Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
Per il giudizio di espropriazione forzata di crediti, se il terzo è un'agenzia di un istituto bancario, territorialmente competente, ai sensi degli artt. 19, 26 e 543 cod. proc. civ., è o il giudice del luogo ove l'istituto ha la sede legale, o il giudice del luogo in cui detta agenzia ha in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, pur se il soggetto autorizzato a rendere la relativa dichiarazione non è legittimato a stare in giudizio per il medesimo rapporto, ovvero l'agenzia è priva di rappresentante, perché il terzo rimane estraneo all'esecuzione ed è soltanto strumento necessario per consentire la prosecuzione del procedimento nei confronti del debitore diretto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SOVERCHIA SRL, in persona del suo amministratore e legale rappresentante dott. Giovanni VE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CERQUETTI, difeso dagli avvocati GABRIELE COFANELLI, FRANCO FATICHENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASTRA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO F. LA PORTA, difeso dagli avvocati BRUNO TAVARELLI, FRANCA ATTINÀ, GIANCARLO NASCIMBENI, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di CAMERINO, depositata il 17/11/99; RG.67/99, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/10/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che chiede il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
F A T T 0
La s.r.l. TR ha pignorato i crediti vantati dalla propria debitrice, la s.r.l. VE, verso la Banca delle Marche, la Banca popolare di Ancona, la Banca di Roma, la Cassa di Risparmio di Foligno e la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana presso le agenzie dei nominati istituti di credito esistenti in San Severino Marche.
All'udienza fissata a norma dell'art. 543 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione del tribunale di Camerino la società VE ha eccepito - tra l'altro l'incompetenza del detto giudice sotto il profilo che nessuno degli istituti di credito aveva sede nel circondario del tribunale.
Con ordinanza emessa il 17.11.1999 il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza ed assegnato le somme dovute dalla Banca delle Marche e dalla Banca popolare di Ancona.
Avverso tale ordinanza la società VE ha proposto ricorso per regolamento di competenza;
la società TR a presentato memoria difensiva;
il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. DIRITTO
1. Benché la pronuncia sulla competenza sia contenuta nell'ordinanza di distribuzione delle somme pignorate, il ricorso è ammissibile, alla luce del principio, secondo il quale è impugnabile con regolamento di competenza qualsiasi provvedimento del giudice dell'esecuzione che, a prescindere dalla forma assunta, decida anche implicitamente sulla competenza (ex plurimis Cass. 14.8.1998 n. 8053).
2. Deduce la società ricorrente che in tema di espropriazione forzata di crediti la competenza per territorio non si determina in base al foro alternativo previsto dall'art. 19, comma 1, c.p.c. (giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento), bensì in base al foro previsto dallo stesso articolo e comma (giudice del luogo dove la detta persona ha la sede), dovendosi avere riguardo al primo foro nell'ipotesi, in cui la persona giuridica è convenuta, e non pure nell'ipotesi - qui ricorrente - in cui essa sia citata per rendere la dichiarazione di terzo a norma dell'art. 543 c.p.c.; aggiunge che nella specie secondo quanto dichiarato dai direttori delle agenzie degli istituti di credito - non concorre, comunque, la condizione richiesta perché si possa determinare la competenza in base al foro alternativo e, cioè, che si tratti di agenzia, alla quale sia preposto un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Come ricordato dal P.G., la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che nell'espropriazione forzata di crediti, ove il terzo sia un istituto bancario, la competenza per territorio va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo, in cui si trova l'agenzia che ha in carico il rapporto da dichiarare (Cass. 26.5.1994 n. 5180; Cass. 20.11.1995 n. 12016; Cass. 11.6.1998 n. 5822; Cass. 27.7.1999 n. 8152). Il richiamo in senso contrario alla sentenza di questa Corte 12.9.1997, n. 9016, non è pertinente in quanto tale decisione si riferisce alla diversa ipotesi, in cui terzo debitore è l'INPS, e ha inoltre affermato la competenza del giudice della sede territoriale che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando.
Poiché, peraltro, nel rendere la dichiarazione di terzo, i direttori delle agenzie, debitamente autorizzati a tale dichiarazione, hanno altresì affermato che le agenzie stesse sono prive di rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda e siffatte affermazioni valgono da sole a fornire la prova del fatto affermato, diventa attuale la questione, sollevata dalla società ricorrente, se il rappresentante debba essere autorizzato a stare in giudizio o semplicemente a rendere la dichiarazione di terzo.
La questione è stata risolta nel secondo senso - sia pure incidentalmente - dalle sentenze di questa corte 26.5.1994 n. 5180 e 20.11.1995 n. 12016, e tale soluzione va confermata, tenuto conto che il terzo deve rendere soltanto la dichiarazione e non può legittimamente ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, rappresentando soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto (Cass.
2.8.1997 n. 7170). In conclusione, la competenza territoriale per il procedimento di espropriazione forzata di crediti appartiene, ove il terzo sia un istituto di credito, alternativamente al giudice del luogo della sede legale o a quello del luogo, in cui si trova l'agenzia, che ha in carico il rapporto oggetto della dichiarazione ed un rappresentante autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
va dichiarata la competenza del tribunale di Camerino;
le spese vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la competenza del tribunale di Camerino;
condanna la ricorrente alle spese, di L. 115.000=, oltre onorari liquidati in lire 1.200.000. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001