Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38838 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
38 838-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
LU IS
- Presidente -
RI TE TE
- Relatore -
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CO NZ CI NE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CC LE nato a [...] il [...]
In caso di diffusione del presente provvedimento ometiere le generaita e gliari di identificativi, a norma defert. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'uficie a richiesta di parte imposto dau lagge
Sent. n. sez. 1198/2025 UP 30/10/2025 R.G.N. 26049/2025
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI TE TE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Santa Maria C.V. ha riconosciuto FA De CI colpevole di lesioni personali volontarie aggravate dall'uso di arma e dal fatto commesso ai danni di un ministro di culto contestato al capo A), e del reato di cui all'art. 340 cod. pen, di cui al capo C), che ha diversamente qualificato nel delitto di turbamento di funzione religiosa del culto della religione cattolica di cui all'art. 405 cod.pen., e ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a remissione di querela per il reato di cui all'art. 635 cod.pen. (capo B), condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha valutato le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle residue aggravanti contestate, e ha rideterminato la pena.
1.2. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole delle condotte tenute il 25 dicembre 2020. durante la celebrazione della messa delle ore 17, quando, avanzando verso il celebrante, lungo la navata centrale della chiesa, stringendo tra le mani un candelabro, lanciava tale oggetto all'indirizzo del sacerdote che, avendo intuito le intenzioni del Di CI, si era alzato di scatto dalla sedia, inciampando e rovinando al suolo e lo colpiva ripetutamente, mentre era a terra, con calci, fino all'intervento della comunità di fedeli presente al rito, che poneva fine all'azione.
2.Il ricorso per cassazione, affidato al difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Stellato, svolge tre motivi, e un motivo aggiunto, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla operata riqualificazione del fatto di cui al capo C), in violazione del diritto di difesa, per non essere stato attivato il dovuto contraddittorio, e in violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., per essere stata addebitata la diversa condotta di "turbamento", piuttosto che quella originariamente contestata, di "interruzione" della funzione religiosa. Si contesta, in ogni caso, la sussistenza del reato, affermata in assenza di motivazione.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni del capo A), per assenza dell'evento "malattia", la cui esistenza non può ritenersi comprovata dagli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, che non rassicurano che i fatti si siano svolti secondo il narrato della persona offesa, atteso che nemmeno il parroco era stato in grado di riferire con certezza se l'imputato gli avesse inferto o meno dei calci;
cosicchè, anche per la mancanza di certificazione medica, e, dunque, in assenza di danno, ne dovrebbe conseguire la derubricazione del fatto nella fattispecie di percosse.
2.2.1. Si contesta, inoltre, la ricorrenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, non potendo qualificarsi tale il candelabro utilizzato, che non era nella disponibilità dell'imputato, bensi rinvenuto in loco, e non è strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. Non potendo inquadrarsi il fatto nei numeri 1) e 2) dell'art. 585, comma 2, cod.pen., ne discende la estinzione del reato per la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con i quali denuncia vizi di motivazione, anche per travisamento della prova dichiarativa (dichiarazioni dei testi Fiano, Mellucci, Mallino, escussi all'udienza del 23/02/2022), in relazione al delitto di lesioni personali
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volontarie, non essendo emerso, in modo univoco, che l'imputato abbia colpito il sacerdote mentre era a terra, circostanza di cui nulla ha saputo riferire la stessa p.o..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel complesso, infondato.
2. È manifestamente infondata la deduzione di violazione del contraddittorio, dal momento che, secondo pacifico canone ermeneutico, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, [...]). Ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui la riqualificazione del fatto sub C) è avvenuta già a opera del primo giudice.
2.1. Neppure può ravvisarsi la denunciata violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. Come premesso, la difesa ricorrente lamenta che, a fronte della originaria contestazione della fattispecie aggravata di 'interruzione' di funzione religiosa di cui all'art. 340 co. 2 cod. pen., il ricorrente è stato condannato per essergli stata addebitata la diversa condotta di "turbamento" della messa di Natale ai sensi dell'art. 405 cod. pen., a seguito della riqualificazione operata dal giudice di primo grado, che correttamente ha escluso che l'esercizio di una funzione religiosa possa essere ricondotto al paradigma del servizio pubblico o di pubblica necessità, qualificando il fatto, pur nella sua oggettiva materialità, nella fattispecie di cui all'art. 405 cod. pen.
2.1.1. Posto che entrambe le suddette disposizioni di legge contemplano, quale elemento oggettivo del reato, il 'turbamento' dell'attività tutelatà, esse sanzionando anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, n. 46461 del 30/10/2013, [...], Rv. 257452-01), o della cerimonia religiosa (Sez. 6 n. 8055 del 12/01/2021, Rv. 281050-02), non rilevando che il turbamento sia totale, essendo il reato integrato da un turbamento relativo, purché non insignificante (Sez. 5, n. 15388 del 06/03/2014, [...], Rv. 260217 01), si richiama quanto già affermato da questa Corte ovvero che il turbamento del normale funzionamento della funzione religiosa si determina anche con il semplice distogliere l'attenzione dei fedeli o con il denigrare la figura del ministro del culto (Sez. 3, n. 621 del 11/05/1967, [...], Rv. 104861; Sez. 3, n. 369 del 06/03/1967, [...], Rv. 104093).
2.1.2. E poiché il turbamento di una funzione religiosa interferisce con l'ordinato svolgimento della cerimonia - ciò che è di fatto avvenuto nel caso di specie, con l'intervento dell'imputato nel mezzo della messa natalizia - al pari della interruzione, può ritenersi che esso integri una
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modalità di interruzione della celebrazione, con la conseguenza che deve escludersi una violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.(Sez. 6 n. 1334 del 12/12/2018 (dep. 2019) Rv. 274836).
2.1.3. Tanto più che, come ha sottolineato la Corte di appello, l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6 n. 11956 del 15/02/2017, [...]). Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...], Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,[...], Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, [...]). Si è, così, precisato che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un. 'Carelli', cit. - Sez. Un., n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). La violazione secondo l'impostazione tutt'altro che formalistica della Corte di Strasburgo deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione del termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, [...], Rv. 26443801; conf. sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018).
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3. E' manifestamente infondato il secondo motivo, che mira alla derubricazione del reato di lesioni personali in quello di percosse, replicando doglianze già puntualmente valutate nelle sedi di merito, in cui è stato condotto lo scrutinio sulla natura giuridica della condotta in questione in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (espressamente richiamato) in merito al concetto di malattia, integrata da qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo, ancorché lieve e circoscritta, e non influente sulle condizioni organiche generali, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima ( Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010 Rv. 248778).
3.1. Nell'ottica di tale linea ermeneutica, si è riconosciuto che rientri nella nozione di "malattia" anche l'ematoma, in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un'alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo (Conf. Sez.
1, n. 11000 del 1978, Rv. 139944; conf. Sez. 1, n. 31008 del 25/09/2020, [...]), così come l'ecchimosi (Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010 Rv. 246679), la contusione (Sez. 5, n. 22781 del 26/04/2010, [...]), e l'escoriazione (Sez. 5, n. 6371 del 19/01/2010 Rv. 246158), anche se limitate ad una ristretta zona di tessuti (Sez. 1, n. 4118 del 31/01/1972, [...]).
3.2. Nel caso in esame, i fedeli intervenuti per soccorrere il sacerdote in chiesa hanno riferito, in particolare un medico che lo accompagnò in sagrestia, di lievi escoriazioni al ginocchio. L'escoriazione, come si è già detto, è considerata, nella esegesi giurisprudenziale di questa Corte, una malattia (Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, [...], Rv. 248778), mentre i giudici di merito hanno già correttamente replicato circa la ininfluenza - ai fini della prova del fatto - della circostanza che la persona offesa non abbia saputo fornire precise indicazioni sul punto, così della mancanza della certificazione medica.
4. E' manifestamente infondata anche la censura, compendiata nel medesimo secondo motivo di ricorso, che la difesa rivolge alla circostanza aggravante dell'uso del candelabro quale arma di offesa, in quanto le doglianze si riferiscono alla diversa fattispecie del porto di strumento atto ad offendere.
4.1.E infatti, se è vero che la giurisprudenza di legittimità esclude la ricorrenza della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 100/1975 in casi, come quello in disamina, ove lo strumento atto ad offendere sia stato reperito sul posto, rimane il disvalore del reato cui tale condotta accede, rimanendo assorbita la rilevanza penale nell'aggravante che prevede l'uso di tale arma (in tal senso Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, [...], Rv. 205926, nonché, Sez. 5, n. 47773 del 24/10/2022, [...], Rv. 283955, secondo cui il mero rinvenimento di un oggetto atto ad offendere, utilizzato - senza soluzione di continuità a fini offensivi, non integra alcuna delle condotte alle quali l'art. 4 IL 100/1975 assegna rilevanza penale, ma concorre a segnare il disvalore del reato cui accede, rimanendo assorbita nell'aggravante che quell'uso prevede (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, [...], Rv. 205926).
5. Non ha pregio il terzo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, omettendo il ricorrente di confrontarsi con la esaustiva, seppur sintetica, motivazione con la quale la Corte di appello ha osservato che l'imputato, dopo aver lanciato il candelabro, si è accanito sulla vittima colpendolo ripetutamente con calci, condotta che ha ritenuto espressiva dell'accanimento nella realizzazione della condotta delittuosa, per escludere che l'offesa possa essere ritenuta lieve.
6. Il motivo aggiunto - oltre a dedurre il vizio di travisamento della prova testimoniale per la prima volta, senza correlazione con i motivi originari di ricorso, ciò che già rende il motivo inammissibile (Sez. 6 n. 36206 del 30/09/2020,[...]) -declina in termini di "contraddittorietà processuale" il possibile mero travisamento del fatto, ovvero la circostanza, che peraltro risulta accertata nel dibattimento (cfr. sentenza di primo grado a pg. 6), che l'imputato abbia preso a calci il sacerdote. In tal modo, esso mira a una non consentita
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rivalutazione delle fonti di prova, non essendo prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra, appunto, l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, [...], Rv. 252190).
7. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
monte),
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
02 DIC 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
Presidente Luca Pistorelli