Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen., dell'imputato, il quale aveva aggredito una guardia medica, provocandogli lesioni, con conseguente necessità della sostituzione da parte di altro collega nello svolgimento del servizio; in motivazione la S.C. ha affermato che la sostituzione, pur attivata tempestivamente, non esclude la sussistenza del reato in questione, in quanto è già consumata l'offesa all'interesse protetto).
Commentario • 1
- 1. Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2014, n. 15388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15388 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 06/03/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 676
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 18879/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA RO N. IL 09/10/1966;
avverso la sentenza n. 139/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 31/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Aniello OB, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Lucchi Clemente Niccolò, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito, per l'imputato, l'avv. Pinna Nossai Gabriela, che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 31/5/2012, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato NN OB a pena di giustizia per lesioni personali e danneggiamento in danno di TT IO, nonché per interruzione di un pubblico servizio. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, NN, per motivi di astio verso TT IO, dottore in servizio alla guardia medica di Ossi, in data 2 aprile 2005, dopo averne provocato, col danneggiargli l'autovettura, l'uscita dall'ambulatorio in cui il medico si trovava, lo aggredì procurandogli un trauma al rachide cervicale giudicato guaribile in più di venti giorni. Con tale condotta provocò l'interruzione del servizio di guardia medica, a cui TT era applicato.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Pinna Nossai Gabriella con due motivi.
2.1. Col primo si duole della manifesta illogicità della motivazione - che il ricorrente qualifica apparente, contraddittoria e illogica - concernente la prova della responsabilità. A suo giudizio, i giudici non hanno attribuito il giusto rilievo - nella valutazione delle dichiarazioni delle parti in causa - all'astio esistente tra imputato e persona offesa ed hanno fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni di quest'ultima, ravvisando inediti riscontri alle dichiarazione di TT, costituiti dalla chiamata del 118 e dal suo trasporto in ospedale mediante ambulanza, oltre che dalle telefonate ai carabinieri. Lamenta che non sia stata tenuta in nessun conto la tesi alternativa prospettata dalla difesa, sebbene sostenuta dalle dichiarazioni di NN EL (cognato dell'imputato).
2.2. Col secondo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 340 c.p., ritenuto dai giudici sussistente senza un adeguato esame dell'elemento psicologico del reato e senza considerare che TT, prima di lasciare il servizio, avrebbe ben potuto attivare il meccanismo della sua sostituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Per quanto concerne le doglianze di difetto di motivazione, lamentato dal ricorrente col primo motivo, in ordine alla affermata penale responsabilità, va osservato che esse sono fondate su motivi non specifici. Con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità...." (Cass. 4, 5191/2000, imp. Barone, rv. 216473). In particolare il giudice di merito ha evidenziato come la versione della persona offesa (che ha riferito di essere stato provocato dall'imputato mentre si trovava dinanzi all'ambulatorio di guardia medica;
di essere rientrato per evitare discussioni e di essere stato costretto a uscire perché NN stava danneggiando la sua autovettura;
di essere stato aggredito da quest'ultimo e di aver riportato lesioni nella regione del collo e della schiena) sia stata confermata dalla certificazione medica prodotta e dai carabinieri intervenuti (che hanno confermato di aver ricevuto da TT telefonate secondo la cadenza temporale riferita da quest'ultimo e di aver notato i danneggiamenti all'autovettura dell'offeso), mentre quella dell'imputato (che ha parlato di provocazione portata TT mentre egli transitava, in auto, davanti all'ambulatorio) è rimasta del tutto sfornita di prova. In virtù di tanto i giudici di primo e secondo grado hanno fatto propria la versione dell'offeso, sulla base dell'ovvia considerazione che TT non può essersi procurato da solo le lesioni riscontrate sulla sua persona e non può aver preordinato una messinscena in cui compaiono i carabinieri e l'autoambulanza che lo ha trasportato in ospedale, mentre la versione dell'imputato manca di plausibilità ed è affidata al suo propalare, posto che nessuno dei testi da lui indicati ha riferito circostanze utili per la ricostruzione dell'episodio nella direzione proposta (anche il fratello si è limitato a riferire di aver notato TT sulla soglia dell'ambulatorio e di aver scambiato con lui il saluto). Alla stregua di tanto, il giudizio espresso dal Tribunale e dalla Corte d'appello, che hanno proceduto ad una disamina esaustiva e penetrante delle fonti di prova e delle contrapposte versioni, non merita alcuna censura, a fronte della riproposizione di doglianze dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito.
2. Il motivo concernente la sussistenza del reato di cui al capo B) (interruzione di pubblico servizio) è manifestamente infondato. Il reato è integrato, infatti, da qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un pubblico servizio (la norma punisce chi "cagiona", in qualsiasi modo, l'interruzione o il turbamento). Non rileva che l'interruzione sia definitiva ne' che il turbamento sia totale, essendo il reato integrato da una interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, e da un turbamento relativo, purché non insignificante (si veda Cass. Sez. 6, 28/4/04, Armando, che ha ritenuto integrato il reato nella condotta di un soggetto che, aggredendo il capotreno di un convoglio ferroviario, aveva determinato un ritardo del convoglio di 15 minuti). Nella specie è fuori discussione che l'interruzione sia stata significativa, perché ha determinato l'interruzione del servizio di guardia medica fino al momento della sostituzione del medico. Nè ha pregio l'argomento difensivo, secondo cui l'attivazione tempestiva del meccanismo di sostituzione avrebbe evitato l'interruzione del servizio e, quindi, la lesione dell'interesse protetto: la sostituzione del medico non poteva essere (e non è stata) immediata;
e comunque è indifferente, ai fini della sussistenza del reato, la predisposizione di riparazioni all'impedimento del servizio, trattandosi di condotte che intervengono allorché l'offesa all'interesse protetto è già consumata. Quanto all'elemento psicologico del reato, trattasi di motivo inammissibile perché - come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero d'udienza - è stato sollevato per la prima volta in Cassazione;
e comunque infondato, giacché il delitto è integrato (anche) dal dolo eventuale (Cass, 11-2-1998, Barbieri). Nella specie, è fuor di dubbio che il NN, aggredendo il medico, abbia accettato il rischio di incidere negativamente sul servizio pubblico che quest'ultimo stava svolgendo.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in considerazione dei motivi di ricorso, si reputa equo quantificare in Euro 1.000. L'imputato va anche condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 1.500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014