Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 2
Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. anche l'interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il reato nei confronti di un soggetto che, esponendo cartelloni di protesta contenenti espressioni negative sulla professionalità e la correttezza di un giudice di pace in occasione di dodici udienze da questo tenute e facendo ingresso nell'aula durante la celebrazione dei processi, aveva determinato più volte il magistrato a sospendere l'attività e a richiedere l'intervento della forza pubblica).
Non è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del pensiero, quando la condotta integra gli estremi del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico concretizzandosi in modalità che esorbitano dai limiti del fisiologico esercizio di quel diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorresse la scriminante nel comportamento di un soggetto che, esponendo cartelloni di protesta contenenti espressioni negative sulla professionalità e la correttezza di un giudice di pace in occasione di dodici udienze da questo tenute e facendo ingresso nell'aula durante la celebrazione dei processi, aveva determinato più volte il magistrato a sospendere l'attività e a richiedere l'intervento della forza pubblica).
Commentari • 5
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Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …
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Integra il reato di interruzione di pubblico servizio la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso: anche l'interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Per l'elemento psicologico del delitto di interruzione di pubblico servizio è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o …
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E' reato l'interruzione del servizio pubblico, ma anche ogni comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico, a patto che abbia influito in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE - SENTENZA 11 gennaio 2019, n.1334 Pres. Petruzzellis – est. Tronci Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui l'anzidetta Corte territoriale, in riforma della pronuncia del Tribunale giuliano, ha mandato assolto C.M. dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 340 c.p. con ampia formula, per insussistenza del fatto. 2. Assume la …
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Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 11 - 25 marzo 2014, n. 14010. Imputato del reato di cui all'art. 340 c.p., l'uomo veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, per aver nella specie, "cagionato diverse interruzioni o comunque turbato la regolarità dei servizi di pubblico soccorso legati alle linee telefoniche 112, 113 e 117 all'uopo effettuando, in più giornate, 71 diverse chiamate durante le quali recitava frasi con voce travisata, eseguiva rutti, pernacchie o faceva sentire all'interlocutore musica ad alto volume così da tenere le dette linee occupate". Secondo il giudice di prime cure, siffatto comportamento "avrebbe concretato una irrilevante turbativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2013, n. 46461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46461 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 30/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI R. - rel. Consigliere - N. 1592
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 49777/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA CA N. IL 14/02/1947;
avverso la sentenza n. 3180/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 08/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CA Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Raffaele Porpora, in sost. dell'Avv. Antonio Borgognoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 8.6.2012 la Corte di appello di Ancona - a seguito di gravame interposto dall'imputato IA CA avverso la sentenza del 3.10.2010 emessa dal Tribunale di Ancona - ha confermato detta sentenza con la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, condannato a pena di giustizia sospensivamente condizionata, in ordine al reato di cui agli artt. 340 e 81 cpv. c.p., perché, in più giorni dal 25 gennaio 2007 al
24 gennaio 2008, sostando nei locali antistanti la sala delle udienze del Giudice di pace di Bologna e quindi entrando ed uscendo dalla stessa, esibendo un cartello contenente lamentele varie nei confronti degli organi giudiziari ostentatamente richiamando l'attenzione dei presenti in udienza, non allontanandosi all'invito delle forze di polizia e così determinando varie interruzioni delle udienze, turbato la regolarità del servizio.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo con unico motivo errata applicazione dell'art. 21 Cost., e art. 51 c.p., in relazione all'art. 10 CEDU e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe illogicamente eluso il pur affermato diritto di critica sulla base della prevalenza di altro diritto - nella specie dell'ordinato svolgimento delle udienze - non leso dall'imputato che aveva inteso manifestare la propria protesta nei corridoi del palazzo di giustizia, senza comportamenti attivi o passivi volti a disturbare l'udienza, turbamento solo soggettivamente presunto dalla d.ssa MACCAFERRI.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4. Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che causi una temporanea alterazione, purché oggetti va mente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio. (Sez. 5, Sentenza n. 27919 del 06/05/2009 Rv. 244337 Imputato: De Angelis.); ancora, il reato previsto dall'art. 340 c.p., tutela non solo l'effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche l'ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso. (Sez. 6, Sentenza n. 44845 del 26/10/2007 Rv. 238096 Imputato: Stante).
5. L'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, garantiti dall'art. 17 Cost., e art. 21 Cost., comma 1, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 c.p., con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti. Sez. 6, Sentenza n. 7822 del 27/11/1998 Rv. 214755 Imputato: MA M e altri).
6. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata si sia correttamente posta nell'alveo di legittimità richiamato.
7. Invero, con insindacabile valutazione in fatto, la sentenza ha osservato che del tutto pacifiche sono le circostanze dei fatti consistiti nella reiterata condotta dell'imputato in relazione allo svolgimento della attività giudiziaria da parte del Giudice di Pace di Bologna, d.ssa Nicoletta MACCAFERRI, estrinsecatasi nella puntuale esposizione di cartelloni di protesta - tesi a contestare la professionalità del predetto magistrato e la correttezza del suo comportamento e a screditarne quindi sia professionalmente che umanamente la figura agli occhi dell'utenza (v. sentenza di primo grado pg. 3) - in occasione di tutte le dodici udienze di cui all'imputazione, tenute dal medesimo magistrato. Ha ritenuto dimostrato il clamore ed il conseguente turbamento provocato da quella protesta all'utenza presente all'interno dell'aula di udienza, tanto che il Giudice predetto si era visto costretto a richiami all'ordine e, in qualche occasione, anche a sospendere l'udienza ed a richiedere l'intervento della forza pubblica per ripristinare l'ordine nei locali e, quindi, riprendere la regolare attività giudiziaria;
ha rilevato, inoltre, la reiterazione e la sistematicità della condotta volte a provocare, con specifico riferimento alla professionalità della d.ssa MACCAFERRI, fastidio all'attività giudiziaria della predetta con il rischio, in più occasioni concretamente verificatosi, di una sospensione.
8. In particolare, la sentenza ha correttamente negato valenza scriminante alla manifestazione del diritto di critica da parte dello stesso imputato in ragione delle circostanze di fatto nell'ambito delle quali esso si è manifestato, deliberatamente comprimendo quello primario di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Ritiene questo Collegio che correttamente è stata negata una irrilevante condotta "passiva" e "silente" all'imputato nel manifestare la sua critica, non potendosi qualificarsi tale, ed esulando dal fisiologico esercizio del diritto, la intromissione dell'imputato nell'aula giudiziaria durante la celebrazione della udienza ponendo in essere una pubblica contestazione volta al discredito professionale e personale del Magistrato che la conduce.
9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013