Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 2
Il rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione.
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza costituisce equipollente della comunicazione della sentenza soltanto la sua notificazione e non anche la notizia di essa ottenuta aliunde.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5599 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
GH LI, RE RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORVISIERI 46, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CESARE BIGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OT NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BARTOLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato EDOARDO FORTE, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 14/12/99 e depositata il 28/01/00 (R.G. 2070/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi EN IN e MO RA, autorizzati al sequestro giudiziario di titoli di loro proprietà per lire 1.340.000.000, da essi dati in pegno a RZ IA il 19 gennaio 1989, a garanzia delle obbligazioni assunte con un precedente contratto di rendita vitalizia, e pervenuti, alla morte della RZ, avvenuta il 7 aprile 1989, a TI LA, sedicente erede testamentaria del figlio adottivo e unico erede della RZ, PA IO, a sua volta deceduto il 18 aprile 1990;
convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, la predetta TI, chiedendo la convalida del sequestro e la condanna della convenuta a consegnare loro i titoli già trasferiti alla RZ, nonché, ai sensi dell'art. 2803 C.c., i capitali riscossi alla scadenza e i titoli in cui essi erano stati reimpiegati. La convenuta replicava che il contratto di pegno accedeva a un contratto di rendita vitalizia stipulato il 14 dicembre 1988 tra la RZ e i EN, affetto da nullità per mancanza di alea e altresì perché carente dell'indicazione esatta dell'oggetto. Concludeva perciò chiedendo il rigetto della domanda degli attori, e, in riconvenzionale, instava, tra l'altro, per la nullità del contratto di rendita vitalizia e per l'accertamento che i titoli erano di proprietà di essa TI, quale erede testamentaria del PA, a sua volta erede della RZ.
Il Tribunale, con sentenza del 13 luglio 1998, disponeva la separazione del giudizio sulle domande riconvenzionali svolte dalla TI per l'accertamento della proprietà dei titoli;
dichiarava la nullità del contratto del 14 dicembre 1988; rigettava la domanda degli attori;
dichiarava l'inefficacia del sequestro giudiziario. Con separata ordinanza, col rilievo che quelle domande riconvenzionali presupponevano nella TI la qualità di erede del PA, e altresì che tale qualità era oggetto del giudizio civile n. 1448/90 bis pendente innanzi allo stesso Tribunale, sospendeva il giudizio avente ad oggetto le ridette domande riconvenzionali fino alla definizione dell'altro giudizio.
La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 28 gennaio 2000, ha ritenuto che il rapporto di pregiudizialità investa anche la questione della validità o nullità del contratto di vitalizio e che dunque tale ultima questione, dalla quale dipende il titolo fatto valere dagli attori per domandare la riconsegna dei titoli dati in pegno, non possa essere risolta fino a quando non sia definitivamente accertata la qualità di erede della TI, oggetto di controversia giudiziale. Pertanto, ai sensi dell'art. 295 C.p.c., ha sospeso il giudizio fino alla definizione di quello avente per oggetto l'accertamento se la TI sia l'erede del PA, a sua volta erede della RZ (n. 1448/90 bis). Hanno proposto regolamento di competenza gli appellanti EN e MO. La TI ha depositato una memoria.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato ulteriori difese ai sensi degli artt. 375 u.c. e 378 C.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono un primo profilo di illegittimità dell'ordinanza di sospensione per violazione degli artt. 295 C.p.c. e 2909 C.c., rilevando che la controversia pregiudiziale è stata ravvisata nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano tra la TI (già condannata in sede penale in primo grado per falsità del testamento da lei attribuito a PA IO ) e l'Amministrazione dello Stato, la quale assumerebbe la qualità di erede, ai sensi dell'art. 586 C.c., se fosse definitivamente accertata quella falsità; ossia in un giudizio del quale non sono parti gli attori, la cui sentenza conclusiva pertanto non potrebbe assumere forza di giudicato nel presente.
In secondo luogo contestano il rapporto di pregiudizialità tra le due cause, perché, contrariamente a quanto opinato dalla Corte d'appello, la domanda degli attori di restituzione dei titoli dati in pegno non dipende dalla questione sulla nullità del contratto di vitalizio. Rispetto a detta domanda di restituzione la convenuta TI è in ogni caso passivamente legittimata non soltanto quale sedicente erede, ma anche perché essa è risultata detentrice dei titoli al momento dell'esecuzione del sequestro giudiziario. E pertanto, con la cassazione del provvedimento di sospensione impugnato, non vi è alcuna ragione perché il giudice di secondo grado si astenga ulteriormente dal pronunciare sui motivi di appello e dall'accogliere la domanda di restituzione.
Deducono infine che il provvedimento in esame, sebbene emesso in forma di ordinanza nella parte in cui sospende il processo, ha anche contenuto sostanziale di sentenza non definitiva, "perché la decisione di acquisire l'accertamento della legittimazione della convenuta a porre la questione di nullità del contratto di vitalizio presuppone necessariamente la riforma della sentenza del Tribunale la quale aveva, invece, ritenuto di poter decidere su tale questione". Ed infatti il provvedimento espressamente statuisce che la questione della nullità del contratto di vitalizio "non avrebbe potuto essere risolta fino a quando non fosse stata definitivamente accertata la qualità di erede di LA TI"; e tale critica all'operato del giudice di primo grado "oltrepassa la finalità di motivazione del provvedimento ordinatorio di sospensione ed evidenzia, invece, la necessità logica di un provvedimento con contenuto decisorio e definitivo, come presupposto per la sospensione necessaria non disposta dal giudice di primo grado". Il provvedimento impugnato "doveva pertanto essere emanato nella forma della sentenza non definitiva, della quale ha comunque la sostanza, perché statuisce che il giudice di primo grado non avrebbe potuto considerare sussistente la legittimazione di TI LA a porre la questione di invalidità del contratto di vitalizio, e quindi non avrebbe potuto decidere su tale invalidità".
Conseguentemente i due precedenti motivi di ricorso "non si estendono alle statuizioni che costituiscono sostanziale sentenza non definitiva, in riforma della sentenza appellata".
Qualora però, concludono i ricorrenti, questa Corte ritenesse che la mancanza della forma prescritta (quella della sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279 n. 4 C.p.c.) comporti la nullità o inesistenza di tale statuizione, dovrebbe disporre per la rinnovazione, con le debite forme, di questa parte del provvedimento impugnato, "affinché sia tutelato il diritto degli attori ad ottenere una pronuncia sulla propria domanda di restituzione dei titoli dati in pegno, senza dover attendere che si acquisisca la prova della legittimazione della convenuta a proporre la domanda riconvenzionale di rivendicazione, su cui si fonda la sua eccezione alla domanda degli attori".
Sicché il provvedimento di sospensione andrebbe si cassato, ma "ad eccezione della parte di esso che costituisce sentenza parziale". A sua volta la TI eccepisce "in limine" la tardività del ricorso (notificato il 24 marzo 2000), osservando che il termine per la sua proposizione, ai sensi dell'art. 47 2^ comma C.p.c., decorreva non già dalla comunicazione dell'ordinanza ad opera della cancelleria (23 febbraio 2000), ma bensì dal 9 febbraio 2000, data in cui i ricorrenti presentarono alla Corte d'appello un ricorso per la correzione del provvedimento oggi impugnato, allegando la copia autentica del medesimo, e così dimostrando all'evidenza di averne avuto, a quella data, piena conoscenza, assai prima che avesse luogo il ricordato adempimento di cancelleria.
Questa eccezione è infondata.
È ben noto che, in generale, in materia di impugnazioni, il termine breve di cui all'art. 325 1^ comma C.p.c. decorre, ai sensi dell'art. 326 1^ comma, non già dalla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma dal compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica della stessa, prescritta dall'art. 285 C.p.c.; notifica che non può mai essere sostituita da una diversa notizia che il procuratore o la parte abbia avuto, ancorché in maniera certa, della sentenza (cfr:, da ultimo, Cass. 17 giugno 1997 n. 5421). LA disciplina del regolamento di competenza l'attività acceleratoria e sollecitatoria è costituita da un diverso presupposto formale, vale a dire dalla comunicazione, ad opera della cancelleria, del provvedimento da impugnare, ossia della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza ovvero dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 295 C.p.c., abbia dichiarato la sospensione del processo, anch'essa, dopo la riforma, impugnabile col rimedio in esame, ai sensi del novellato art. 42 C.p.c.; comunicazione che ha luogo con le modalità stabilite dagli artt. 133 2^ comma, 134 2^ comma e 136 C.p.c. Orbene, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, unico equipollente della comunicazione, per giurisprudenza costante di questa Corte, è soltanto la notifica, ad istanza di parte, della sentenza (o dell'ordinanza), e non mai anche la notizia, ottenuta "aliunde", di tale provvedimento (Cass. 29 marzo 1991 n. 3382). Con maggiore aderenza al caso in esame, è stato ritenuto che non sia sufficiente, per il decorso del termine breve d'impugnazione, nemmeno la precedente proposizione di un'istanza di correzione di errore materiale della sentenza (Cass. 28 maggio 1996 n. 4945). Si deve dunque concludere per la tempestività del regolamento, proposto nei trenta giorni dalla comunicazione del 23 febbraio 2000. La TI deduce, incidentalmente nella prima memoria e più diffusamente nella seconda, un'altra ragione di inammissibilità del regolamento, il quale contrasterebbe con le conclusioni assunte dagli appellanti, sia pure in via subordinata, con cui la Corte fu richiesta di "sospendere il giudizio anche sulla domanda degli attori, come già disposto per la domanda riconvenzionale";
conclusioni che non consentirebbero ora ai ricorrenti di chiedere la cassazione dell'ordinanza 28 gennaio 2000, che ha accolto la loro domanda subordinata.
Anche questa eccezione è infondata.
Va in primo luogo rilevato che gli appellanti chiesero in via principale la riforma della sentenza e l'accoglimento di tutte le domande da loro formulate in primo grado;
e, in via subordinata, chiesero alla Corte di "riformare con sentenza parziale la pronuncia di nullità del vitalizio 14 dicembre 1988 (...) e sospendere il giudizio anche sulla domanda degli attori, come già disposto per la domanda riconvenzionale".
Essendo dunque l'istanza di sospensione condizionata alla coeva emissione di una pronuncia non definitiva di merito, che la Corte non ha adottato, ne deriva che, rimasta priva del presupposto della sua efficacia, deve considerarsi "tamquam non esset"; e altresi che non può il provvedimento impugnato reputarsi conforme alla volontà manifestata dagli appellanti.
In conclusione, non si prospetta un difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto non soccombenti, a proporre, avverso detto provvedimento, il regolamento di competenza. Ma l'obiezione decisiva è un'altra.
La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità (art. 295 C.p.c.), rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, dev'essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio, ovvero indipendentemente da un'istanza di parte che, se venga formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso. Occorre, per converso, evitare che, in difetto di quei presupposti, il diritto di azione, costituzionalmente garantito, incorra in un diniego temporaneo di giurisdizione;
onde l'esigenza, altrettanto avvertita, di assicurare il controllo immediato del provvedimento sospensivo, per la tutela di un interesse che trascende quello delle singole parti perché attiene al regolare corso del processo, e che può coincidere anche con l'interesse della parte che, dopo aver sollecitato,. la sospensione, ne contesti, "melius re perpensa", le condizioni legittimatrici.
Di qui la sicura proponibilità del regolamento di competenza avverso l'ordinanza sospensiva del processo anche ad opera della parte che, nel giudizio di merito, abbia ottenuto un provvedimento conforme alle proprie richieste.
Passando finalmente al merito della causa, rilevasi che il ricorso, conformemente alle richieste del P.G., è fondato, sotto il primo profilo.
È pacifico infatti, ed è peraltro attestato dal certificato della cancelleria allegato al ricorso, che il giudizio, ritenuto pregiudiziale, non verte tra le stesse parti del presente giudizio pregiudicato, ma soltanto tra la TI e l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Come insegna la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 C.p.c., impone al giudice la sospensione del processo, non può
configurarsi nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro giudizio, non può, per ciò stesso, costituire il necessario antecedente logico giuridico della relativa decisione (Cass. 4 febbraio 1998 n. 1133; 13 gennaio 1996 n. 250; 26 gennaio 1995 n. 929; 9 dicembre 1988 n. 6676). Ne discende, per ciò solo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Non potendo in questa sede la Cassazione giudicare su altro che non sia, puramente e semplicemente, la legittimità o meno dell'ordinanza di sospensione del processo, per giunta senza essere vincolata alle istanze o alle ragioni esposte dalle parti, restano assorbite le altre questioni sollevate dai ricorrenti, non strettamente funzionali al predetto giudizio e talune palesemente estranee alla tipologia del regolamento di competenza. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
annulla il provvedimento di sospensione del processo emesso dalla Corte d'Appello di Milano il 28 gennaio 2000.
Compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001