Sentenza 16 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, non sussiste il porto abusivo di strumento atto ad offendere nel caso in cui l'agente abbia reperito l'oggetto sulla pubblica via e lo abbia utilizzato, senza soluzione di continuità, per l'offesa alla persona, restando tale condotta assorbita nella circostanza aggravante prevista per l'uso dello strumento medesimo. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate perchè commesse mediante un relitto ferroso reperito in strada ed immediatamente utilizzato per ledere).
Commentario • 1
- 1. Contestazione in diritto di aggravante non serve, basta contestazione in fatto basta (Cass. 6842/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2026
L'aggravante dell'uso dell'arma può ritenersi legittimamente contestata anche senza l'esplicita menzione autonoma dell'art. 339 c.p., quando nel capo d'imputazione siano descritti i fatti materiali (l'essere armato mentre minaccia) e sia richiamato l'art. 612, co. 2, c.p.; trattandosi di circostanza priva di componenti valutative, la descrizione della materialità è idonea a garantire il diritto di difesa (Sez. U, “Sorge”, criteri). Integra la minaccia aggravata ex art. 612, co. 2, c.p. la condotta minacciosa posta in essere con un'arma anche impropria (es. bastone; coltello), sicché il reato è procedibile d'ufficio quando ricorre una delle modalità di cui all'art. 339 c.p., richiamato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 47773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47773 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47773 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 24/10/2022 letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Maria francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni della parte civile e del difensore di IC IL;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 5 ottobre 2021, la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Benevento del 15 marzo 2018, dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN e IC IL in ordine ai delitti ai medesimi ascritti ai capi a), b) e c) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena irrogata a IC IL per il residuo capo I), confermando le statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti a firma del comune difensore, Avv. Guido Principe, affidando le rispettive censure ai seguenti motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, AN IL deduce due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello omesso di assolvere nel merito l'imputato per insussistenza del fatto (capi a) e b)) e per non aver commesso il fatto (capo c)), pur in presenza di vizi della motivazione sul punto della responsabilità concorsuale, avendo il solo IC IL brandito all'indirizzo del PA un rottame appena raccolto all'esterno del locale teatro dei fatti, senza alcun previo concerto con il ricorrente in ordine ai reati sub a) e b), ed in presenza della desistenza volontaria quanto al delitto sub - peraltro improcedibile per difetto di querela - come reso evidente dalla registrazione delle immagini. 2.1.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. per essere stata ritenuta condotta concorsuale rilevante la mera prospettazione dell'intervento di IC IL, senza che alcun contributo causale ulteriore sia stato apportata dal ricorrente all'iniziativa autonoma di quest'ultimo. 2.2. Con il ricorso, IC IL articola due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione e violazione della legge processuale in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al reato di 2 minaccia sub i), avendo al riguardo la Corte territoriale privilegiato la deposizione della persona offesa senza scrutinarne l'attendibilità, sterilizzando ingiustificatamente la prova d'alibi addotta a discarico e versando in contraddittorietà dell'argomentazione nella misura in cui, per lo stesso fatto, è stata pronunciata l'assoluzione dal reato di porto abusivo d'arma da fuoco contestato al capo h). 2.2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello omesso di assolvere nel merito l'imputato per insussistenza del fatto (capo a), pur in presenza dell'evidente mendacio della persona offesa e della mancanza degli elementi costitutivi della contravvenzione sub b), essendosi limitato l'imputato a raccogliere da terra un tubo di scarico ivi casualmente rivenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati limitatamente alle censure rivolte alla sussistenza del reato sub) mentre le ulteriori doglianze sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge. 1. Il ricorso di AN IL ed il secondo motivo del ricorso di IC IL in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), dichiarati estinti per prescrizione, sono proposti fuori dei casi previsti. 1.1. Va, preliminarmente, rilevato che i ricorrenti precisano che le rispettive censure sono state proposte esclusivamente agli effetti penali. Sicchè, a fronte della declaratoria di prescrizione statuita dalla Corte territoriale, la stessa formulazione delle doglianze - svolte mediante la prospettazione dell'analitica ricostruzione dei fatti e del significato delle prove - non introduce elementi deponenti per l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen., che è consentita soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 1.2. In riferimento al delitto di lesioni sub a), invero, IC IL - autore materiale delle lesioni aggravate in danno del PA - si limita a contestare 3 l'attendibilità della persona offesa e a prospettare la manipolazione delle videoregistrazioni in atti, omettendo di confrontarsi con le conformi sentenze di merito che, senza sottrarsi ai rilievi difesivi e con argomentazione priva di illogicità manifeste, hanno dato atto - nel quadro ricostruttivo già presidiato dal referto in atti - dell'indidoneità della sola anomalia rilevata (diversa indicazione oraria impressa su due fotogrammi) a compromettere la genuinità della prova documentale, rimasta, peraltro, solo genericamente contestata nel ricorso. Quanto al motivo svolto da AN IL sullo stesso capo, la valutazione resa in ordine alla responsabilità concorsuale del predetto è stata incesurabilmente fondata sull'inequivoco tenore delle espressioni profferite all'indirizzo del PA ("mò entra mio figlio e vedrai che succede...il guaio lo faccio passare a mio figlio") che, seguite dall'immediato accesso del coimputato, rendono ragione di un'azione concordata e condivisa, con argomentazioni che precludono l'evidenza dell'estraneità di AN IL. 1.3. A non diversa soluzione deve pervenirsi quanto all'impugnazione relativa alla minaccia sub c). Anche in tal caso, a fronte dell'argomentazione in diritto resa dalla Corte territoriale in ordine all'incompatibilità dell'invocata desistenza con il delitto di minaccia, nel caso in esame reputato a condotta unica, il ricorrente si produce in una rivalutazione in fatto che s'appalesa, al più, confutativa, senza introdurre, con la dovuta evidenza, l'insussistenza del fatto che impone l'adozione dell'opzione liberatoria nel merito. 1.4. Rispondono, invece, al parametro da ultimo evocato le comuni doglianze che investono la contravvenzione di cui al capo b). Il mero impossessamento di uno strumento atto ad offendere, casualmente rivenuto in luogo pubblico ed impiegato nell'immediatezza, non integra, invero, l'elemento materiale del reato contestato. Se è vero che la detenzione o il possesso di un'arma o di un oggetto atto ad offendere in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze sono puniti, anche se non preceduti da una "amotio" o da una "ablatio" da un luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 35662 del 17/07/2013, F., Rv. 256300) e che è configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso, mentre ricorre l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione (Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205), ritiene il Collegio che il mero rinvenimento di un oggetto atto ad offendere, utilizzato - senza soluzione di continuità - a fini offensivi, non integri alcuna delle condotte alle quali l'art. 4 I. 100/1975 assegna rilevanza penale, ma concorre a segnare il disvalore del reato cui 4 accede, rimanendo assorbita nell'aggravante che quell'uso prevede (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Palumbo, Rv. 205926). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste limitatamente al reato sub b), per il quale non risultano emesse statuizioni civili. 2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IC IL è, in parte, proposto fuori dei casi consentiti ed è, comunque, riproduttivo di censure incensurabilmente respinte. 2.1. Premesso che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), sotto il profilo del vizio di motivazione la censura si risolve nella richiesta, rivolta a questa Corte, della complessiva rilettura della prova d'alibi, confutata dalla Corte di merito con argomentazione non censurabile. 2.2. Nella sentenza impugnata risulta, difatti, sottolineato come le dichiarazioni della teste a discarico AR - della cui attendibilità, quindi, non si dubita - non escludano la compatibilità dell'esercizio dell'attività lavorativa, asseverata dalla predetta fonte, con la consumazione del reato per cui si procede;
e con siffatta ratio decidendi il ricorrente non si confronta, limitandosi a censurare la sottovalutazione della prova ed a ribadire l'inattendibilità della persona offesa PA;
tema, quest'ultimo, argomentativamente affrontato e risolto dalla Corte di merito. Sotto altro profilo, il ricorrente insiste nel rivendicare la procedibilità a querela del reato (invece esclusa dall'uso dell'arma) ed a prospettare - senza sostanziarne il nucleo irrisolto - profili di contraddittorietà della motivazione rispetto all'assoluzione dal reato di cui al capo h), ponendo definitivamente la censura nell'alveo della genericità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Alla luce di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al capo B), per il quale non risultano emesse statuizioni civili, perché il fatto non sussiste. Alla declaratoria di 5 inammissibilità, nel resto, dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto di cui al capo b) non sussiste. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente