Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di installazione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, rientra nella nozione di "premio" di cui all'art.110, comma settimo lett. a), Tulps, tale da consentire di qualificare come leciti gli apparecchi e congegni suddetti, l'erogazione, immediatamente dopo la conclusione della partita, di un pacchetto di sigarette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2007, n. 45234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45234 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. AMEDEO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02477
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 020658/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AL IM N. IL 27/07/1972;
avverso SENTENZA del 16/10/2006 TRIB. SEZ. DIST. di MAZARA DEL VALLO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per dichiara manifestata infondata la questione di legittimità costituzionale. Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16 ottobre 2006, il Tribunale di Marsala - sezione distaccata di Mazara del Vallo - ha condannato IM La AL alla pena di Euro 4000,00 di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9 e successive modifiche, per avere consentito nel proprio esercizio aperto al pubblico in Mazara del Vallo, corso A. Diaz n. 10 (bar e sala giochi), l'uso di due apparecchi di intrattenimento in maniera difforme a quanto prescritto dal comma 7, lett. a), citato articolo. Come accertato il 17 agosto 2004.
Con atto di appello, qualificabile, alla stregua di quanto stabilito all'art. 593 c.p.p., comma 3 e art. 568 c.p.p., comma 5, come ricorso per cassazione e quindi pervenuto a questa Corte ai sensi dell'ultima parte dell'articolo da ultimo citato, l'imputato censura, a mezzo del proprio difensore, la predetta sentenza, deducendo:
1 - l'inosservanza della norma incriminatrice: il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del reato, in quanto uno dei due apparecchi era munito di un lettore di banconote di piccolo taglio che consentiva l'accredito di più partite, ciascuna del costo di 50 centesimi di Euro;
l'altro consentiva in caso si vincita un premio consistente in un pacchetto di sigarette.
In proposito il ricorrente obietta che la legge indica un Euro come valore massimo di attivazione per ciascuna partita, ma non vieta l'attivazione contemporanea di più partite mediante l'introduzione di banconote.
Quanto al secondo apparecchio, l'imputato rileva che anche il premio di un pacchetto di sigarette può essere ricondotto alla definizione legislativa, che si esprime in termini di "prodotti piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita".
2 - in via subordinata, l'illegittimità costituzionale della L. n.266 del 2005, art. 1, comma 547 per contrasto con l'art. 3 e 27 Cost.
e conseguentemente l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, eventualmente previa valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, con rinvio degli atti alla Corte Costituzionale.
Va preliminarmente ribadita l'attuale vigenza della disciplina di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547, anche a seguito della riscrittura del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 ad opera della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 86. La L. del 2005, con l'art. 1, commi da 540 a 546, aveva infatti rimodellato l'art. 110 cit., comma 9 destinandolo a regolamentare l'attivazione e la gestione dei soli giochi leciti indicati dai commi 6 e 7 e introducendo sanzioni amministrative per il caso di violazione di tali regole, mentre la sanzionabilità dei giochi d'azzardo indicati all'art. 110, commi 4 e 5 era stata ricondotta esclusivamente alle norme codicistiche in materia di gioco d'azzardo. Con la L. n. 266, art. 1, comma 547, aveva poi inteso regolamentare gli effetti della riforma nel tempo, col sancire il principio della ultrattività delle disposizioni penali in precedenza contenute nell'art. 110, comma 9, T.U. citato (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Data pertanto la piena autonomia di quest'ultima disposizione rispetto alla riforma, la (del resto molto parziale) riscrittura del comma 9 operata dalla L. n. 296 del 2006 non ha in alcun modo inciso sulla persistenza della disciplina di cui alla L. del 2005, art. 1, comma 547 (sull'argomento, cfr., recentemente, Cass. 2 maggio 2007 n. 16599). Di tale disciplina della ultrattività delle disposizioni penali precedenti il 1 gennaio 2006 il ricorrente sospetta la illegittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento tra chi aveva consentito l'uso di apparecchi irregolari rispetto a quanto indicato all'art. 11, comma 7, lett. a) prima del 1 gennaio 2006 e chi ha posto in essere la medesima condotta dopo tale data e per violazione dell'art. 27 Cost.. La questione, proposta anche avanti al giudice di merito, che l'ha ritenuta manifestamente infondata con articolate argomentazioni, è stata esaminata anche da questa Corte (cfr, Cass. 12 luglio 2006 n. 24059, citata anche dal ricorrente), che ha al riguardo ribadito il rilievo, costante nella giurisprudenza anche della Corte Costituzionale, dell'assenza di costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p., comma 2 e affermato che il fatto che si applichi una sanzione diversa a seconda del tempo in cui la violazione è stata commessa non è di per sè idoneo a configurare un dubbio di contrasto con il principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento, anche secondo la giurisprudenza costituzionale fino ad allora costante. Successivamente a tale pronuncia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 novembre 2006 n. 393 ha in qualche modo rivisitato il tema, anche alla luce del grado di protezione accordato al principio di retroattività della lex mitior dal diritto internazionale convenzionale e da quello comunitario, affermando che "il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo".
Alle considerazioni svolte va peraltro aggiunto che il comportamento contestato al ricorrente sulla base della normativa precedente al 1 gennaio 2006 è tuttora considerato dal legislatore un comportamento illegittimo, che pertanto è interesse della collettività in qualche modo sanzionare.
Sanzione che, come rilevato anche dal giudice di merito, non potrebbe essere quella amministrativa prevista dalla legge del dicembre 2005, data la regola della irretroattività di questa, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.
La scelta legislativa operata al riguardo e relativa alla ultrattività della disciplina precedente più grave rispetto alla possibile deroga al principio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, appare infine ragionevolmente ricollegabile alla ritenuta marginalità rispetto al passato del fenomeno elusivo della regolamentazione successiva al 1 gennaio 2006, in ragione delle diverse modalità operative stabilite per i gestori delle macchine in questione dalla L. n. 266 del 2005 e pertanto è dovuta anche ad un mutamento dello stato di fatto e in coerenza col grado dei valori della convivenza espresso dalle norme penali.
Sulla base delle considerazioni svolte, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta. Ritenuta pertanto applicabile al caso in esame la disciplina previgente alla riforma del T.U.L.P.S. ad opera della L. n. 266 del 2005, art. 110, comma 9, nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Non sono fondate le censure svolte con riguardo alla prima delle due macchine sequestrate (apparecchio B00012380JW denominato MEGA CRANE), nella quale il costo della singola partita era di Euro 0,50, ma in essa era possibile inserire anche banconote, con conseguente accredito di un numero di partite corrispondenti al valore della banconota.
La norma applicabile stabilisce infatti che le macchine regolari sono soltanto quelle "attivabili con l'introduzione di monete metalliche", evidentemente allo scopo di contenere in qualche modo l'abuso del gioco da parte del singolo cliente, scopo che la possibilità di introdurre banconote, tutte di valore superiore alle monete metalliche, evidentemente frustrerebbe.
Appare invece fondata la censura relativa all'altra macchina, attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche di Euro 0,50 ed erogante, al raggiungimento di un determinato punteggio, premi costituiti esclusivamente da pacchetti di sigarette da 20 del Monopolio di Stato, del valore quindi di 3-4 Euro.
Trattasi di premi che, in conformità a quanto dispone la norma, sono erogati direttamente dalla macchina immediatamente dopo la conclusione della partita, dei quali non è prevista la conversione in denaro o lo scambio con premi di diversa specie ed il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita, anzi è notevolmente inferiore a tale soglia.
Essendo in tal modo assicurato lo scopo perseguito dalla norma di non favorire l'impiego di tali giochi con l'attribuzione di premi di un certo valore, convertibili o scambiabili, anche il pacchetto di sigarette può essere ricondotto, con interpretazione estensiva in bonam partem, all'ipotesi di premio consentita dalla legge. Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla parte della condotta relativa alla macchina che eroga premi costituiti da pacchetti di sigarette. L'annullamento viene pronunciato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), potendo questa Corte provvedere direttamente a dimezzare la pena originariamente inflitta all'imputato per le due macchine da intrattenimento.
La relativa declaratoria non estingue peraltro le statuizioni relative alla confisca del primo apparecchio in sequestro (n. B00012380JW denominato MEGA CRANE), ritenuto irregolare a norma dell'art. 110, comma 7, lett. a), T.U.L.P.S..
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte della condotta descritta in motivazione, riducendo la pena ad Euro 2000,00 di ammenda. Con conferma della confisca dell'apparecchio MEGA CRANE. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007