Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di lesioni personali, la malattia atta a determinare una alterazione anatomica o funzionale dell'organismo è anche quella, ancorché localizzata, che risulti di lieve entità e non sia influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Ne deriva che la lesione cutanea provocata da una sostanza urticante costituisce malattia e configura, pertanto, una lesione personale, ex art. 582 cod. pen..
Commentari • 2
- 1. Lesioni personali dolosehttps://www.studiocataldi.it/
- 2. Quando è legale lo spray al peperoncino?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2010, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 115
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 24130/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nei confronti di:
1) ON GI N. IL 07/04/1943;
avverso la sentenza n. 7/2008 GIUDICE DI PACE di PIGNATARO MAGGIORE, del 06/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere avverso la sentenza del Giudice di pace di Pignataro Maggiore in data 6 marzo 2009 con la quale è stato assolto ZO SE dai reati di minacce e lesioni in danno di PR Rolando, fatti del 18 novembre 2004.
La persona offesa, costituita parte civile, aveva accusato il ricorrente di avere pronunciato al suo indirizzo la frase "ti faccio fare una brutta fine" e di averlo colpito al volto spruzzandogli contro anche un liquido irritante che gli aveva provocato una piccola reazione cutanea.
Il giudice aveva però ritenuto non sufficienti gli elementi addotti dalla accusa, rilevando contraddittorietà tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della moglie e osservando che non rientra nella nozione di malattia le lesioni riscontrate, non idonee a provocare una alterazione anatomica.
Deduce:
Il vizio di motivazione.
Le dichiarazioni della persona offesa, che la giurisprudenza ritiene sufficienti, anche da sole, a sostanziare l'assunto accusatorio erano state invece svalutate sul semplice rilievo di un pregiudizio: e cioè quello dato dalla esistenza di preesistenti contrasti tra i protagonisti della vicenda per motivi di vicinato.
Era inoltre illogica la valorizzazione di presunte divergenze con la ricostruzione della moglie, posto che tali divergenze afferivano, semmai, a particolari ininfluenti.
Immotivatamente poi erano stati trascurati gli elementi costituiti dalla assenza di difesa dell'imputato, dalle foto che ritraevano costui in possesso di un oggetto compatibile con le forme di uno spruzzatore e infine dalla certificazione medica del pronto soccorso. Il PM sottolineava infine come il giudice fosse incorso in un vero e proprio travisamento della prova introducendo nella sua valutazione un elemento privo di riscontro probatorio e cioè quello dato dalla presunzione che la eruzione cutanea lamentata dalla vittima potesse essere stata causata dal contatto con diverse sostanze maneggiate dall'imputato nello svolgimento di attività di campagna. La esclusione della nozione di malattia con riferimento alla eruzione cutanea integrava una violazione di legge posto che la lesione cutanea integra comunque una alterazione patologica dell'organismo. Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal Pubblico ministero, la giurisprudenza di legittimità è costante nel sottolineare che le dichiarazioni della persona offesa dal reato essere possono essere assunte anche da sola quale fonte di prova e vanno pertanto vagliate con opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale testimonianza, sottoposta ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, può costituire valida base probatoria senza peraltro che ciò implichi nemmeno la necessità di riscontri esterni.
Il vaglio critico al riguardo, costituente evidentemente materia riservata al giudice del merito, è sottratto al sindacato della cassazione soltanto se idoneo a superare il giudizio relativo alla sua logicità e completezza e se risulti immune da censure riguardo alla contraddittorietà rispetto ad atti del processo. Nella specie tale controllo non può ritenersi superato con esito positivo essendo fondate le censure dell'impugnante al riguardo. In primo luogo è da osservare che il giudice del merito svaluta la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa cogliendo modeste discrasie tra le ricostruzioni del fatto così come formulate dalla persona offesa e dalla di lui moglie presente ai fatti. Lo stesso giudice non spiega però la ragione per la quale egli ha ritenuto che tali differenze, obiettivamente riguardanti elementi di contorno della vicenda, siano state tali da inficiare la ricostruzione del nocciolo del fatto storico che, secondo quanto si evince dalla motivazione, coincide nelle affermazioni dei due testi e cioè consisterebbe nel fatto che, ad un certo punto della azione, ad una distanza di circa un metro, un metro e mezzo, l'imputato spruzzò del liquido sul volto della persona offesa, così tenendo un comportamento di cui non è nemmeno indicata la incompatibilità con l'accusa di aver proferito espressioni minacciose. In secondo luogo ed alla luce di quanto di è appena rilevato, appare apodittica la affermazione secondo cui le foto mostrate dalla accusa riguardo al fatto e ritraenti l'imputato con un oggetto non meglio identificato in mano, non potrebbero costituire elemento idoneo di conforto alle accuse del PR, difettando, per di più, da parte del giudice, qualsiasi descrizione comparativa che possa valere a suffragare tale assunto.
Va poi rilevato di ufficio, in punto di idoneità della qualificazione giuridica del fatto, che il giudice ha errato nel valutare la insussistenza della minaccia soltanto alla luce del comportamento reattivo della persona offesa.
Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.),infatti, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. Ed una simile valutazione difetta del tutto nella analisi del giudice del merito. Infine, sullo stesso piano, va dato atto della erroneità della esclusione della nozione di malattia in riferimento alla lesione cutanea causata da una sostanza urticante.
Ai fini della sussistenza del delitto di lesioni personali, la malattia atta a determinare una alterazione anatomica o funzionale dell'organismo è anche quella, ancorché localizzata, che risulti di lieve entità e non sia influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando e in atto il suddetto processo di alterazione (Rv 135358).
Alla luce di tali principi il giudice dovrà ripetere la valutazione delle risultanze di causa, libero nelle conclusioni, da raggiungere tuttavia escludendo il ragionamento già seguito e ritenuto meritevole di censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Pignataro Maggiore per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010