Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2010, n. 8832
CASS
Sentenza 1 dicembre 2010

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Massime1

Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2010, n. 8832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8832
Data del deposito : 1 dicembre 2010

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