti per l'esercizio dell'art. 1460 cc occorre la: corrispettività delle prestazioni (Cass. n. 9439/2008), proporzionalità tra gli inadempimenti (Cass. n. 21973/2007), gravità sufficiente dell'inadempimento (Cass. n. 836/2016) e rispetto del principio di buona fede (Cass. n. 7041/2023).
La domanda di accertamento dell'inadempimento di appare fondata CP_1 in punto di an debeatur, in quanto l'istruttoria ha accertato la sussistenza e la
Pag. 8 di 16 gravità sufficiente dell'inadempimento ai contratti di appalto relativi ai servizi di pulizia. Il Tribunale sull'inadempimento evidenzia che Parte_1 proprietaria sia dell'Hotel Villa ER sia dell'Hotel Viktoria CE a Venezia, ha stipulato due distinti contratti di appalto per il servizio di pulizia con a CP_1 partire da marzo 2021: un contratto era specificamente relativo al Viktoria CE Hotel (Doc. 2) e l'altro all'Hotel Villa ER (Doc. 3), entrambi i quali risultavano compresi nel fascicolo telematico di parte attrice. La controversia ON verte sull'asserito inadempimento di a questi contratti. Entrambi i contratti richiamavano un dettagliato Capitolato Tecnico, considerato la base per la corretta esecuzione del servizio. Dal punto di vista della qualità e ON delle modalità di esecuzione, si presentava come un'azienda che offriva il servizio di pulizia, manutenzione ordinaria e rifacimento camere, con l'impegno ON di prestare un servizio professionale in termini di pulizia e igiene. garantiva l'uso di attrezzature a norma e l'impiego di personale specificamente formato in modo da non eseguire un servizio che non fosse "a regola d'arte" e formato anche sotto l'aspetto relazionale. Tali standard si applicavano integralmente a entrambe le strutture. Le doglianze di , pur incentrate su un unico inadempimento generale, Parte_1 si riferivano a vizi riscontrati e documentati in entrambe le strutture nel periodo ON tra marzo e settembre 2021, mentre le ha circoscritte a "presunte marginali irregolarità di scarso rilievo" e relative solo a periodi precedenti Settembre 2021. Per quanto riguarda i dettagli specifici del Capitolato Tecnico comuni ad entrambi gli hotel, le previsioni contrattuali sulla pulizia delle camere ("CAMERA IN PARTENZA" e " ") richiedevano, tra l'altro: Parte_4
• Pulizia generale e degli arredi: "Effettuare la pulizia dei pavimenti duri e/o l'aspirazione dei pavimenti tessili", e in particolare "Spolverare i comodini, le applique, le abat-jour, il mobilio in genere e tutto ciò che si trova all'interno della camera".
• Gestione dei rifiuti e dei posacenere: l'obbligo di "Riordinare i comodini e le scrivanie, svuotare e pulire i posacenere".
• Esterni: "Riordino terrazzo di competenza camera". L'attrice evidenziava che le doglianze della clientela erano state segnalate ON tempestivamente (agosto/settembre 2021) alla responsabile di zona di ON GN e alla GN di affinché le pulizie Testimone_3 Pt_2 ON venissero eseguite "con maggiore professionalità". La risposta di (tramite la Sig.ra ) era stata quella di scusarsi e di dire a di "prestare Pt_2 Tes_3 attenzione nella formazione delle operatrici". I disservizi, secondo l'attrice, non
Pag. 9 di 16 solo violavano le specifiche contrattuali ma si erano tradotti in recensioni negative per entrambi gli alberghi. Infine, benché la tempestività del servizio fosse implicitamente richiesta (il servizio aveva orario di inizio previsto dalle 9:00), l'attrice ha anche capitolato la ON circostanza che il personale talvolta arrivava "in ritardo anche di un'ora rispetto all'orario di inizio del servizio" o non si presentava affatto. La prova della sussistenza dell'inadempimento è stata ampiamente fornita dall'attrice, conclusione che discende dall'analisi delle risultanze istruttorie assunte mediante escussione dei testi di parte attrice e della collaboratrice di parte convenuta. Si osserva che i tre testi escussi per conto di ONoparte_2
(addetto alla reception presso l'Hotel Villa ER), Testimone_1 Tes_2
(capo ricevimento presso il Viktoria CE Hotel), e
[...] Tes_5
(receptionist presso l'Hotel Villa ER)—hanno tutti dichiarato di essere dipendenti dell'attrice, circostanza che impone una prudente valutazione della loro attendibilità per via del potenziale interesse di fatto all'esito del giudizio;
tuttavia, le loro deposizioni convergono in maniera significativa e dettagliata sugli eventi centrali della controversia, fornendo indicatori di credibilità interna che meritano rilievo.
e , escussi in data 19 dicembre 2023, hanno Testimone_1 Testimone_2 concordemente confermato la sussistenza di numerose lamentele da parte dei clienti a causa della scarsa pulizia delle stanze nel periodo compreso tra marzo e settembre 2021, periodo che coincide con l'efficacia dei contratti di pulizia in oggetto. In particolare, ha riferito che i clienti lamentavano la presenza Tes_1 di polvere sotto il letto e di mozziconi di sigarette nei vasi della terrazza delle stanze, specificando che le lamentele erano state all'incirca una decina e provenienti da clienti diversi. ha confermato che le lamentele si Tes_2 riferivano specificamente a polvere sul mobilio, sporcizia sui pavimenti, mozziconi di sigaretta sui posacenere ed i bagni sporchi, e ha fornito un dettaglio cruciale: la necessità di fornire gli asciugamani mancanti nei bagni delle camere in più occasioni. ha inoltre fornito una coerenza logico- Tes_2 temporale precisa, affermando di aver segnalato periodicamente tali lamentele direttamente alla responsabile di zona di signora e CP_1 Testimone_3 ON che se il personale si era già allontanato, egli doveva intervenire personalmente alla pulizia in orario pomeridiano dopo il check-in, circostanza che trova riscontro anche nella documentazione prodotta (Doc. 15, Doc. 4), come la mail inviata da " " alla " con riferimento alla Tes_2 Persona_1 camera 40 e alla pulizia del bagno. La teste escussa il 21 maggio 2024, ha rafforzato ulteriormente il Tes_5 quadro probatorio di parte attrice, confermando che le camere non erano pulite
Pag. 10 di 16 bene e che i clienti si lamentavano specificamente per polvere sul mobilio, sporcizia sui pavimenti, mozziconi di sigaretta sui posa cenere ed i bagni sporchi. La ha fornito anch'essa dettagli specifici sulla sua diretta Tes_5 partecipazione al sopperimento delle mancanze, affermando di aver dovuto fornire lei stessa gli asciugamani, la carta igienica e rimuovere polvere e capelli dalle stanze dell'Hotel Villa ER, e ha inoltre dichiarato di aver sentito personalmente le lamentele del signor (l'amministratore) rivolte alla Tes_4
e di aver inviato personalmente comunicazioni sulle camere da pulire Tes_3 meglio. Le deposizioni di , e presentano una forte coerenza Tes_1 Tes_2 Tes_5 interna e sostanziale sui punti cardine della vicenda (natura del vizio, periodo, ricezione delle lamentele e necessità di interventi correttivi da parte del personale alberghiero). Le minime lacune riscontrate (come il fatto che Tes_1 non ricordasse gli asciugamani mancanti) sono pienamente giustificabili data la pluralità delle mansioni e la distanza temporale dai fatti, e non intaccano la centralità del racconto. Il loro racconto è supportato, per quanto di pertinenza, dai rilievi documentali relativi alle recensioni negative e alle comunicazioni scritte. La testimonianza di collaboratrice di si pone invece Testimone_3 CP_1 in netta e irrimediabile contraddizione con le risultanze emerse. Interrogata sui medesimi capitoli di prova, la ha negato categoricamente la ricezione di Tes_3
"numerose lamentele" o "grosse lamentele", non ricordando "nessuna lamentela" né "disservizi riguardo a bagni sporchi o camere non fatte assolutamente". Ha ammesso solo "dimenticanze" (come un posacenere da svuotare) che sarebbero state "sistemate nell'immediato". La ha Tes_3 specificamente negato di ricordare che l'amministratore o le avessero Tes_2 riferito di lamentele gravi o disservizi, affermando di aver parlato con Tes_2 solo "in generale dell'andamento delle pulizie, ma mai di cose gravi". Tale versione è oggettivamente inveritiera e incoerente con le deposizioni specifiche dei tre portieri e con la documentazione (Doc. 15, Doc. 4) che dimostra l'inoltro di lamentele alla sua attenzione o a quella della sua collega, la GN , la Pt_2 quale la metteva in copia conoscenza. Questa negazione totale dei fatti contestati, nonostante la loro conferma concorde da parte del personale dell'Hotel coinvolto direttamente, e il riscontro documentale, costituisce un indicatore di inattendibilità non marginale. In conclusione, si ritiene che l'attendibilità complessiva delle deposizioni dei testi di parte attrice , e sia alta, in quanto i loro Tes_1 Tes_2 Tes_5 racconti sono dettagliati, specifici sui luoghi e sui tipi di vizi riscontrati (polvere, mozziconi, bagni sporchi, mancanza di asciugamani) e sono sostenuti da riscontri documentali relativi alla corrispondenza tra le parti e alle recensioni
Pag. 11 di 16 della clientela, dimostrando una chiara coerenza tra l'evento lamentato (scarsa pulizia) e le conseguenze operative immediate (intervento del personale
). Viceversa, la deposizione di è inattendibile, poiché Parte_1 Testimone_3 la sua negazione radicale dei fatti fondamentali della controversia (l'esistenza di lamentele numerose e specifiche e la loro segnalazione) è in oggettiva e irragionevole contraddizione con la prova per testi concorde e con gli elementi documentali in atti. Pertanto, la prova testimoniale ha accertato l'inadempimento di ai contratti di pulizia. CP_1
Quanto all'email e alla documentazione fotografica trasmesse dall'attrice alla convenuta e da questa disconosciute, va rammentato che: 1) il messaggio di posta elettronica (cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 del Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ( Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, n.30186); 2) In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022); 3) In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta ( Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794). Da questi principi discende che il disconoscimento formulato dalla convenuta è, innanzitutto privo di specificità. Relativamente alle foto la stessa non ha prodotto prove documentali (come proprie consulenze, fotografie delle stanze pulite o verbali di ispezione interna, messaggi o recensioni positive) volte a dimostrare che quelle foto fossero false o non corrispondenti al vero al momento della produzione. La difesa era focalizzata sull'incertezza della provenienza e della riferibilità, aspetti che pongono in dubbio l'attendibilità del documento ma non la corrispondenza all'originale. Relativamente alle email, non ha prodotto prove documentali come report di sistema o registri di posta elettronica atti a dimostrare che le mail non fossero mai arrivate.
Pag. 12 di 16 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, i documenti prodotti sono muniti di un elevato grado di attendibilità. Le mail di segnalazione, infatti, dimostrano una attendibilità intrinseca poiché contengono dettagli specifici e circostanziati, presentando anche una successione temporale e uno scambio con la convenuta: una comunicazione, inviata da del Viktoria Tes_2 ON CE a di in data 30 agosto 2021, informava che il Testimone_3 cliente si era lamentato della pulizia del bagno perché aveva trovato "peli e capelli dei clienti precedenti", e tale lamentela precisa è stata confermata sotto giuramento dal teste , il quale ha dichiarato essere vero che Testimone_2 le lamentele riguardavano specificamente bagni sporchi;
inoltre, in risposta a ON tale lamentela, di si scusava per quanto accaduto e diceva a Tes_6
di "prestare attenzione nella formazione delle operatrici", scambio che Tes_3 ON attesta il riconoscimento interno della carenza del servizio da parte di in contrasto con la negazione totale successiva della teste un altro Tes_3 scambio, datato 1 settembre 2021, da , lamentava che "anche Parte_5 oggi abbiamo avuto un problema con la pulizia della camera 42 della dependance", evidenziando la reiterazione delle inadempienze, circostanza che è in linea con le dichiarazioni dei portieri , e he hanno Tes_1 Tes_2 Tes_5 tutti riferito di "numerose lamentele"; l'attendibilità dei rilievi fotografici (Doc. 13) è supportata dal fatto che l'oggetto delle lamentele visive che avrebbero dovuto rappresentare (polvere, mozziconi) è stato descritto con identici dettagli e coerenza dai tre portieri escussi, mentre una mail del 20 settembre 2021, con oggetto "ONatto di somministrazione Hotel Villa ER e Viktoria CE Hotel", faceva esplicitamente riferimento a "foto inviate via Whats App" relative alla cattiva pulizia. E' indubbio poi che le problematiche sono emerse nel periodo agosto settembre: le prove documentali attestano che le segnalazioni scritte alla referente di risalgono ai mesi di agosto e settembre 2021. In CP_1 particolare, una mail del 30 agosto 2021 riportava la lamentela di un cliente del Viktoria CE per aver trovato peli e capelli dei clienti precedenti nel bagno, a ON cui rispose il giorno successivo, 31 agosto 2021. Un'ulteriore segnalazione di datata 1 settembre 2021 lamentava un nuovo problema di Parte_5 pulizia in una camera della dependance ("anche oggi abbiamo avuto un problema"). Il 20 settembre 2021, inviò un'altra mail con oggetto Parte_1
"ONatto di somministrazione Hotel Villa ER e Viktoria CE Hotel" in cui si lamentavano diverse situazioni di cattiva pulizia. Tutte queste comunicazioni indicano che gli inadempimenti erano un fatto plurimo e costante durante il periodo di attività contrattuale. La prova testimoniale, parimenti, ha accertato che le numerose lamentele sono state ricevute dai portieri in tutto il periodo in ON cui prestava servizio, ovvero tra marzo e settembre 2021. La
Pag. 13 di 16 documentazione prodotta dall'attrice (Docc. 6 e 7, e i successivi Docc. 16 e 17 corredati di prenotazioni) attesta che tali recensioni negative sono state pubblicate prevalentemente nei mesi estivi, in coincidenza con l'alta stagione alberghiera e il picco delle lamentele:
• ◦ Le recensioni per l'Hotel Viktoria CE (Doc. 6 e 16) risalgono al luglio 2021 (ad esempio, 16 luglio 2021) e all'agosto 2021 (ad esempio, 19 agosto 2021 e 24 agosto 2021), lamentando la "Pulizia pessima" e la presenza di "polvere e ragnatele".
• ◦ Le recensioni per l'Hotel Villa ER (Doc. 7 e 17) coprono l'intervallo da luglio 2021 (ad esempio, 5 luglio 2021, 7 luglio 2021, 22 luglio 2021) fino a settembre 2021 (ad esempio, 5 settembre 2021), con lamentele specifiche su "cumuli e cumuli di polvere sotto il letto" Infine la prova testimoniale ha confermato che l'intero periodo di servizio, da marzo a settembre 2021, è stato caratterizzato da plurimi inadempimenti.
Da quanto esposto è evidente che in termini quantitativi e qualitativi l'inadempimento della convenuta è più grave rispetto a quello dell'attrice, posto che è reiterato e che numerose sono state le inesattezze della prestazione nel corso della prestazione. Di conseguenza va accertato il diritto dell'attrice a sospendere il pagamento delle due fatture oggetto di causa. Di contro, va respinta la domanda riconvenzionale proprio per la maggiore gravità dell'inadempimento della convenuta-attrice in riconvenzionale.
E. Domanda risarcitoria. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023). La domanda risarcitoria va respinta.
Nel caso di specie, la società attrice si è limitata ad allegare che la cattiva pulizia si è tradotta in lagnanze dell'utenza e recensioni negative per entrambi gli alberghi, asserendo che questo ha provocato cattiva pubblicità e conseguente sviamento della clientela. Tuttavia, non ha fornito Parte_1 nessun elemento probatorio o dato di fatto idoneo a dimostrare il nesso causale tra gli inadempimenti (il danno-evento) e una conseguenza negativa concreta sulla propria sfera economica.
In primo luogo, manca la prova di un calo effettivo del fatturato o di una diminuzione accertata nel numero di prenotazioni per il periodo successivo all'emersione delle lamentele. L'attrice non ha allegato in alcun modo la
Pag. 14 di 16 sussistenza di recessi contrattuali o di una contrazione tangibile del proprio volume d'affari imputabile specificamente all'operato della convenuta. L'attore, inoltre, ha prodotto recensioni negative, ma l'occorrenza di lamentele in un settore come quello alberghiero, soprattutto in periodi di alta stagione, rientra nel rischio operativo ordinario che deve essere gestito dall'albergatore stesso. In tale contesto, l'albergatore ha contribuito in modo decisivo a cagionare il danno, assumendo una condotta anomala, consistente nell'aver omesso una replica immediata sulle piattaforme recensorie, evidenziando le azioni ON intraprese (come il reclamo formale a e la risoluzione dei problemi per i futuri ospiti, fatto questo che non è stato provato.
In secondo luogo, la mancanza di prova del danno-conseguenza è stata persino riconosciuta espressamente dall'attrice stessa negli scritti conclusionali, dove si ammette l'impossibilità di quantificazione, dichiarando testualmente: "Non è infatti possibile sapere quante persone hanno visto le recensioni negative e di queste quante abbiano deciso di prenotare in altre strutture ricettive". Questo riconoscimento conferma che non è stata fornita la prova che la condotta diffamatoria, per così dire, sia stata "esternalizzata" in maniera tale da incidere negativamente sulle relazioni commerciali dell'attrice con la potenziale clientela.
Infine, la pretesa di si fonda su un danno meramente ipotetico e Parte_1 congetturale, invocando l'idea che vi siano stati "altri ospiti degli alberghi che, trovando la stanza non pulita, non abbiano detto nulla al momento, ma poi abbiano pensato tra sé e sé che non vi sarebbero mai più tornati". Il Giudice non può basare la propria decisione risarcitoria su una "interpretazione prognostica del pensiero e delle intenzioni" di ospiti non identificati. Nessun teste ha riferito circostanze che permettessero di ritenere che le lamentele (riferite prevalentemente ai portieri) abbiano avuto una rilevanza esterna tale da influenzare le scelte di terzi. Tale mancanza di prova dimostra una grave carenza probatoria in merito all'esistenza stessa del pregiudizio risarcibile.
G. Spese. Le spese devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 3913/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA l'inadempimento di unipersonale ai contratti di pulizia stipulati con CP_1
Pag. 15 di 16 e DICHIARA il diritto di Parte_1 Parte_1 di sospendere il pagamento delle fatture nn. 1339/21 e 1340/21,
[...] dell'importo complessivo di Euro 3.697,80 in favore di unipersonale. CP_1
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da unipersonale CP_1 volta ad ottenere la condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di Euro 3.697,80.
3. RIGETTA la domanda di volta ad ottenere la Parte_1 condanna di unipersonale al risarcimento dei danni all'immagine e per CP_1 sviamento di clientela, quantificati prudenzialmente in Euro 20.000,00.
4. DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE tra le parti le spese di lite
Venezia 09/12/2025
Il Giudice
MA AR
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 3913/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3913/2022 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Venezia - Lido, alla Via Negroponte n. 13, in persona del suo legale rappresentante p.t.. Rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Bernardi (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Venezia, alla Via Santa Croce n. 252.
CONTRO
: , (C.F. e P. IVA ), con sede ONoparte_1 P.IVA_2 in Milano alla Via Filippo Argelati n. 10, in persona del legale rappresentante p.t.. Rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Solombrino (C.F.
[...]
, del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il cui C.F._2 studio in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22 (CAP 80138)
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 maggio 2022, Parte_1
(di seguito ), proprietaria dell'Hotel Villa ER e dell'Hotel
[...] Parte_1 ON Viktoria CE a Venezia, conveniva in giudizio (di seguito CP_1 domandando, in via principale e nel merito, previo accertamento dell'inadempimento ai contratti di pulizia stipulati a marzo 2021, che fosse dichiarato che nulla è dovuto per le fatture nn. 1339/21 e 1340/21 emesse da ON
In subordine, chiedeva che gli importi ritenuti dovuti a Parte_1 [...] unipersonale fossero compensati in tutto o in parte con il risarcimento CP_1 per i danni arrecati.
ON L'attrice deduceva che il servizio di pulizia reso da era risultato scadente, con stanze e bagni sporchi, oggetto di ripetute lagnanze da parte dell'utenza, ON lamentele che erano state rappresentate alla responsabile di senza ottenere adeguamento del servizio. Tali disservizi si sarebbero tramutati in recensioni negative per entrambi gli alberghi. L'attrice asseriva che sussisteva
1 la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale di e CP_1 concludeva chiedendo anche l'accertamento dei danni arrecati all'immagine degli Hotel e la condanna della convenuta al risarcimento di tali danni, quantificati prudenzialmente in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di Euro 20.000,00.
Si costituiva in giudizio in data 8 settembre 2022, resistendo alle CP_1 avverse domande, che riteneva destituite di fondamento, e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di Euro 3.697,80, importo scaturente dalle fatture
[...] commerciali nn. 1339/21 e 1340/21, relative ai servizi resi nel mese di Settembre 2021. La convenuta deduceva che l'attrice riconosceva di essere debitrice di tale importo nel proprio atto di citazione, limitandosi a chiederne la ON rettifica o la compensazione. In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda, in quanto l'attrice non chiariva in alcun modo il presunto titolo di responsabilità ON (contrattuale o extracontrattuale). Inoltre, eccepiva l'inammissibilità della pretesa risarcitoria relativa al "danno di immagine", in quanto rientrante nel danno non patrimoniale e non risultando correttamente allegato o provato il "danno conseguenza", non sussistendo questo in re ipsa. ON
Contestualmente, chiedeva l'emissione di un'ordinanza di pagamento immediatamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo della domanda riconvenzionale (€ 3.697,80), ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile e, di fatto, non contestato. La prima udienza di comparizione si teneva il 29 ON settembre 2022, durante la quale impugnava e contestava la documentazione depositata da il 21 settembre 2022, anche ai sensi Parte_1 degli artt. 2712 e 2719 c.c..
Il Giudice precedente (dr.ssa Silvia Barison) , sciogliendo la riserva assunta in udienza, con provvedimento datato 11 gennaio 2023, respingeva l'istanza di ON
di pronuncia ex art. 186 ter c.p.c., ritenendo l'attuale insussistenza dei presupposti, anche alla luce delle articolate difese della convenuta. Il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disponendo successivamente la trattazione scritta. Nel corso dello scambio di memorie istruttorie, (con la II memoria, Parte_1
15.04.2023) ribadiva che la documentazione in atti attestava la scarsa pulizia ON lamentata dai clienti, segnalata alla signora e alla signora di Pt_2 Pt_3
e che le recensioni negative documentavano un danno che si era tradotto in cattiva pubblicità e sviamento della clientela. articolava la propria Parte_1 ON prova testimoniale. (con la II memoria, 27.04.2023) invocava il principio di
Pag. 2 di 16 non contestazione (art. 115 c.p.c.), sostenendo che l'esistenza e piena validità ON dei contratti di pulizia e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di fino a tutto Settembre 2021 erano fatti pacifici tra le parti e non bisognevoli di prova, limitandosi l'attrice a contestare la mera "irregolarità" dei servizi precedenti. ON ribadiva che non era emersa alcuna contestazione da parte di Parte_1 in merito alle prestazioni rese a Settembre 2021, oggetto della riconvenzionale.
(con la III memoria, 15.05.2023) replicava evidenziando che i propri Parte_1 scritti difensivi avevano contestato plurimi inadempimenti sul servizio di pulizia, ON rilevanti sia sul piano contrattuale che extracontrattuale. (con la III memoria, 17.05.2023) contestava la genericità dei capitoli di prova attorei e la mancata identificazione completa dei testi. Il Giudice (dott. Silvia Barison), con ordinanza del 25 luglio 2023, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova attorea, ammetteva la prova per testi chiesta da limitatamente ai capitoli nn. 1-4, 7, 8 e 9, con esclusione Parte_1 dei restanti per genericità. Il Giudice, tuttavia, riteneva inammissibili i capitoli ON di prova articolati da in quanto formulati in termini generici e valutativi. La convenuta veniva comunque abilitata alla controprova sui capitoli attorei ammessi. L'udienza per l'assunzione della prova veniva fissata per il 19 dicembre 2023.
Nel corso dell'istruttoria, celebrata in parte davanti al GOP delegato dr. Tonino Giordan, venivano escussi i testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
e il teste di parte convenuta
[...] Testimone_3
Il teste di parte attrice, (portiere/addetto alla reception presso Testimone_1
Hotel Villa ER), confermava che nel periodo marzo-settembre 2021 vi furono numerose lamentele (circa una decina) relative alla scarsa pulizia, in particolare per polvere sotto il letto e mozziconi di sigarette nei vasi delle terrazze. Il teste riferiva le lamentele alla proprietà (dott. ). Il teste Tes_4
(capo ricevimento presso Hotel Viktoria CE) confermava Testimone_2 sia le numerose lamentele relative in particolare a polvere sul mobilio, sporcizia sui pavimenti, mozziconi e bagni sporchi, sia la necessità in più occasioni di fornire asciugamani mancanti. confermava di aver Tes_2 ON segnalato la mancata pulizia direttamente alla responsabile di zona signora e di essere dovuto intervenire personalmente per la Testimone_3 ON pulizia quando il personale era assente. ON La teste di parte convenuta, (collaboratrice , smentiva Testimone_3 categoricamente l'esistenza di numerose lamentele, affermando di non ricordare "grosse lamentele" o "nessuna lamentela", ammettendo solo "dimenticanze" (come un posacenere da svuotare) risolte immediatamente, e
Pag. 3 di 16 negando che l'amministratore o le avessero mai riferito di disservizi Tes_2 gravi. A seguito della rimessione del fascicolo al Giudice delegante per la richiesta di confronto tra i testi e il Giudice, con ordinanza del 15 Tes_2 Tes_3 gennaio 2024, respingeva l'istanza di confronto, ritenendolo superfluo per la valutazione dell'attendibilità. Fissava poi l'audizione della teste Tes_5
La teste di parte attrice, (receptionist ), escussa il 21 Tes_5 Parte_1 maggio 2024, confermava anch'essa che le camere non erano pulite bene e che i clienti si lamentavano. Conferma che le lamentele riguardavano i fatti specifici (polvere, sporcizia, mozziconi, bagni). Riferiva di aver dovuto lei stessa fornire asciugamani/carta igienica e rimuovere polvere e capelli, e di aver sentito personalmente le lamentele del proprietario rivolte alla Tes_4 Tes_3
Con provvedimento del 21 agosto 2024, il Giudice, preso atto dell'esito della prova, dichiarava chiusa l'istruttoria e fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 7 maggio 2025. In sede di conclusioni, ribadiva che la Parte_1 ON responsabilità di per la cattiva pulizia era confermata dall'istruttoria attraverso le deposizioni dei tre portieri escussi. Ribadiva che l'inadempimento fosse idoneo a paralizzare la richiesta di pagamento delle fatture per € 3.697,80. insisteva sulla risarcibilità del danno all'immagine e per Parte_1 sviamento di clientela, non quantificabile precisamente (data l'impossibilità di sapere quante persone avessero visto le recensioni negative) e da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. L'attrice eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla convenuta in comparsa conclusionale, in quanto tardiva (eccezione in senso stretto).
nell'ultima fase del giudizio, si riportava integralmente alle proprie CP_1 difese, insistendo nuovamente, pur dopo la chiusura dell'istruttoria e il rigetto precedente, per l'ammissione delle prove testimoniali (già respinte). Ribadiva la nullità della domanda attorea per le carenze allegatorie relative al "danno conseguenza", sottolineando che l'attrice stessa ammetteva l'impossibilità di provare il danno. Ribadiva inoltre che l'esecuzione dei servizi nel Settembre 2021 non fu oggetto di contestazione, confermando la piena fondatezza della domanda riconvenzionale per € 3.697,80. ON eccepiva altresì la decadenza ex art. 1667 c.c. in ordine ai vizi lamentati prima di Settembre 2021. La convenuta si riservava infine di avanzare domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attrice. Successivamente, a causa del trasferimento del Giudice Titolare (dott.ssa Silvia Barison), con ordinanza del 9 settembre 2025, la causa veniva rimessa sul
Pag. 4 di 16 ruolo per la precisazione delle conclusioni davanti al nuovo assegnatario, fissando l'udienza al 4 dicembre 2025. Le parti, congiuntamente, hanno poi richiesto che tale udienza fosse sostituita dalla trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni già depositate.
In data 17 novembre 2025, la società convenuta, ha depositato una CP_1 comparsa conclusionale e di precisazione delle conclusioni. In questo atto, la convenuta ribadisce integralmente le sue precedenti memorie conclusionali e di ON replica (depositate a luglio 2025). reitera la richiesta istruttoria di rimettere la causa sul ruolo per ammettere la prova per testi sui capitoli relativi all'esecuzione dei servizi di pulizia nel settembre 2021 presso l'Hotel Viktoria CE e l'Hotel Villa ER, e sulla circostanza che tali servizi fossero stati resi tempestivamente e senza contestazioni contrattuali, indicando ancora come teste la signora Le conclusioni riaffermano la richiesta di Testimone_3 rigettare ogni domanda avversa e di condannare al Parte_1 pagamento di Euro 3.697,80, importo scaturito dalle fatture n. 1339/21 e 1340/21, oltre interessi e spese. Successivamente, il 24 novembre 2025, ha Parte_1 depositato delle Note di Trattazione Scritta. L'attrice si limita a richiamare i propri scritti difensivi (comparsa conclusionale e memoria di replica) e ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni già precisate all'udienza del 7 maggio 2025. Queste conclusioni ribadiscono la richiesta di accertare ON l'inadempimento di dichiarare che nulla è dovuto per le fatture in discussione (o compensare gli importi con il risarcimento dei danni) e ON condannare al risarcimento dei danni all'immagine quantificati prudenzialmente in Euro 20.000,00. Infine, il 2 dicembre 2025, ha depositato ulteriori Note di Trattazione CP_1
Scritta. In questo atto, la convenuta ribadisce la propria posizione difensiva e le conclusioni già esposte. In aggiunta o a precisazione di questioni procedurali, ON evidenzia che parte attrice ( ) non ha provveduto a precisare le Parte_1 proprie conclusioni in ottemperanza all'invito del Giudice e che le sue note di trattazione sono state depositate tardivamente rispetto ai termini perentori ON stabiliti. reitera l'istanza istruttoria per l'ammissione della prova sui servizi di pulizia di settembre 2021 e chiede nuovamente la condanna di al Parte_1 ON pagamento di Euro 3.697,80. Inoltre, in queste conclusioni, chiede esplicitamente la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In diritto.
Pag. 5 di 16 Il Tribunale reputa che vi sono fatti pacifici, in quanto non contestati specificamente. Le seguenti circostanze vanno dunque poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 cpc:
1. Tra (attrice) e (convenuta) sono Parte_1 CP_1 intercorsi due contratti di appalto, sottoscritti a marzo 2021, aventi ad oggetto il servizio di pulizia presso gli alberghi Hotel Villa ER e Hotel Viktoria CE.
2. ha effettivamente eseguito le prestazioni di pulizia e ha emesso le CP_1 fatture commerciali nn. 1339/21 e 1340/21 relative ai servizi resi nel mese di Settembre 2021.
3. L'attrice ha sempre riconosciuto la sussistenza e Parte_1 piena validità del contratto e si è limitata a contestare la mera irregolarità dei servizi resi.
4. L'attrice ha regolarmente pagato le fatture pregresse (fino al mese di Settembre 2021), pur asserendo di averle contestate in precedenza.
Il Tribunale reputa, al contrario, che siano controverse: A.Difetto di precisazione conclusioni e tardività delle note di trattazione ON dell'attrice e domande istruttorie di Come detto, la convenuta ha eccepito l'omessa precisazione delle conclusioni e la tardività delle memorie conclusionali e delle note di trattazione. Inoltre, nelle memorie conclusive la Cont ribadisce le richieste istruttorie. B. Eccezione di Decadenza (Art. 1667 c.c.): Se l'eccezione di decadenza ex ON art. 1667 c.c. sollevata da in comparsa conclusionale sia ammissibile o se sia un'eccezione in senso stretto ormai preclusa C. Inadempimento ONattuale (Merito Attoreo): Se il servizio di pulizia prestato da (nel periodo marzo-settembre 2021) sia difforme rispetto CP_1 alle specifiche contrattuali, se tale difformità sia un inadempimento giuridicamente rilevante e se le lamentele relative alla pulizia delle stanze (polvere, mozziconi, sporcizia, bagni sporchi, mancanza di asciugamani) siano ON effettivamente e specificamente imputabili alla negligenza del personale D. Debenza delle Fatture di Settembre 2021 (Riconvenzionale Convenuta): Se, in relazione alle fatture nn. 1339/21 e 1340/21 (€ 3.697,80), l'inadempimento lamentato da (riferito prevalentemente a periodi Parte_1 precedenti Settembre 2021) sia tale da paralizzare la richiesta di pagamento di tali fatture ex art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento), ovvero se tali somme ON debbano ritenersi dovute come richiesto in via riconvenzionale da data la mancanza di specifiche contestazioni relative al mese di Settembre 2021. E. Danno Risarcibile (An e Quantum): Se i lamentati disservizi abbiano causato un danno risarcibile a e in particolare se Parte_1 sia provato il richiesto "danno di immagine" e "sviamento di clientela".
Pag. 6 di 16 il Tribunale ritiene di pronunciarsi solo sui profili controversi e sulla conseguente disciplina delle spese di lite.
A.Difetto di precisazione conclusioni e tardività delle note di trattazione ON dell'attrice e istanze istruttorie di L'eccezione della convenuta deve essere disattesa, in quanto, come esposto nella parte in fatto, la causa era già andata in decisione e le parti già avevano precisato le conclusioni, redigendo anche le note conclusive. La causa è stata rimessa sul ruolo dal giudice istruttore per le ragioni meglio indicate nel relativo decreto a cui si rimanda. Concentrando l'attenzione sull'odierna udienza e sulla tempestività di quanto depositato dall'attrice, si osserva che parte attrice ha proposto le proprie conclusionali nelle memorie di replica, che è stato depositato in data 24-11-25 tempestivamente rispetto al termine concesso. L'eccezione deve essere respinta.
Cont Quanto alle istanze istruttorie di nella nota del 2 dicembre, sono le medesime che erano già state formulate nel corso del giudizio, in particolare nella seconda memoria istruttoria del 27 aprile 2023, e che erano state rigettate dal Giudice con ordinanza del 25 luglio 2023 per essere capitoli di prova vaghi e generici. L'odierno giudicante sui primi due capitoli osserva che l'attrice,
ha riconosciuto di essere debitrice degli importi Parte_1 delle fatture e ha chiesto di compensare tale debito con i danni subiti: non ha negato radicalmente che il servizio fosse stato reso in quel mese. In un processo in cui il thema probandum si è spostato dalla mera esecuzione del servizio alla sua qualità e al danno conseguente, insistere sulla prova dell'esistenza del servizio è superfluo e ridondante. Sul terzo capitolo di prova, che chiedeva se "i suddetti servizi venivano resi tempestivamente e secondo le prescrizioni contrattuali senza che fosse sollevata alcuna contestazione", va oltre la genericità fattuale per sfociare nell'astrazione valutativa e nella negazione onnicomprensiva. Esso costringe il testimone a esprimere un giudizio di valore su tre aspetti legali e contrattuali complessi. Innanzitutto, il termine "tempestivamente" manca di un riferimento orario specifico (quando è "in tempo"?), risultando vago. Ma la debolezza principale risiede nel chiedere al teste di attestare la conformità "secondo le prescrizioni contrattuali". Ciò richiede al testimone di interpretare e applicare mentalmente i requisiti del Capitolato Tecnico (che imponeva dettagli come spolverare sotto i letti o pulire i bagni secondo specifiche), trasformando il teste in un perito o in un interprete legale, anziché in un narratore di fatti osservati. Infine, l'asserzione che tutto sia avvenuto "senza che fosse sollevata alcuna contestazione" è una pretesa di
Pag. 7 di 16 certezza totale che è smentita dalle comunicazioni e dalle prove documentali ON depositate in atti da , anche se ne contesta la rilevanza o Parte_1
l'attinenza al mese in questione. Va quindi confermato il rigetto delle istanze istruttorie.
B.Eccezione 1667 cc. L'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. è un'eccezione in senso stretto (Corte d'Appello Napoli, 11/02/2022, n. 552), che deve essere sollevata con la comparsa di costituzione difensiva a pena di decadenza (Cass. civ., Sez. II, 25/01/2022, n. 2222) Poiché nel caso di specie il convenuto l'ha proposta nella conclusionale, l'eccezione va dichiarata inammissibile.
C-D. accertamento dell'inadempimento, eccezione ex art. 1460 c.c. e debenza delle fatture della convenuta. Va premesso che l'attore ha chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta e ad accertare che nulla è dovuto o il diritto a sospendere la propria prestazione. Detta azione va qualificata come domanda intesa ad accertare i presupposti giustificativi del mancato pagamento delle due fratture oggetto di causa. Di fatti, a giurisprudenza afferma "l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un istituto di autotutela che consente al contraente di sospendere la propria prestazione" (Corte di Cassazione, con la sentenza 26 novembre 2013, n. 26365). La Corte di Cassazione ha, inoltre, riconosciuto che "in tema di responsabilità contrattuale, l'exceptio non rite adimpleti contractus di cui all'art. 1460, secondo comma, c.c., può essere invocata per giustificare la sospensione della propria prestazione, indipendentemente da qualsiasi azione di risoluzione" (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 2154/21).
Inoltre, la Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza 29 marzo 2019, n. 8760, ha chiarito che "l'art. 1460 c.c., consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della" propria prestazione. Quanto ai requisiti per l'esercizio dell'art. 1460 cc occorre la: corrispettività delle prestazioni (Cass. n. 9439/2008), proporzionalità tra gli inadempimenti (Cass. n. 21973/2007), gravità sufficiente dell'inadempimento (Cass. n. 836/2016) e rispetto del principio di buona fede (Cass. n. 7041/2023).
La domanda di accertamento dell'inadempimento di appare fondata CP_1 in punto di an debeatur, in quanto l'istruttoria ha accertato la sussistenza e la
Pag. 8 di 16 gravità sufficiente dell'inadempimento ai contratti di appalto relativi ai servizi di pulizia. Il Tribunale sull'inadempimento evidenzia che Parte_1 proprietaria sia dell'Hotel Villa ER sia dell'Hotel Viktoria CE a Venezia, ha stipulato due distinti contratti di appalto per il servizio di pulizia con a CP_1 partire da marzo 2021: un contratto era specificamente relativo al Viktoria CE Hotel (Doc. 2) e l'altro all'Hotel Villa ER (Doc. 3), entrambi i quali risultavano compresi nel fascicolo telematico di parte attrice. La controversia ON verte sull'asserito inadempimento di a questi contratti. Entrambi i contratti richiamavano un dettagliato Capitolato Tecnico, considerato la base per la corretta esecuzione del servizio. Dal punto di vista della qualità e ON delle modalità di esecuzione, si presentava come un'azienda che offriva il servizio di pulizia, manutenzione ordinaria e rifacimento camere, con l'impegno ON di prestare un servizio professionale in termini di pulizia e igiene. garantiva l'uso di attrezzature a norma e l'impiego di personale specificamente formato in modo da non eseguire un servizio che non fosse "a regola d'arte" e formato anche sotto l'aspetto relazionale. Tali standard si applicavano integralmente a entrambe le strutture. Le doglianze di , pur incentrate su un unico inadempimento generale, Parte_1 si riferivano a vizi riscontrati e documentati in entrambe le strutture nel periodo ON tra marzo e settembre 2021, mentre le ha circoscritte a "presunte marginali irregolarità di scarso rilievo" e relative solo a periodi precedenti Settembre 2021. Per quanto riguarda i dettagli specifici del Capitolato Tecnico comuni ad entrambi gli hotel, le previsioni contrattuali sulla pulizia delle camere ("CAMERA IN PARTENZA" e " ") richiedevano, tra l'altro: Parte_4
• Pulizia generale e degli arredi: "Effettuare la pulizia dei pavimenti duri e/o l'aspirazione dei pavimenti tessili", e in particolare "Spolverare i comodini, le applique, le abat-jour, il mobilio in genere e tutto ciò che si trova all'interno della camera".
• Gestione dei rifiuti e dei posacenere: l'obbligo di "Riordinare i comodini e le scrivanie, svuotare e pulire i posacenere".
• Esterni: "Riordino terrazzo di competenza camera". L'attrice evidenziava che le doglianze della clientela erano state segnalate ON tempestivamente (agosto/settembre 2021) alla responsabile di zona di ON GN e alla GN di affinché le pulizie Testimone_3 Pt_2 ON venissero eseguite "con maggiore professionalità". La risposta di (tramite la Sig.ra ) era stata quella di scusarsi e di dire a di "prestare Pt_2 Tes_3 attenzione nella formazione delle operatrici". I disservizi, secondo l'attrice, non
Pag. 9 di 16 solo violavano le specifiche contrattuali ma si erano tradotti in recensioni negative per entrambi gli alberghi. Infine, benché la tempestività del servizio fosse implicitamente richiesta (il servizio aveva orario di inizio previsto dalle 9:00), l'attrice ha anche capitolato la ON circostanza che il personale talvolta arrivava "in ritardo anche di un'ora rispetto all'orario di inizio del servizio" o non si presentava affatto. La prova della sussistenza dell'inadempimento è stata ampiamente fornita dall'attrice, conclusione che discende dall'analisi delle risultanze istruttorie assunte mediante escussione dei testi di parte attrice e della collaboratrice di parte convenuta. Si osserva che i tre testi escussi per conto di ONoparte_2
(addetto alla reception presso l'Hotel Villa ER), Testimone_1 Tes_2
(capo ricevimento presso il Viktoria CE Hotel), e
[...] Tes_5
(receptionist presso l'Hotel Villa ER)—hanno tutti dichiarato di essere dipendenti dell'attrice, circostanza che impone una prudente valutazione della loro attendibilità per via del potenziale interesse di fatto all'esito del giudizio;
tuttavia, le loro deposizioni convergono in maniera significativa e dettagliata sugli eventi centrali della controversia, fornendo indicatori di credibilità interna che meritano rilievo.
e , escussi in data 19 dicembre 2023, hanno Testimone_1 Testimone_2 concordemente confermato la sussistenza di numerose lamentele da parte dei clienti a causa della scarsa pulizia delle stanze nel periodo compreso tra marzo e settembre 2021, periodo che coincide con l'efficacia dei contratti di pulizia in oggetto. In particolare, ha riferito che i clienti lamentavano la presenza Tes_1 di polvere sotto il letto e di mozziconi di sigarette nei vasi della terrazza delle stanze, specificando che le lamentele erano state all'incirca una decina e provenienti da clienti diversi. ha confermato che le lamentele si Tes_2 riferivano specificamente a polvere sul mobilio, sporcizia sui pavimenti, mozziconi di sigaretta sui posacenere ed i bagni sporchi, e ha fornito un dettaglio cruciale: la necessità di fornire gli asciugamani mancanti nei bagni delle camere in più occasioni. ha inoltre fornito una coerenza logico- Tes_2 temporale precisa, affermando di aver segnalato periodicamente tali lamentele direttamente alla responsabile di zona di signora e CP_1 Testimone_3 ON che se il personale si era già allontanato, egli doveva intervenire personalmente alla pulizia in orario pomeridiano dopo il check-in, circostanza che trova riscontro anche nella documentazione prodotta (Doc. 15, Doc. 4), come la mail inviata da " " alla " con riferimento alla Tes_2 Persona_1 camera 40 e alla pulizia del bagno. La teste escussa il 21 maggio 2024, ha rafforzato ulteriormente il Tes_5 quadro probatorio di parte attrice, confermando che le camere non erano pulite
Pag. 10 di 16 bene e che i clienti si lamentavano specificamente per polvere sul mobilio, sporcizia sui pavimenti, mozziconi di sigaretta sui posa cenere ed i bagni sporchi. La ha fornito anch'essa dettagli specifici sulla sua diretta Tes_5 partecipazione al sopperimento delle mancanze, affermando di aver dovuto fornire lei stessa gli asciugamani, la carta igienica e rimuovere polvere e capelli dalle stanze dell'Hotel Villa ER, e ha inoltre dichiarato di aver sentito personalmente le lamentele del signor (l'amministratore) rivolte alla Tes_4
e di aver inviato personalmente comunicazioni sulle camere da pulire Tes_3 meglio. Le deposizioni di , e presentano una forte coerenza Tes_1 Tes_2 Tes_5 interna e sostanziale sui punti cardine della vicenda (natura del vizio, periodo, ricezione delle lamentele e necessità di interventi correttivi da parte del personale alberghiero). Le minime lacune riscontrate (come il fatto che Tes_1 non ricordasse gli asciugamani mancanti) sono pienamente giustificabili data la pluralità delle mansioni e la distanza temporale dai fatti, e non intaccano la centralità del racconto. Il loro racconto è supportato, per quanto di pertinenza, dai rilievi documentali relativi alle recensioni negative e alle comunicazioni scritte. La testimonianza di collaboratrice di si pone invece Testimone_3 CP_1 in netta e irrimediabile contraddizione con le risultanze emerse. Interrogata sui medesimi capitoli di prova, la ha negato categoricamente la ricezione di Tes_3
"numerose lamentele" o "grosse lamentele", non ricordando "nessuna lamentela" né "disservizi riguardo a bagni sporchi o camere non fatte assolutamente". Ha ammesso solo "dimenticanze" (come un posacenere da svuotare) che sarebbero state "sistemate nell'immediato". La ha Tes_3 specificamente negato di ricordare che l'amministratore o le avessero Tes_2 riferito di lamentele gravi o disservizi, affermando di aver parlato con Tes_2 solo "in generale dell'andamento delle pulizie, ma mai di cose gravi". Tale versione è oggettivamente inveritiera e incoerente con le deposizioni specifiche dei tre portieri e con la documentazione (Doc. 15, Doc. 4) che dimostra l'inoltro di lamentele alla sua attenzione o a quella della sua collega, la GN , la Pt_2 quale la metteva in copia conoscenza. Questa negazione totale dei fatti contestati, nonostante la loro conferma concorde da parte del personale dell'Hotel coinvolto direttamente, e il riscontro documentale, costituisce un indicatore di inattendibilità non marginale. In conclusione, si ritiene che l'attendibilità complessiva delle deposizioni dei testi di parte attrice , e sia alta, in quanto i loro Tes_1 Tes_2 Tes_5 racconti sono dettagliati, specifici sui luoghi e sui tipi di vizi riscontrati (polvere, mozziconi, bagni sporchi, mancanza di asciugamani) e sono sostenuti da riscontri documentali relativi alla corrispondenza tra le parti e alle recensioni
Pag. 11 di 16 della clientela, dimostrando una chiara coerenza tra l'evento lamentato (scarsa pulizia) e le conseguenze operative immediate (intervento del personale
). Viceversa, la deposizione di è inattendibile, poiché Parte_1 Testimone_3 la sua negazione radicale dei fatti fondamentali della controversia (l'esistenza di lamentele numerose e specifiche e la loro segnalazione) è in oggettiva e irragionevole contraddizione con la prova per testi concorde e con gli elementi documentali in atti. Pertanto, la prova testimoniale ha accertato l'inadempimento di ai contratti di pulizia. CP_1
Quanto all'email e alla documentazione fotografica trasmesse dall'attrice alla convenuta e da questa disconosciute, va rammentato che: 1) il messaggio di posta elettronica (cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 del Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ( Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, n.30186); 2) In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022); 3) In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta ( Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794). Da questi principi discende che il disconoscimento formulato dalla convenuta è, innanzitutto privo di specificità. Relativamente alle foto la stessa non ha prodotto prove documentali (come proprie consulenze, fotografie delle stanze pulite o verbali di ispezione interna, messaggi o recensioni positive) volte a dimostrare che quelle foto fossero false o non corrispondenti al vero al momento della produzione. La difesa era focalizzata sull'incertezza della provenienza e della riferibilità, aspetti che pongono in dubbio l'attendibilità del documento ma non la corrispondenza all'originale. Relativamente alle email, non ha prodotto prove documentali come report di sistema o registri di posta elettronica atti a dimostrare che le mail non fossero mai arrivate.
Pag. 12 di 16 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, i documenti prodotti sono muniti di un elevato grado di attendibilità. Le mail di segnalazione, infatti, dimostrano una attendibilità intrinseca poiché contengono dettagli specifici e circostanziati, presentando anche una successione temporale e uno scambio con la convenuta: una comunicazione, inviata da del Viktoria Tes_2 ON CE a di in data 30 agosto 2021, informava che il Testimone_3 cliente si era lamentato della pulizia del bagno perché aveva trovato "peli e capelli dei clienti precedenti", e tale lamentela precisa è stata confermata sotto giuramento dal teste , il quale ha dichiarato essere vero che Testimone_2 le lamentele riguardavano specificamente bagni sporchi;
inoltre, in risposta a ON tale lamentela, di si scusava per quanto accaduto e diceva a Tes_6
di "prestare attenzione nella formazione delle operatrici", scambio che Tes_3 ON attesta il riconoscimento interno della carenza del servizio da parte di in contrasto con la negazione totale successiva della teste un altro Tes_3 scambio, datato 1 settembre 2021, da , lamentava che "anche Parte_5 oggi abbiamo avuto un problema con la pulizia della camera 42 della dependance", evidenziando la reiterazione delle inadempienze, circostanza che è in linea con le dichiarazioni dei portieri , e he hanno Tes_1 Tes_2 Tes_5 tutti riferito di "numerose lamentele"; l'attendibilità dei rilievi fotografici (Doc. 13) è supportata dal fatto che l'oggetto delle lamentele visive che avrebbero dovuto rappresentare (polvere, mozziconi) è stato descritto con identici dettagli e coerenza dai tre portieri escussi, mentre una mail del 20 settembre 2021, con oggetto "ONatto di somministrazione Hotel Villa ER e Viktoria CE Hotel", faceva esplicitamente riferimento a "foto inviate via Whats App" relative alla cattiva pulizia. E' indubbio poi che le problematiche sono emerse nel periodo agosto settembre: le prove documentali attestano che le segnalazioni scritte alla referente di risalgono ai mesi di agosto e settembre 2021. In CP_1 particolare, una mail del 30 agosto 2021 riportava la lamentela di un cliente del Viktoria CE per aver trovato peli e capelli dei clienti precedenti nel bagno, a ON cui rispose il giorno successivo, 31 agosto 2021. Un'ulteriore segnalazione di datata 1 settembre 2021 lamentava un nuovo problema di Parte_5 pulizia in una camera della dependance ("anche oggi abbiamo avuto un problema"). Il 20 settembre 2021, inviò un'altra mail con oggetto Parte_1
"ONatto di somministrazione Hotel Villa ER e Viktoria CE Hotel" in cui si lamentavano diverse situazioni di cattiva pulizia. Tutte queste comunicazioni indicano che gli inadempimenti erano un fatto plurimo e costante durante il periodo di attività contrattuale. La prova testimoniale, parimenti, ha accertato che le numerose lamentele sono state ricevute dai portieri in tutto il periodo in ON cui prestava servizio, ovvero tra marzo e settembre 2021. La
Pag. 13 di 16 documentazione prodotta dall'attrice (Docc. 6 e 7, e i successivi Docc. 16 e 17 corredati di prenotazioni) attesta che tali recensioni negative sono state pubblicate prevalentemente nei mesi estivi, in coincidenza con l'alta stagione alberghiera e il picco delle lamentele:
• ◦ Le recensioni per l'Hotel Viktoria CE (Doc. 6 e 16) risalgono al luglio 2021 (ad esempio, 16 luglio 2021) e all'agosto 2021 (ad esempio, 19 agosto 2021 e 24 agosto 2021), lamentando la "Pulizia pessima" e la presenza di "polvere e ragnatele".
• ◦ Le recensioni per l'Hotel Villa ER (Doc. 7 e 17) coprono l'intervallo da luglio 2021 (ad esempio, 5 luglio 2021, 7 luglio 2021, 22 luglio 2021) fino a settembre 2021 (ad esempio, 5 settembre 2021), con lamentele specifiche su "cumuli e cumuli di polvere sotto il letto" Infine la prova testimoniale ha confermato che l'intero periodo di servizio, da marzo a settembre 2021, è stato caratterizzato da plurimi inadempimenti.
Da quanto esposto è evidente che in termini quantitativi e qualitativi l'inadempimento della convenuta è più grave rispetto a quello dell'attrice, posto che è reiterato e che numerose sono state le inesattezze della prestazione nel corso della prestazione. Di conseguenza va accertato il diritto dell'attrice a sospendere il pagamento delle due fatture oggetto di causa. Di contro, va respinta la domanda riconvenzionale proprio per la maggiore gravità dell'inadempimento della convenuta-attrice in riconvenzionale.
E. Domanda risarcitoria. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023). La domanda risarcitoria va respinta.
Nel caso di specie, la società attrice si è limitata ad allegare che la cattiva pulizia si è tradotta in lagnanze dell'utenza e recensioni negative per entrambi gli alberghi, asserendo che questo ha provocato cattiva pubblicità e conseguente sviamento della clientela. Tuttavia, non ha fornito Parte_1 nessun elemento probatorio o dato di fatto idoneo a dimostrare il nesso causale tra gli inadempimenti (il danno-evento) e una conseguenza negativa concreta sulla propria sfera economica.
In primo luogo, manca la prova di un calo effettivo del fatturato o di una diminuzione accertata nel numero di prenotazioni per il periodo successivo all'emersione delle lamentele. L'attrice non ha allegato in alcun modo la
Pag. 14 di 16 sussistenza di recessi contrattuali o di una contrazione tangibile del proprio volume d'affari imputabile specificamente all'operato della convenuta. L'attore, inoltre, ha prodotto recensioni negative, ma l'occorrenza di lamentele in un settore come quello alberghiero, soprattutto in periodi di alta stagione, rientra nel rischio operativo ordinario che deve essere gestito dall'albergatore stesso. In tale contesto, l'albergatore ha contribuito in modo decisivo a cagionare il danno, assumendo una condotta anomala, consistente nell'aver omesso una replica immediata sulle piattaforme recensorie, evidenziando le azioni ON intraprese (come il reclamo formale a e la risoluzione dei problemi per i futuri ospiti, fatto questo che non è stato provato.
In secondo luogo, la mancanza di prova del danno-conseguenza è stata persino riconosciuta espressamente dall'attrice stessa negli scritti conclusionali, dove si ammette l'impossibilità di quantificazione, dichiarando testualmente: "Non è infatti possibile sapere quante persone hanno visto le recensioni negative e di queste quante abbiano deciso di prenotare in altre strutture ricettive". Questo riconoscimento conferma che non è stata fornita la prova che la condotta diffamatoria, per così dire, sia stata "esternalizzata" in maniera tale da incidere negativamente sulle relazioni commerciali dell'attrice con la potenziale clientela.
Infine, la pretesa di si fonda su un danno meramente ipotetico e Parte_1 congetturale, invocando l'idea che vi siano stati "altri ospiti degli alberghi che, trovando la stanza non pulita, non abbiano detto nulla al momento, ma poi abbiano pensato tra sé e sé che non vi sarebbero mai più tornati". Il Giudice non può basare la propria decisione risarcitoria su una "interpretazione prognostica del pensiero e delle intenzioni" di ospiti non identificati. Nessun teste ha riferito circostanze che permettessero di ritenere che le lamentele (riferite prevalentemente ai portieri) abbiano avuto una rilevanza esterna tale da influenzare le scelte di terzi. Tale mancanza di prova dimostra una grave carenza probatoria in merito all'esistenza stessa del pregiudizio risarcibile.
G. Spese. Le spese devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 3913/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA l'inadempimento di unipersonale ai contratti di pulizia stipulati con CP_1
Pag. 15 di 16 e DICHIARA il diritto di Parte_1 Parte_1 di sospendere il pagamento delle fatture nn. 1339/21 e 1340/21,
[...] dell'importo complessivo di Euro 3.697,80 in favore di unipersonale. CP_1
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da unipersonale CP_1 volta ad ottenere la condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di Euro 3.697,80.
3. RIGETTA la domanda di volta ad ottenere la Parte_1 condanna di unipersonale al risarcimento dei danni all'immagine e per CP_1 sviamento di clientela, quantificati prudenzialmente in Euro 20.000,00.
4. DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE tra le parti le spese di lite
Venezia 09/12/2025
Il Giudice
MA AR
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