CASS
Sentenza 1 dicembre 2010
Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.
Commentari • 3
- 1. Considerazioni sulla configurabilità della fattispecie di cuiMariangela Telesca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2010 (dep. 7 marzo 2011), n. 8832,Marta Borghi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
4 aprile 2011 | Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2010 (dep. 7 marzo 2011), n. 8832, Pres. Calabrese, Rel. Bevere (stalking)
Leggi di più… - 3. Stalking, per il reato bastano due minacce o molestieRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 7 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2010, n. 8832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8832 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento