Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10407 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM0 40ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 20267/98 - Rel. Consigliere Cron Dott. Alfredo MENSITIERI .23023 Consigliere Rep. 3495 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Giovanna SCHERILLO -Consigliere Ud. 11/04/01 Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ---- ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA BENCINI MAURIZIO, elettivamente , VIA MONTE ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, difeso dall'avvocato GENTILESCHI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NUNZIO, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente IL SOLE 24 ORE - dal Sig. per diritti L. 3005
contro
-3.0 LUG 2001 AP LD;
IL CANCELLIERE - intimato avversO la sentenza n. 356/98 del Tribunale di PRATO, CANCELLERIA depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 DE345051 Consigliere Dott. Alfredo 637 udienza del 11/04/01 dal -1- MENSITIERI;
udito il P.M. Generale Dott. decisione della in persona del Sostituto Procuratore Ennio Attilio SEPE che si rimette alla Corte. t u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LD RA proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Prato, avversO la sentenza 10.11.94 con la quale il ET di quella città aveva respinto l'opposizione da lui spiegata contro un decreto ingiuntivo portante condanna al pagamento di prestazioni professionali in favore del geometra UR BE. Lamentava l'appellante che il primo giudice da un lato aveva ritenuto dovuta la somma oggetto del procedimento monitorio nonostante la produzione di una quietanza di pagamento, dall'altro aveva considerato l'attività prestata dal geometra e non retribuita come di tipo diverso da quella cui si riferiva la fattura quietanzata. Asseriva inoltre che il ET non avrebbe dovuto ritenere su di lui gravante l'onere del pagamento delle prestazioni. Censurava ancora: la mancata ammissione delle prove orali, l'affermazione contenuta in sent enza che il progetto di cui alla notula non era stato contestato nel “quantum"; infine il riconoscimento del diritto al maggior danno. Costituitosi, l'appellato chiedeva il rigetto dell'avverso gravame. Con sentenza 3/16.6.98 il Tribunale, in accoglimento dell'impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il BE alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione UR BE sulla base di un unico motivo. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in н riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione delle norme in tema di о contratti e di autonomia contrattuale nonché di onere della prova ed altresì omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punto decisivo e della controversia. Rileva il ricorrente che il Tribunale, travisando i fatti, aveva ritenuto che la fattura n. 91 del 19.12.1987 (intestata all'Immobiliare EN) comprendesse anche le prestazioni che egli avrebbe compiuto 5 6 anni dopo, - a seguito della richiesta di integrazione del Comune di Vaiano pervenuto nel 1991 e quindi aveva stabilito che i compensi ivi indicati comprendessero anche quelli 4 per le future prestazioni. Ma la fattura 91/87 non poteva certamente riguardare, ad avviso del BE, prestazioni future che le parti interessate neanche conoscevano (o potevano conoscere) affidabili d'altronde ad un tecnico da lui diverso o dal predetto eseguibili. In sostanza, l'interpretazione della notula effettuata dal giudice del gravame di merito come era priva di riscontri obiettivi, pienamente smentita dalle risultanze processuali e quindi а carente di ogni motivazione sì da poter essere н considerata un postulato indimostrato. о La doglianza non può essere accolta. - Il geometra BE, facente parte dello studio tecnico LO, aveva svolto attività professionale relativa ad immobili ubicati nel Comune di Vaiano, espletando in particolare pratiche concernenti una domanda di sanatoria edilizia di cui alla Legge n. 47/85 presentata alla predetta Amministrazione il 30 settembre 1986. -Per tali prestazioni era stata emess a la parcella n. 91 del 19.12.1987 a carico dell'Immobiliare EN srl, acquirente dei detti immobili, società della quale era legale rappresentante il RA LD.
5 -La parcella in questione, allegata in copia agli atti del giudizio, e regolarmente saldata, riportava testualmente nell'indicazione dello oggetto: pratiche per condono edilizio e relazioni per atti di compravendita e mutui. - In data 7 maggio 1991 il Comune di Vaiano aveva inviato al RA con lettera raccomandata una richiesta di integrazioni all'istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 L. n. 47/85 del 30.9.86 e nel testo di tale missiva si f u leggeva che l'Ufficio Tecnico Comunale, nell'esaminare l'istanza, aveva rilevato che alla A non era statastessa allegata alcuna documentazione. Ciò posto ha affermato il giudice del gravame di merito che risultando dal tenore della raccomandata del 7.5.91 che le domande già inoltrate all'Amministrazione non erano supportate da alcun corredo documentale, presentandosi pertanto assolutamente inidonee di per sé а conseguire il risultato proposto, era ovvio considerare che la notula n. 91/87, avente ad oggetto le attività necessarie per la regolarizzazione edilizia degli immobili, comprendesse anche le successive integrazioni 6 sollecitate con la richiamata missiva. Tal che, essendosi già provveduto al saldo della parcella, 109T 250.000 456T 10000 nessuna ulteriore somma poteva esser richiesta in TOT 290.000 via monitoria per prestazioni professionali successive, necessariamente svolte а completamento di una attività altrimenti inidonea al corretto svolgimento dell'incarico conferito al professionista. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni f costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla l riferibilità della parcella in discorso anche alla A successiva necessitata attività svolta dal BE Su sollecitazione del Comune di Vaiano, non solo dacompleto ed esauriente, ma altresì sorretto motivazione adeguata, esente da vizi logici come da errori giuridici, e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione dell'intimato. и A I
P.Q.M.
т R E L е L E La Corte, rigetta il ricorso. 2 C л N E a G A 1 i R C n 0 U E a Roma 11.4.2001. 7/ дерево Жецовний явеция N I L I L 2 O L 0 T E A IL CANCELIERE C1 C c T 3 I s N S e A Francesco Catania O c 7 a P n C a E m r L D o I F R