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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa RI ZZ, all'esito della camera di consiglio all'udienza del 19.11.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, come da verbale che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 1246/2024
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe GA e dall'avv. Parte_1
PA GA
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 328 2023 0004954000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2023 0004954000 notificato in data 11/01/2024 con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di € 5.949,35 a titolo di contributi soggettivi IVS di CP_1
coltivatore diretto per l'anno 2022, con somme aggiuntive.
In dettaglio, ha dedotto di essere coltivatore diretto titolare di pensione di vecchiaia categ. VR e di
CP_ aver provveduto, prima di beneficiare del trattamento pensionistico, su apposita richiesta dell'
(articolo 62), a versare ogni eventuale somma a debito per contributi assicurativi;
che a seguito di rituale presentazione agli organi competenti della domanda di cancellazione dagli elenchi dei
è stato cancellato dai citati elenchi a far data dall'01/01/2002 in quanto dal Parte_2
1 dicembre 2001 non si è più dedicato alla manuale ed abituale coltivazione del terreno agricolo;
che la richiesta di cancellazione dell'istante, quale Coltivatore diretto, è scaturita non solo dall'insorgenza di infermità e di malattie che di fatto hanno limitato ed impedito lo svolgimento dell'attività agricola da parte del medesimo ma, soprattutto, dal fatto che il terreno, ormai in stato di abbandono, veniva rilasciato al proprietario;
che il mancato esercizio di attività agricola comporta la cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti ha fatto venir meno ogni obbligo contributivo a carico del ricorrente;
che tale diritto alla cancellazione è stato definitivamente sancito con la sentenza n. 5019/2006, pubblicata in data 05/06/2006, Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di
Giudice del Lavoro, e passata in giudicato, richiamata poi nella successiva sentenza n. 1442/2009, pubblicata il 05/05/2009.
Ha chiesto pertanto, previa sospensione, di dichiarare nullo, inefficace o, comunque, annullare l'opposto avviso, con tutte le conseguenze di legge;
dichiarare non dovuta la somma richiesta di euro 5.949,35 all' , per la sollevata eccezione di giudicato, per l'inesistenza dei requisiti- CP_1
presupposti legali e per mancato esercizio di attività agricola, per decadenza ex art. 25 del D. Lgs n.
46/99, per carenza dei presupposti attinenti la capacità economico-produttiva del fondo e/o del rapporto ettaro-coltura, per inesistenza dell'azienda agricola, per la definitività del diritto di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti con le sentenze predette e passate in giudicato;
dichiarare l'infondatezza e la temerarietà della pretesa creditizia;
condannare l' alle spese, CP_1
diritti ed onorari di causa, con distrazione.
CP_ Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, si è costituito in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, udite le parti come da verbale che precede, all'esito della camera di consiglio la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto i contributi IVS per l'annualità 2022.
Ancora, risulta pacifico dagli atti che il ricorrente è in pensione sin dal 1.4.2003 e che non risulta iscritto agli elenchi dei Coltivatori Diretti sin dal 1.01.2002.
Ciò risulta invero confermato anche da quanto accertato dalle sentenze n. 5019/2006 e n. 1442/2009 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con le quali è stata accertata la cessazione dell'attività agricola da parte del sig. mediante la cancellazione dagli elenchi nominativi dei Parte_1
coltivatori diretti a far data dal 1.1.2002, e dalle sentenze n. 252/2018 e n. 226/2018 di Questo
Tribunale con le quali è stata accertata la qualifica di lavoratore subordinato del ricorrente, e
2 precisamente di bracciante agricolo dei sigg.ri e della signora Persona_1 Persona_2
[...]
Infine, deve osservarsi che con la sentenza n. 4412/2022 nonché la sentenza n. 2587/2023 con la quale lo scrivente giudice ha annullato l'avviso di addebito n. 32820160004239744000 e l'avviso di addebito n. 02820160025238446000 nonchè la intimazione di pagamento n. 028 2018
9006469988000 avente ad oggetto le annualità dal 2009 al 2015, per le medesime ragioni.
Pertanto, ritenuta non provata per quanto esposto l'attività di coltivatore diretto del ricorrente,
l'avviso di addebito n.32820230004954000 oggetto della presente Parte_1
impugnazione deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
RI ZZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 328 2023 0004954000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Aversa, 19.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa RI ZZ
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa RI ZZ, all'esito della camera di consiglio all'udienza del 19.11.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, come da verbale che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 1246/2024
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe GA e dall'avv. Parte_1
PA GA
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 328 2023 0004954000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2023 0004954000 notificato in data 11/01/2024 con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di € 5.949,35 a titolo di contributi soggettivi IVS di CP_1
coltivatore diretto per l'anno 2022, con somme aggiuntive.
In dettaglio, ha dedotto di essere coltivatore diretto titolare di pensione di vecchiaia categ. VR e di
CP_ aver provveduto, prima di beneficiare del trattamento pensionistico, su apposita richiesta dell'
(articolo 62), a versare ogni eventuale somma a debito per contributi assicurativi;
che a seguito di rituale presentazione agli organi competenti della domanda di cancellazione dagli elenchi dei
è stato cancellato dai citati elenchi a far data dall'01/01/2002 in quanto dal Parte_2
1 dicembre 2001 non si è più dedicato alla manuale ed abituale coltivazione del terreno agricolo;
che la richiesta di cancellazione dell'istante, quale Coltivatore diretto, è scaturita non solo dall'insorgenza di infermità e di malattie che di fatto hanno limitato ed impedito lo svolgimento dell'attività agricola da parte del medesimo ma, soprattutto, dal fatto che il terreno, ormai in stato di abbandono, veniva rilasciato al proprietario;
che il mancato esercizio di attività agricola comporta la cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti ha fatto venir meno ogni obbligo contributivo a carico del ricorrente;
che tale diritto alla cancellazione è stato definitivamente sancito con la sentenza n. 5019/2006, pubblicata in data 05/06/2006, Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di
Giudice del Lavoro, e passata in giudicato, richiamata poi nella successiva sentenza n. 1442/2009, pubblicata il 05/05/2009.
Ha chiesto pertanto, previa sospensione, di dichiarare nullo, inefficace o, comunque, annullare l'opposto avviso, con tutte le conseguenze di legge;
dichiarare non dovuta la somma richiesta di euro 5.949,35 all' , per la sollevata eccezione di giudicato, per l'inesistenza dei requisiti- CP_1
presupposti legali e per mancato esercizio di attività agricola, per decadenza ex art. 25 del D. Lgs n.
46/99, per carenza dei presupposti attinenti la capacità economico-produttiva del fondo e/o del rapporto ettaro-coltura, per inesistenza dell'azienda agricola, per la definitività del diritto di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti con le sentenze predette e passate in giudicato;
dichiarare l'infondatezza e la temerarietà della pretesa creditizia;
condannare l' alle spese, CP_1
diritti ed onorari di causa, con distrazione.
CP_ Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, si è costituito in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, udite le parti come da verbale che precede, all'esito della camera di consiglio la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto i contributi IVS per l'annualità 2022.
Ancora, risulta pacifico dagli atti che il ricorrente è in pensione sin dal 1.4.2003 e che non risulta iscritto agli elenchi dei Coltivatori Diretti sin dal 1.01.2002.
Ciò risulta invero confermato anche da quanto accertato dalle sentenze n. 5019/2006 e n. 1442/2009 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con le quali è stata accertata la cessazione dell'attività agricola da parte del sig. mediante la cancellazione dagli elenchi nominativi dei Parte_1
coltivatori diretti a far data dal 1.1.2002, e dalle sentenze n. 252/2018 e n. 226/2018 di Questo
Tribunale con le quali è stata accertata la qualifica di lavoratore subordinato del ricorrente, e
2 precisamente di bracciante agricolo dei sigg.ri e della signora Persona_1 Persona_2
[...]
Infine, deve osservarsi che con la sentenza n. 4412/2022 nonché la sentenza n. 2587/2023 con la quale lo scrivente giudice ha annullato l'avviso di addebito n. 32820160004239744000 e l'avviso di addebito n. 02820160025238446000 nonchè la intimazione di pagamento n. 028 2018
9006469988000 avente ad oggetto le annualità dal 2009 al 2015, per le medesime ragioni.
Pertanto, ritenuta non provata per quanto esposto l'attività di coltivatore diretto del ricorrente,
l'avviso di addebito n.32820230004954000 oggetto della presente Parte_1
impugnazione deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
RI ZZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 328 2023 0004954000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Aversa, 19.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
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