Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2465
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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Per il giudizio di espropriazione forzata di crediti, se il terzo è un'agenzia di un istituto bancario, territorialmente competente, ai sensi degli artt. 19, 26 e 543 cod. proc. civ., è o il giudice del luogo ove l'istituto ha la sede legale, o il giudice del luogo in cui detta agenzia ha in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, pur se il soggetto autorizzato a rendere la relativa dichiarazione non è legittimato a stare in giudizio per il medesimo rapporto, ovvero l'agenzia è priva di rappresentante, perché il terzo rimane estraneo all'esecuzione ed è soltanto strumento necessario per consentire la prosecuzione del procedimento nei confronti del debitore diretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2465
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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