Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 3
Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.
Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza.
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 33087 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11758 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
V. 10581 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Spansione forgote1758/02 LA CORTE SUP EM ZIONE Oggetto SEZIONE TERZA IVI Apponiagibre de Sete presso bry Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - R.G.N. 20852/01 - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Cron. 29367 Rep. 3107 Dott. Ernesto LUPO Consigliere- Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 03/05/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E NTENZA dal Sig. SolSol per diritti € 6.20 THEMA INTERNATIONAL SRL, elettivamente domiciliato AR 6 AGO 2002 il in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo difende unitamente agli avvocati CLELIA CAZZOLA e MICHELE DI DONATO quest'ultimo con studio in 24040 ISSO (BG), VIA CANCELL ROMA N.3, delega in atti;
ricorrente
contro
OTTICA ROMANI SPA, in persona dell'amministratore delegato dr. Giulio NI, elettivamente domiciliato 4927243 in ROMA VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell'avvocato 2002 LUCIANO DI PA, che lo difende, giusta delega in atti;
1037 -1- CORTE SP ADA CASSIAZIONE - resistente OFICIO CO E Richiesta copia Studio nonchè
contro
CA PA per dia € 6,20 BANCA ROMA SPA;
6 NOV. 2002. intimato la sentenza n. 244/01 del Tribunale di avverso VOGHERA, emessa il 14/5/2001, depositata il 18/05/01; RG.154/2001, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato CAROLINA VALENSISE;
udito l'Avvocato LUCIANO DI PA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del 5° motivo, assorbito il 6°, rigetto degli altri. -2- Svolgimento del processo 1. La società TI NI, con ricorso al tribunale di Voghera, depositato il 2.2.2001, proponeva opposizione nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi iniziato in suo confronto dalla società Ar MA IN. Esponeva i seguenti fatti. La Ar MA IN, 1'11.9.2000, le aveva notificato un precetto di pagamento sulla base del decreto d'ingiunzione emesso il 23.3.2000 dal tribunale di Cassano d'Adda, dichiarato esecutivo il 26.5.2000. Al precetto era seguito un atto di pignoramento presso terzi, il 31.1.2001, notificato a lei il 24.1.2001 ed al terzo con il quale erano stati assoggettati ad esecuzione i suoi crediti verso la diBanca Roma e per la dichiarazione del terzo era stata fissata l'udienza davanti al tribunale di Voghera. Proponeva questi motivi di opposizione. Contro il decreto d'ingiunzione era stata proposta tempestiva ed in essa il credito era stato integralmente opposizione la Ar MA IN mancava perciò di titolo contestato: esecutivo. Il pignoramento era stato eseguito quando il termine di essendo trascorsi oltre efficacia del precetto era scaduto, novanta giorni dalla sua notifica. Il tribunale di Voghera non era competente per l'esecuzione, perché essa non intratteneva alcun rapporto con la filiale di Voghera della Banca di Roma. 3 Sul ricorso, con decreto del 2.2.2001, era fissata l'udienza del 13.2.2001, nella quale secondo il pignoramento avrebbe dovuto anche comparire il terzo per rendere la sua dichiarazione, e ricorso e decreto venivano notificati nel termine assegnato.
2. La Ar MA IN si costituiva in giudizio e svolgeva le seguenti difese. La questione relativa alla esistenza del titolo esecutivo era stata già sollevata con una opposizione a precetto proposta con la citazione a comparire davanti al tribunale di Cassano d'Adda il 20.9.2000 - sussisteva perciò una situazione di litispendenza. Quella relativa alla sopravvenuta inefficacia del precetto non era ammissibile ed ancheera infondata non era ammissibile perché integrava una opposizione agli atti esecutivi ed avrebbe dovuto essere proposta nel termine di cinque giorni dal pignoramento;
era infondata perché l'opposizione al precetto aveva determinato la sospensione del decorso del termine di efficacia. diquella incompetenza non era ammissibile ed era Anche ammissibile perché era stata anch'essa infondata - non era proposta tardivamente;
non era fondata perché la Banca di Roma aveva una filiale a Voghera e, ai fini della competenza, non era rilevante il fatto che potesse dichiarare di non avere rapporti con il debitore.
3. Non si costituiva in giudizio la Banca di Roma. 4. - Il tribunale di Voghera, con sentenza 18.5.2001, ha dichiarato la nullità del pignoramento. Il tribunale ha deciso solo una delle tre questioni che gli erano state sottoposte, alquella relativa foro dell'esecuzione forzata. Lo ha fatto sotto l'aspetto dell'incompetenza dell'ufficiale giudiziario che aveva notificato il pignoramento, averdopo qualificato tale questione come opposizione agli atti esecutivi. Ma, di rincalzo, lo ha fatto anche sotto l'aspetto della competenza del giudice il rappresentante della filiale di Voghera della Banca di Roma aveva dichiarato che la debitrice non presso quella sede, esistevamentre un conto aveva alcun conto di Bergamo, sicché il tribunale di corrente presso la filiale Voghera difettava di competenza territoriale per l'espropriazione. Deciso che il pignoramento era nullo, il tribunale ha ritenuto che in tal modo l'interesse dell'opponente era stato soddisfatto, questione dell'efficacia esecutiva del decretosicché la ingiuntivo, qualificata come opposizione all'esecuzione, era assorbita.
4. La Ar MA IN ha chiesto la cassazione della sentenza. Lo ha fatto con ricorso notificato il 9.7.2001, successivo a giorno festivo, ed ha precisato che il dispositivo della sentenza le è stato notificato dalla cancelleria 1'8.6.2001. L'TI NI ha resistito con controricorso. La Banca di Roma non ha svolto attività di difesa. Motivi della decisione Il ricorso contiene sei motivi.
1. allaIl primo riguarda la questione di litispendenza rispetto precetto iniziata dalla TI NI di opposizione a causa davanti alla sezione di Cassano d'Adda del tribunale di Milano. I motivi che seguono, sino al quinto, riguardano la questione in particolare, il secondo, in partedi nullità del pignoramento il terzo ed il quarto riguardano la nullità per incompetenza dell'ufficiale giudiziario;
il terzo, per altra parte, ed il quinto la nullità per incompetenza del tribunale. Il sesto motivo riguarda, infine, il modo della liquidazione delle spese del processo.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 39 cod. proc. civ.: la ricorrente lamenta che il tribunale abbia omesso di dichiarare la litispendenza tra l'opposizione decisa e quella già pendente e in corso (tutt'ora) dinanzi al Tribunale di Cassano d'Adda • >.
2.1. Sono necessarie alcune considerazioni. Si è visto che il tribunale ha esaminato le questioni di giudiziario per la notifica e del competenza dell'ufficiale tribunale per il processo e non quella del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il tema posto dal motivo invece non riguarda le questioni di competenza dell'ufficiale giudiziario ad eseguire il pignoramento né quella del foro dell'esecuzione, perché queste concernono non il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma il procedimento, e dunque non hanno potuto essere proposte insieme alla questione 6 della efficacia esecutiva del titolo esecutivo, oggetto di una opposizione avanzata già contro il precetto. Il motivo riguarda dunque l'opposizione all'esecuzione, che, stataessere proposta contro il precetto, ha tornato ad dopo essere avanzata per le stesse ragioni ladopo notifica del pignoramento. resoSu questa opposizione, come si è visto, il tribunale ha pronuncia di assorbimento, senza esaminare la questione di una litispendenza. La pronuncia di assorbimento integra, rispetto a tale opposizione, una sentenza che definisce il relativo giudizio in base ad una questione pregiudiziale di difetto di interesse ad una statuizione sul merito. Questa sentenza, quando è stata pronunziata, avrebbe potuto essere impugnata dalla parte che aveva proposto l'opposizione, ed avrebbe potuto esserlo con appello, per sostenere che il proprio interesse ad una pronuncia sul merito non era esaurito dalla decisione di annullamento del pignoramento, visto che l'esecuzione avrebbe potuto tornare ad essere intrapresa. Questa stessa sentenza, d'altro canto, contiene una pronuncia implicita e negativa sulla questione di litispendenza, dacché non la ha dichiarata. Di qui anche l'interesse dell'altra parte ad impugnarla, con Corte di cassazione e un mezzo che, rivolto direttamente alla proposto per un motivo di violazione della norma sulla litispendenza, configura un regolamento di competenza (art. 43 cod. proc. civ.).
2.2. La resistente ha obiettato che il regolamento è tardivo, perché l'Ar MA IN ha avuto notizia della decisione prima ancora di riceverne comunicazione dalla cancelleria. Ma si tratta di obiezione non fondata, perché della comunicazione a cura del cancelliere può tener luogo la notificazione della sentenza su istanza di parte, ma non una qualsiasi altra notizia (Cass. 12 luglio 1980 n. 4474, 29 marzo 1991 n. 3382, 29 maggio 2001 n. 7280).
2.3. Il regolamento è fondato. La resistente non contesta che penda tra le parti, davanti alla sezione di Cassano d'Adda del tribunale di Milano altra iscritta al n. 150803 del RG. 2000, avente lo stesso causa, e cioè il diritto della Ar MA IN a oggetto decretoprocedere ad esecuzione forzata sulla base del d'ingiunzione 23.3.2000 emesso dal presidente di quel tribunale. Deve essere dunque dichiarato che v'è litispendenza, rispetto a quella causa, della causa di opposizione all'esecuzione proposta per 10 stesso motivo davanti al tribunale di Voghera con il ricorso depositato il 2.2.2001 e iscritto al n. 154 del RG. 2001. 3. Il secondo motivo denunzia un vizio di nullità per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.). La tesi svolta questa. 00 Il tribunale ha esaminato una questione di nullità del incompetenza dell'ufficiale giudiziario che lo pignoramento per aveva eseguito. Ma ha qualificato tale motivo come una opposizione agli atti esecutivi e perciò avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, visto che la debitrice aveva proposto opposizione oltre il termine di cinque giorni da quello in cui le era stato notificato l'atto di pignoramento. Nel terzo motivo, deduce altro vizio di nullità per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice): sostiene che solo il terzo legittimato a dolersi della incompetenzasarebbe stato dell'ufficiale giudiziario;
e nel quarto lamenta infine la violazione delle norme in tema di attribuzioni degli ufficiali giudiziari (artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 febbraio 1959, n. 1229, in relazione all'art. 360 n. cod. proc. civ.) osservando che l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico di Voghera ben poteva notificare l'atto di pignoramento alla filiale di Voghera della Banca di Roma ed alla TI NI, che aveva la sua sede nel circondario, oltre а poterlo fare per posta, ma ciò era superfluo, alla sede di Roma della stessa banca.
3.1. cheA questi, come agli altri motivi sulla competenza, saranno esposti in seguito, la debitrice, che ha proposto resiste al ricorso, contrappone che l'altral'opposizione ed ora parte non avrebbe interesse alla loro decisione perché l'esecuzione del decreto ingiuntivo è stata sospesa, con ordinanza 25.7.2001, nell'ambito del giudizio di opposizione allo stesso decreto;
perché il terzo ha reso una dichiarazione negativa e la Ar MA IN non ha presentato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo. 3.1.1. - Le due difese non possono ostacolare l'esame dei motivi appena esposti e di quelli che lo saranno in seguito a proposito del foro dell'esecuzione. 3.1.2. - Sulla prima difesa vanno fatte queste considerazioni. La parte ha depositato con il controricorso copia fotostatica del provvedimento di sospensione. Questo documento può essere preso in esame, da un lato perché la ricorrente non ne ha contestato la conformità all'originale (art. 2749 cod. civ.), dall'altro perché si tratta di documento che non avrebbe potuto essere depositato nel giudizio di merito e riguarda l'ammissibilità del ricorso (art. 372 cod. proc. civ.). L'obiezione non è però fondata. Il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo ha adottato un provvedimento di sospensione della sua esecuzione e lo ha fatto richiamando l'art. 623 cod. proc. civ. Nell'ordinanza si dice bensì che l'esecutorietà era stata concessa sul falso presupposto che non fosse stata proposta opposizione, e però il dispositivo del provvedimento non è quello revoca di tale esecutorietà, ma quello di sospensione delladi una esecuzione. 10 Effetto di tale provvedimento non è perciò che il processo esecutivo oramai iniziato sia divenuto improcedibile, ma solo che esso debba rimanere sospeso (art. 626 cod. proc. civ.). E questo non fa venire meno l'interesse a discutere della validità del pignoramento. - Le considerazioni da svolgere sulla seconda difesa sono 3.1.3. queste. Per il -suo tramite, la parte che la oppone la stessa ad avere chiesto di dichiarare la nullità del pignoramento intende contrapporre al ricorso contro la decisione da lei sollecitata una ragione di inammissibilità per difetto di interesse. processuale addotto dalla parte avesse Ma, se il fatto il risultato di rendere improcedibile il processo determinato esecutivo iniziato con quel pignoramento, esso avrebbe provocato la cessazione della materia del contendere sulla materia della opposizione e lasciato residuare solo un interesse a stabilire, in base al principio della soccombenza virtuale, quale parte avrebbe dovuto sopportare le spese del giudizio. Orbene, la cessazione della materia del contendere, se si verifica nel corso del giudizio di merito, non può essere fatta valere in cassazione, se non attraverso un motivo di ricorso contro la decisione che, invece di dichiararla, ha pronunciato sul fondo della controversia. Siccome il fatto che avrebbe determinato l'improcedibilità del - il non avere l'Ar MA IN chiesto processo esecutivo - si sarebbe appunto l'accertamento dell'obbligo del terzo 11 verificato già nel corso del giudizio davanti al tribunale, la resistente avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale. - Si può dunque passare considerare ila fondo dei motivi 3.2. prima esposti. Il tribunale, da un motivo che verteva sulla competenza del giudice, ne ha tratto anche uno sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, e li ha ritenuti ambedue fondati. Orbene, il motivo sulla competenza dell'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché al debitore l'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 era stato notificato il 24.1.2001, e perciò oltre cinque giorni prima di quello in cui ha presentato l'opposizione, il che è avvenuto il 2.2.2001. Né si può sostenere che il debitore non abbia un interesse attuale a far valere una questione di nullità del pignoramento di crediti, per difetto di competenza dell'ufficiale giudiziario che gli ha notificato l'intimazione, sino a tanto che l'atto di pignoramento non sia notificato al terzo sicché l'opposizione - sarebbe stata ammissibile, perché, al terzo, l'atto fu notificato il 31.1.2001. notificazione al debitore, con l'ingiunzione di cui La all'art. 492 cod. proc. civ., per sé produce un effetto, quello di privare il debitore, in rapporto al creditore procedente, della legittimazione a disporre del credito, effetto destinato а perfezionarsi con la notifica dell'atto del terzo, così costituito nella posizione di custode. 12 Dunque, sin da quando l'ingiunzione gli è notificata, il debitore ha interesse a reagire per far valere la nullità da cui l'atto si presenti viziato. Il secondo motivo di ricorso è perciò fondato. E ciò comporta che gli altri il terzo per la parte che qui interessa ed il quarto- restino assorbiti. Si possono aggiungere delle altre considerazioni. L'ufficiale giudiziario, nell'ambito del circondario cui è addetto, può compiere atti del suo ministero e così notificare gli atti a loro indirizzati а persone che nel circondario abbiano residenza, dimora, domicilio o sede (artt. 106 e 107, primo comma, D. P. R. 15 dicembre 1959, n. 1129). Questa attribuzione trova il suo presupposto nel fatto che la notificazione va eseguita nel circondario. Ad essa se ne aggiunge un'altra, che ha il suo presupposto in un diverso fatto, costituito da ciò che all'ufficiale giudiziario si chiede di notificare un atto relativo ad affare di competenza dell'autorità giudiziaria cui è addetto (art. 107, secondo comma, D. P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), nel qual caso la notifica può mezzo del servizio postale, senza limiti essere eseguita, а territoriali. Sicché può sussistere la competenza dell'ufficiale giudiziario per la notifica del pignoramento presso terzi e non quella del tribunale per il relativo processo. E questo si può avere non solo nel caso in cui delle notifiche è richiesto un ufficiale giudiziario del luogo in cui vanno fatte, 13 come potrebbe ma con citazione davanti ad un tribunale diverso giudiziario addetto all'ufficio unico accadere se l'ufficiale avente sede a Milano eseguisse a Milano al debitore ed al terzo la notifica di un atto di pignoramento, però con citazione del terzo a comparire davanti al tribunale di Torino. Ma anche nel caso in cui la citazione è fatta davanti al tribunale e le notifiche sono richieste ad ufficiale giudiziario di quella sede come potrebbe accadere se, individuato come competente il tribunale di Milano, all'ufficiale giudiziario della sede di Milano sia chiesto di notificare l'atto di pignoramento a un debitore e ad un terzo residenti a [...]. Una cosa è infatti che il tribunale possa risultare incompetente, altra è che lo sia pure l'ufficiale giudiziario per le notifiche degli atti che danno inizio al processo davanti a quel tribunale. Dunque, una volta che la creditrice aveva individuato il tribunale di Voghera come competente chiamandovi a comparire il terzo per la sua dichiarazione, l'ufficiale giudiziario ad esso addetto era per ciò solo competente ad eseguire le relative notifiche a Voghera e fuori del circondario del tribunale di Voghera. - il quinto laCon altra parte del terzo motivo e con 4. ricorrente discute la questione della competenza del tribunale 112 nel terzo motivo torna a denunciare la violazione dell'art. cod. proc. civ., osservando che la debitrice non era legittimata a con il quinto denunzia la sollevare la questione di competenza;
violazione degli artt. 19 e 26 cod. proc. civ., in relazione 14 all'art. 360 n. 2 cod. proc. civ., sostenendo che, se il terzo è una banca e sono sottoposti a pignoramento i crediti vantati in suo confronto dal debitore, competente per l'esecuzione è sia il giudice del luogo in cui la persona giuridica ha la sua sede sia quello in cui ha una qualsiasi filiale. 4.1. ― Qui è necessaria un'altra premessa. Il tribunale ha accolto l'opposizione in base a due motivi. Il primo lo si è appena finito di discutere. L'altro è stato che il terzo, ovverosia la Banca di Roma, avrebbe potuto essere citata davanti al tribunale di Voghera, come giudice competente per l'esecuzione, se l'TI NI avesse intrattenuto un rapporto di deposito od altro rapporto bancario con la filiale di Voghera, ma con questa filiale la TI NI non aveva intrattenuto alcun rapporto. Sulla base di ambedue i motivi, nel dispositivo ha dichiarato la nullità del pignoramento. Dunque, la sentenza contiene la decisione, già vagliata, di una opposizione agli atti esecutivi per nullità del pignoramento dipendente da incompetenza dell'ufficiale giudiziario e la decisione di una questione di competenza del tribunale. Questa seconda questione è stata però esaminata dal tribunale come una ulteriore ragione per giustificare l'accoglimento della opposizione. Ne segue che in rapporto ai motivi rivolti contro questo capo il ricorso è tempestivo sia che lo si riguardi come volto ad impugnare una sentenza resa su una opposizione agli atti esecutivi 15 sia che lo si consideri come rivolto ad impugnare attraverso un regolamento di competenza una statuizione negativa su una questione di competenza. La tempestività del ricorso sotto questo secondo aspetto stata già vagliata nell'esaminare il primo motivo. Sotto il primo aspetto la tempestività deriva dal fatto che la sentenza non è stata notificata ed è stata impugnata entro il termine di un anno dalla pubblicazione (art. 327 cod. proc. civ.) 4.2. Superato il profilo della ammissibilità del - ricorso;
si del forotuttavia Osservare che rispetto alla questione deve dell'esecuzione, che ora viene in discussione, non si può ripetere il discorso fatto a proposito della questione di incompetenza dell'ufficiale giudiziario e dire che il tribunale non avrebbe dovuto esaminarla, perché l'opposizione agli atti esecutivi era stata proposta tardivamente. Non lo si può fare, perché il rapporto tra l'atto di pignoramento di crediti presso terzi e competenza del tribunale davanti al quale il terzo è citato per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 cod. proc. civ., non si presta ad essere ricondotta allo schema di un vizio di nullità dell'atto di pignoramento che resti sanato se non fatto valere dal debitore nei cinque giorni dalla notifica dell'atto e, più propriamente, non - si presta ad essere ricondotto affatto alla categoria della nullità dell'atto esecutivo pignoramento. - che deve essere fatta davanti al 4.2.1. ― La citazione del terzo tribunale del luogo di residenza del terzo (artt. 9 secondo comma, 16 26 secondo comma e 543 secondo comma n. 4 cod. proc. civ.) vale ad individuare da parte del creditore procedente il giudice che la parte ritiene competente. Ma il foro dell'esecuzione - di cui nel caso si discute - non è derogabile dalle parti (art. 28 cod. proc. civ.) e il giudice che nell'ufficio adito dal creditore procedente è designato a dirigere l'esecuzione ha il potere di verificare la competenza dell'ufficio e dichiararne l'incompetenza (art. 38, primo comma, ' cod. proc. civ.). giudiziarioSicché, se anche l'incompetenza dell'ufficio rilevasse come vizio del pignoramento ed il debitore lo potesse o dovesse dedurre con opposizione agli atti esecutivi, la sua tardiva deduzione non impedirebbe al giudice di rilevare l'incompetenza e dichiararla (salvo a stabilire, se nel processo - esecutivo operi e dove si collochi il limite all'esercizio di tale potere previsto dall'art. 38, primo comma, che, ad individuarlo nella prima udienza in cui le parti compaiono davanti al giudice, non sarebbe stato nel caso superato, perché la questione di competenza era stata posta dall'TI NI con il ricorso in opposizione depositato prima dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo). E ciò serve a dimostrare che la deduzione del difetto di competenza, tardiva se si riguarda l'incompetenza come vizio del pignoramento, sarebbe comunque valsa ad impedire che il rilievo della incompetenza da parte del giudice restasse precluso. 17 Ma si deve anche Osservare che, come l'incompetenza del giudice davanti al quale è iniziato un giudizio di cognizione non costituisce causa di nullità della citazione, così l'incompetenza del giudice davanti al quale il creditore procedente convoca il terzo per la dichiarazione e nella cancelleria del quale depositato il pignoramento non determina la nullità di questo, ma solo la traslazione del processo davanti al giudice competente. Perciò, quando il giudice indicato dal creditore procedente per il processo di espropriazione forzata di crediti dichiara la propria incompetenza, egli rende una pronuncia sulla competenza, che riguarda il suo potere di adottare nel processo gli atti esecutivi necessari a soddisfare coattivamente il credito, ma non la validità del pignoramento né gli effetti della dichiarazione del terzo che sia stata raccolta, dichiarazione che non è atto esecutivo - e, perciò, dopo la dichiarazione d'incompetenza, il processo esecutivo iniziato col pignoramento può proseguire davanti al giudice indicato come competente.
4.3. Vanno allora esaminati i motivi che si incentrano sulla i quali si riducono poi al questione del foro dell'esecuzione, quinto motivo, perché il terzo, sulla mancanza di legittimazione del debitore a sollevare la questione, per quanto si è detto sin qui, è infondato.
4.3.1. La giurisprudenza della Corte nel senso che il foro dell'esecuzione, in materia di espropriazione di crediti presso terzi e quando il terzo è una persona giuridica, trova disciplina primo comma, cod. proc. civ.in quanto dispone l'art. 19, 18 competente è cioè il giudice del luogo dove è la sede della persona giuridica, ma anche il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un arappresentante autorizzato stare in giudizio per l'oggetto della domanda in questo senso, negli ultimi anni si sono espresse le sentenze 20 novembre 1995 n. 12016, 6 febbraio 1996 n. 1191, 2 ottobre 1996 n. 8623, 11 giugno 1998 n. 5822, 29 luglio 1999 n. 8152, 3 settembre 1999 n. 9303, 7 11251, 8 ottobre 1999 n. 11314, 17 febbraio 2000ottobre 1999 n. nn. 1758 e 1803, 20 febbraio 2001 n. 2465. Un diverso criterio di collegamento seguito per l'espropriazione forzata di stipendi e pensioni, quando opera la legislazione speciale sul pignoramento degli stipendi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni) il criterio della sede della - persona giuridica è sostituito da quello della sede dell'organo dell'ente competente ad eseguire il pagamento della somma corrispondente al credito esecuzione (Cass. 29 sottoposto ad novembre 1996 n. n. 9016) e, a questo 10649, 12 settembre 1997 proposito, stato giudicato non necessario, ai fini della è competenza, che nella sede dell'organo vi sia anche un rappresentante autorizzato а stare in giudizio (Cass. 9 gennaio 1997 n. 109). Tornando alla disciplina ordinaria, una delle situazioni tipiche in cui se ne prospetta l'applicazione e che dà luogo ad un contenzioso frequente è quella del pignoramento eseguito presso istituti di credito. 19 La giurisprudenza della Corte ha sempre riconosciuto che se il debitore intrattiene un rapporto bancario con la principale creditoa pignoramento è assoggettato un filiale di una banca ed che deriva da questo rapporto, la sede di tale filiale è idonea a fungere da criterio di collegamento per individuare nel giudice del luogo sede della filiale quello competente per l'esecuzione così le sentenze, tra quelle già citate, 20 novembre forzata 1995 n. 12016, 29 luglio 1999 n. 8152, 3 settembre 1999 n. 9303, 7 ottobre 1999 n. 11251, 8 ottobre 1999 n. 11314, 17 febbraio 2000 n. 1803, 20 febbraio 2001 n. 2465. In recenti decisioni si è anche ritenuto non necessario che presso la sede della filiale vi sia soggetto autorizzato a rappresentare in giudizio l'ente che svolge l'attività bancaria, essendo sufficiente che vi sia un soggetto autorizzato a rendere per la banca la dichiarazione di terzo (Cass. 20 febbraio 2001 n. 2465). In sentenze che, nella situazione descritta, hanno affermato la competenza del giudice della sede della filiale sembra farsi strada una tendenza a considerare tale soluzione come risultato della operatività dello stesso principio enunciato nel settore del pignoramento di stipendi e pensioni dei dipendenti pubblici o ad ovverosia, la sede della filiale individua il essi assimilati essa che fagiudice competente perché con essa coincide o è ad capo l'articolazione territoriale della banca che intrattiene col - l'enunciato si debitore il sorgerapporto da cui il credito rinviene, tra le sentenze già citate, in Cass. 20 novembre 1995 n. 20 12016, 29 luglio 1999 n. 8152,7 ottobre 1999 n. 11251, 8 ottobre 1999 n. 11314, 20 febbraio 2001 n. 2465. In altre occasioni, tuttavia, siccome il giudice di merito ilil criterio appena indicato fosseritenuto che solo a aveva poter individuare il foro dell'esecuzione, la Corte ha affermato che dall'art. 19 cod. proc. civ. derivava la competenza anche del giudice della sede della persona giuridica che gestiva l'attività così la sentenza 11 giugno 1998 n. 5822.bancaria - Orbene, l'art. 26, al secondo comma, dispone che per 4.3.2. l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. In linea di prima approssimazione, per stabilire dove ha sede il terzo debitore, quando si tratta di una persona giuridica, sono percorribili due strade: la prima consiste nell'affidarsi alla norma del codice civile sulla sede delle persone giuridiche (art. primo comma, cod. civ.: Quando la legge fa dipendere 46, determinati effetti dalla residenza о dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui hanno stabilito la loro sede>), la seconda nell'affidarsi alla norma del codice di procedura civile che disciplina il foro generale delle persone giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.: Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, E'è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato а stare in giudizio per l'oggetto della domanda>). 21 Scartare la seconda soluzione perché vi si parla di una parte convenuta in giudizio significherebbe dare prevalenza ad un elemento di ordine formale, con la conseguenza di escludere in linea di principio la possibilità del creditore procedente di scegliere il foro alternativo del luogo dove la società ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio: in tal modo, senza vantaggio per alcuno dei tre protagonisti del processo di espropriazione presso terzi neppure del terzo, nel- caso di una persona giuridica che abbia sul territorio una pluralità di stabilimenti e sia organizzata in modo da poter colà difendere in un giudizio i propri interessi le altre parti del processo sarebbero sempre costrette a difendersi davanti ad un giudice in molti casi più lontano, per loro, di quello della articolazione territoriale del terzo. L'integrazione dell'art. 26 con l'art. 19, perciò, da un lato è rispettosa del diritto di difesa, dall'altro è in grado di meglio realizzare l'esigenza propria del processo esecutivo, per il quale valgono criteri di competenza che sono costruiti sulla contiguità territoriale tra giudice e situazione del bene assoggettato all'espropriazione. Non vi sono quindi ragioni per distaccarsi dall'indirizzo sempre seguito dalla Corte - e Va dunque rifiutata una delle premesse del ragionamento svolto nella sentenza 12 settembre 1997 n. 9016, peraltro in un caso soggetto alla disciplina speciale dei crediti per stipendi e pensioni. 22 4.3.3. L'art. 19 cod. proc. civ. non dà rilievo al fatto che il diritto dedotto in giudizio nasca da un rapporto intrattenuto con la sede della persona giuridica ○ con lo stabilimento della persona in cui la stessa ha un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio, sicché, come l'attore può citare in giudizio la persona giuridica davanti al giudice della sua sede sebbene abbia avuto rapporti con lo stabilimento, così può citarla di fronte al giudice in cui si trova uno stabilimento della persona giuridica, sebbene abbia avuto rapporti con la sua sede ○ con un diverso stabilimento. Si tratta di vedere se la norma, nell'essere applicata al processo di espropriazione forzata presso terzi ed al caso di crediti nascenti da rapporti intrattenuti con banche, debba conoscere una specificazione e quindi una limitazione nel senso - che il creditore sia vincolato a scegliere come giudice competente citarvi il terzo, a fianco ed in alternativa a quello del per luogo in cui la persona giuridica che gestisce la banca ha la propria sede, quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento, in pratica una filiale, a cui fa capo la struttura presso la quale il rapporto bancario è stato intrattenuto e dove vi sia persona autorizzata a rappresentarla. Questa soluzione, come si è visto, è stata già affermata dalla decisioni non se ne incontra Corte, ma nelle più recenti estratte dai precedenti che vi dimostrazione, mentre le massime sono richiamati (tra le altre le meno recenti sentenze 24 luglio 23 1987 n. 6433 e 29 dicembre 1988 n. 7092, oltre alla sentenza 26 maggio 1994 n. 5180) non sembrano autorizzarla. La soluzione trova tuttavia giustificazione in alcuni argomenti. Nel campo dell'esecuzione forzata, il criterio di collegamento competenza territoriale è rappresentato, per le altre della espropriazioni, dal luogo dove si trova la cosa, e per le esecuzioni in forma specifica, da quello dove deve essere attuata l'attività esecutiva, che si risolve о nel modificare una cosa ovvero nel consegnarla. Parrebbe così ragionevole, in linea di prima approssimazione, che del criterio alternativo, rappresentato dallo stabilimento : della persona giuridica diverso dalla sede, ai fini del processo di esecuzione, si dia una lettura restrittiva, che porti a valorizzare elementi di localizzazione del rapporto cui inerisce il credito da assoggettare ad esecuzione. E, quando si tratta di credito derivante da rapporti bancari, quale elemento di localizzazione territoriale sarebbe agevole assumere quello della sede della banca, con cui il debitore principale intrattiene il rapporto che dà luogo al credito (e l'impiego di questo criterio è autorizzato anche dall'art. 1834 cod. civ.). Questo modo di applicare la norma è da preferire, perché esso sottrae al creditore pignorante la possibilità di scegliere per radicare l'esecuzione il giudice del luogo di una qualsiasi tra le molteplici filiali di un istituto bancario. 24 Nel modo contrario, il criterio di collegamento finisce invece rimettere l'individuazione del giudice ad una scelta del col creditore pignorante, che può basarsi su un elemento di fatto totalmente disancorato da ogni contatto con la persona del debitore principale. E' ben vero che tale mancanza di rapporto tra residenza del debitore e luogo dell'esecuzione può aversi nel caso in cui il processo sia incardinato presso la sede della persona giuridica, ma in questo caso si tratta, almeno, di un giudice che è la norma ad individuare in modo certo. Né è a dire che ciò valga a rendere invece più difficile per il creditore soddisfare i suoi diritti, perché, in un ordinamento che non prevede un obbligo del debitore di dichiarare al creditore i beni su cui può soddisfarsi esecutivamente, il creditore comunque onerato da un'attività intesa a ricercare dove quei beni si trovino. - A questa soluzione, che è stata seguita dal tribunale di 4.3.4. Voghera nella decisione impugnata, la ricorrente ha ritenuto di contrapporre gli argomenti svolti da questa Corte nella sentenza 26 maggio 1994 n. 5183. La Corte - secondo la ricorrente - avrebbe detto che la competenza del tribunale per l'espropriazione di crediti vantati contro un istituto bancario si radica in base al solo fatto che il creditore procedente affermi nell'atto di pignoramento che il debitore ha un credito verso l'istituto bancario e chiami a 25 rendere la dichiarazione di terzo una filiale dell'istituto che ha sede nel circondario del tribunale. Ma la Corte ha detto cosa diversa, in particolare che la dichiarazione resa dal terzo, di non avere mai avuto rapporti di sorta col debitore principale, come non è elemento che basti ad escludere nel terzo la qualità di debitore del debitore così non è elemento che valga per sé ad escludere la competenza del giudice del luogo dove è stato citato tanto ciò è vero, - che la Corte, in quella occasione, si è fatta poi a ricercare se nel processo esecutivo fossero stati introdotti dal debitore elementi atti a fondare l'eccezione di competenza da lui opposta. 4.3.5. - Resterebbe allora da verificare se il tribunale abbia fatto del principio di diritto accolto una applicazione erronea. Orbene, il tribunale ha evidentemente valorizzato quanto aveva dichiarato il - che nessunterzorappresentante comparso per il rapporto il debitore aveva mai avuto con la filiale di Voghera, mentre ne aveva in atto con la filiale di Bergamo della banca. Secondo la ricorrente ciò non sarebbe stato sufficiente ad escludere la competenza del tribunale di Voghera, in assenza di istruttoria sul punto. Ma la questione di competenza va risolta allo stato degli atti (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.). E, in assenza di elementi addotti dal creditore procedente per contrastare quanto risultava dalla dichiarazione resa dal terzo, poteva essere risolta alla stregua di questa. 26 dichiarazione d'incompetenza del tribunale di 4.3.6. - Alla processo esecutivo doveva tuttavia seguire la Voghera per il tribunale competente, non la dichiarazione diindividuazione del nullità del pignoramento. Alla mancata individuazione del giudice competente deve supplire questa Corte, che, svolgendo quanto implicitamente risulta dalla sentenza impugnata, ma d'altro canto applicando gli artt. 19 e 26 del codice, dichiara la alternativa competenza del tribunale di Roma o di Bergamo. 5. - Le conclusioni cui si perviene all'esito dell'esame dei motivi dal secondo al quinto sono le seguenti. بروست La sentenza è cassata senza rinvio nella parte in cui ha dichiarato la nullità del pignoramento, perché l'opposizione, sulla questione di nullità del pignoramento perché notificato da ufficiale giudiziario incompetente, non avrebbe potuto essere proposta (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.). Sulla questione di competenza si deve statuire nel senso che la competenza per il processo di espropriazione forzata spetta alternativamente ai tribunali di Roma o di Bergamo, davanti ai quali il processo potrà essere riassunto.
6. L'ultimo motivo riguarda le spese processuali. Il relativo capo della sentenza subisce però l'effetto che deriva dalle precedenti statuizioni. 7. - Siccome la sentenza impugnata, per una parte, è stata cassata senza rinvio, la Corte ritiene di poter esercitare il potere di provvedere sulle spese, oltre che del giudizio di cassazione, di 27 quelle del giudizio svoltosi davant i al tribunale;
ritiene, altresì, che sussistono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la litispendenza della causa di opposizione all'esecuzione proposta col primo motivo del ricorso davanti al tribunale di Voghera depositato il 2.2.2001 e iscritto al n. 154 del RG. 2001, rispetto alla causa di opposizione a precetto pendente tra la società TI NI e la società Ar MA IN davanti alla sezione di Cassano d'Adda del tribun ale di Milano, iscritta al n. 158300 del RG. 2000; accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa senza rinvio la pronuncia di annullamento del pignoramento, dichiarando assorbiti parte del terzo motivo ed il quarto;
rigetta per resto il terzo e quinto motivo del ricorso e dichiara competente per il processo di espropriazione forzata presso terzi il tribunale di Roma о di Bergamo;
dichiara assorbito il sesto motivo e compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione e di quelle di primo grado. Così deciso il giorno 3 maggio 2002 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. witter. IL DIRETTORE DI CANCELLERIA amo UM IC Depositata in Cancelleria 109 123,11 06 AGO 2002 456572,30 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA UM Cic 201,41 28 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in data 7011. 2002 €20 verscre 2014 4 feur VEGENSOUND/44 ) F0304 b. 11 Dirigente Area Servizi Doussa Maria Grazia FILIPO) Responsabile Servizio Atti Gi ar 0 0 3 DIRONOMA 2