Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11758
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.

Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza.

In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 33087 del 10
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11758
Data del deposito : 6 agosto 2002

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