Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di una misura cautelare personale coercitiva, il tribunale del riesame può disporre per il deposito del provvedimento, nei casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni, un termine superiore ai trenta giorni indicati nell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen, ma, comunque, non superiore a quello di quarantacinque giorni dalla decisione, secondo quanto previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio diElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, la decisione del Riesame si deposita in trenta giorniAvv. Marco La Grotta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2016, n. 18571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18571 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
18 5 7 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA CARLO ZAZA Dott. N.31 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 47981/2015 Dott. NI SETTEMBRE Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI UC NI N. IL 07/03/1962 avverso la sentenza n. 4921/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 17/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gebrick henolle, in quall he comelu no ith del cow , & quen he couchin Udit il difenson Avv. Antun frop 11.ри 1200од жено мерного ogtments Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12/10/2013, il G.i.p. del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere ad IO Di IO, indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di impiego del denaro di provenienza delittuosa in attività economiche inerenti il settore della gestione di impianti stradali di distribuzione di carburante con annesse aree di ristoro e di attribuzione fittizia di valori, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991 (capo 27) e del reato di attribuzione fittizia di valori, ai sensi dell'art. 12- quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con I. n. 356 del 1992 (capo 28). Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell'indagato il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10/02/2014, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 cit., sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con le relative prescrizioni.
2. Con sentenza n. 5649 del 10/10/2014 - 06/02/2015 questa Corte, chiamata a decidere sui ricorsi proposti dal Pubblico Ministero e nell'interesse dell'indagato, in accoglimento del ricorso del primo, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, rigettando il ricorso del Di IO. In particolare, la Corte ha rilevato: a) che la statuizione di esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale era diretta conseguenza della ritenuta inidoneità del quadro indiziario relativo all'ipotizzata partecipazione di IR Di IO, fratello dell'indagato, al sodalizio camorristico denominato clan TI;
b) che IR Di IO era stato anche ritenuto promotore ed organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 27), ascritto al fratello IO;
c) che la stessa Corte di legittimità aveva però accolto il ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che aveva appunto escluso la sussistenza di una valida piattaforma indiziaria a sostegno della ritenuta partecipazione di Di IO IR alla consorteria di tipo mafioso (capo A dell'incolpazione provvisoria); d) che, pertanto, alla luce di quest'ultima decisione, si imponeva una rivalutazione delle emergenze in relazione all'indicata circostanza aggravante.
3. Con ordinanza del 10/04/2015, il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza genetica, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
4. Con sentenza n. 35942 del 14/07/2015 questa Corte ha annullato con rinvio anche quest'ultima ordinanza, rilevando che il Tribunale del riesame si era limitato ad indicare gli elementi indiziari indicati nel titolo genetico, senza sottoporli a vaglio critico e ignorando totalmente i rilievi difensivi contenuti delle due memorie depositate in data 11/03/2015 e 01/04/2015 e, in definitiva, eludendo il metodo necessariamente dialettico di formazione di convincimento del giudice e il principio interpretativo enunciato dalla prima sentenza di annullamento con rinvio, che postulava una valutazione integrata degli indizi.
5. Con ordinanza del 17/09/10/2015, il Tribunale di Napoli ha riformato l'ordinanza genetica solo in punto di misura cautelare applicata, sostituendo la custodia carceraria con gli arresti domiciliari.
2. Nell'interesse del Di IO è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con un primo motivo, indicato con il numero d'ordine 2, si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991. In particolare, nel ricorso, con il quale si svolgono unitarie considerazioni anche in relazione alla posizione di GE Di IO, fratello di IO e destinatario di altra decisione del Tribunale del riesame in sede di rinvio, si rileva: a) che la gravità indiziaria a carico dei due fratelli Di IO si realizza attraverso un processo osmotico di trasmigrazione degli elementi a carico del fratello IR, che consente di giustificare, nell'ordinanza impugnata, la genericità delle chiamate in reità che riguardano il ricorrente e l'inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboratori di giustizia;
b) che il Tribunale di Napoli, eludendo le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, aveva finito per riproporre le argomentazioni già censurate da questa Corte;
c) che, del resto, anche gli apporti dei più recenti collaboratori di giustizia (GI De RO e RO De RO) investono la posizione di IR Di IO e non anche dei sui fratelli IO e GE.
2.2. Con il secondo motivo, indicato con il numero 3, si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rilevando: a) che il Tribunale, nel valutare le dichiarazioni rese da RO De RO, in parte apprese de relato, in parte frutto di voci correnti (con conseguente violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen.), in parte ancora scaturenti da una previa lettura degli atti, non aveva considerato che lo stesso padre del collaboratore, GI, ne aveva smentito la credibilità, affermando che il figlio non frequentava "questa gente del clan"; b) che peraltro il padre non aveva confermato il ruolo che il figlio si era attribuito nel sodalizio criminoso o nel favoreggiamento della latitanza di AT TI;
c) che era contraddittorio, per un verso, attribuire credibilità alle affermazione di RO De RO, quanto al fatto che nel quartiere si sapeva del ruolo di IR Di IO come fiduciario di 2 RD TI, e per altro verso, spiegare il fatto che altro collaboratore, IR De IS, non sapesse nulla di IR Di IO con il fatto che quest'ultimo, quale volto imprenditoriale del clan, dovesse rimanere nell'ombra; d) che, peraltro, quest'ultima indicazione contrastava con il fatto che, secondo i De RO, IR Di IO avrebbe partecipato ad un'attività estorsiva, avrebbe gestito un'attività di ricettazione di gioielli e preziosi e avrebbe ordinato una truffa, peraltro priva di riscontri, con alcuni gioiellieri;
e) che, in definitiva, non era comprensibile che uno degli esponenti apicali del clan, come il Di IO, potesse essere sconosciuto ad affiliati di lungo corso, come il De IS e noto ai giovanissimi collaboratori, CE De EO e RO De RO;
f) che, peraltro, l'ordinanza impugnata non aveva adeguatamente spiegato per quali ragioni l'assenza di contatti dei Di IO con altri affiliati del clan, che nel provvedimento del 10/02/2014 aveva rafforzato la conclusione della mancanza di un'adeguata piattaforma indiziaria, era divenuta un elemento neutro;
g) che la menzione di IO e GE Di IO, da parte dei collaboratori De EO e RO De RO, era del tutto generica, in quanto indicava una subalternità al fratello IR, al quale trasmettevano messaggi e comunicazioni, ma non dimostrava la consapevolezza da parte dei primi in ordine ai rapporti intrattenuti da IR Di IO e alle sue attività; h) che neppure era stato spiegato il recupero delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AI, in precedenza ritenuto inattendibile dallo stesso Tribunale e che, comunque, non si occupava di IO e di GE Di IO. Il ricorso, infine: a) ripropone le critiche alle dichiarazioni dei collaboratori De EO, AI e De IS, già contenute nel secondo ricorso a questa Corte e nelle memorie datate 11/03/2015 e 01/04/2015; b) aggiunge che con mere formule di stile il Tribunale ha affrontato il tema della credibilità soggettiva dei collaboratori, trascurando, quanto al De EO, il significato della sua ritenuta inattendibilità, da parte della Corte d' Assise di Napoli, in relazione alla of ricostruzione di un delitto di omicidio, e, quanto ai De RO, la riconosciuta esistenza di un debito ingente nei confronti di IR Di IO;
c) contesta, alla luce delle consulenze tecniche redatte dal dott. Vignone, la presunta impossidenza dei fratelli Di IO, all'epoca dell'acquisizione dell'area di servizio della Esso, cd. IL (vicenda per la quale IO e GE Di IO erano stati assolti dal reato di estorsione in danno del precedente gestore), rammentando la produzione documentale delle denunce di furti e rapine avvenute nella medesima area di servizio o in altre affidate in gestione ai ricorrenti, indicative dell'assenza di protezione da parte del clan. 3. È stata depositata memoria contenente motivi nuovi nell'interesse del ricorrente, con la quale si sottolinea che questa Corte, con sentenza del 3 09/09/2015 aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 10/04/2015, concernente la posizione di IR Di IO. Considerato in diritto 1. Preliminarmente ritiene il Collegio di esaminare la questione della possibilità che il Tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio, disponga, come avvenuto nel caso di specie, per il deposito dell'ordinanza, un termine superiore ai trenta giorni indicati dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., ma comunque non superiore ai quarantacinque giorni, alla stregua del comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. In effetti, mentre l'art. 309, comma 10, del codice di rito contempla espressamente tale possibilità, per il caso in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli "arrestati" o la gravità delle imputazioni, il successivo art. 311, comma 5-bis, si limita a prevedere che il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e provvede al deposito dell'ordinanza entro trenta giorni dalla decisione. A siffatto quesito si ritiene di dare risposta positiva. La differente formulazione delle due norme, ove letteralmente intesa, potrebbe orientare verso la conclusione che, in sede di rinvio, il tribunale non potrebbe avvalersi della possibilità indicata nell'art. 309, comma 10. E, tuttavia, occorre considerare che il comma 5-bis dell'art. 311 del codice di rito, introdotto dall'art. 13 della I. n. 47 del 2015, ha la limitata funzione di equiparare la disciplina del procedimento a seguito di rinvio a quella ordinaria, laddove sino alla riforma si riteneva, diversamente, che nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza de libertate pronunciata dal - Tribunale del riesame non fosse applicabile la disciplina dei termini prevista dall'art. 309 cod. proc. pen. per il giudizio di riesame, bensì quella dettata dall'art. 127 cod. proc. pen. (v., ad es., Sez. 6, n. 22310 del 29/05/2006, Spagnulo, Rv. 234736). Nella motivazione di quest'ultima decisione, si chiarisce, infatti, "che il principio del diverso regime dei termini del provvedimento emesso in sede di riesame a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione si ricava dalla sentenza Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204463, pronuncia che, pur non affrontando la questione del termine di comparizione bensì dei termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9 nella materia delle misure cautelari personali, ha affermato la mancanza di perentorietà dei termini stessi. La giustificazione di tale asserto è basata sulla differenza tra l'urgenza di provvedere con estrema rapidità nel caso di riesame successivo all'ordinanza impositiva della misura, incidendo il provvedimento sul bene della libertà e imponendosi, per tale motivo, una necessità di concentrazione dei tempi del procedimento relativo, e il diverso 4 grado di speditezza che è richiesto nel giudizio di rinvio, allorché sul provvedimento de libertate si è già pronunciato il Tribunale in sede di riesame, ipotesi in cui si è già avuto in due diversi gradi di giurisdizione una prima valutazione sul provvedimento coercitivo". Nel mutato contesto normativo, deve, pertanto, ritenersi che il legislatore abbia inteso perseguire il fine della equiparazione della disciplina del procedimento di riesame, anche quando esso segue ad una sentenza di annullamento con rinvio. E tale finalità rimarrebbe pregiudicata dalla mancata applicazione del comma 10 dell'art. 309 sopra menzionato. In effetti, non è dato ravvisare alcun motivo per operare una distinzione, anche perché a seguito dell'annullamento con rinvio non si realizza un giudizio chiuso e limitato alle precedenti acquisizioni. In materia di riesame delle misure cautelari, infatti, giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è certo vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte;
e tuttavia, resta salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (v., ad es., Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, Uni Land S.p.a., Rv. 261611), con la conseguenza che non si giustifica neppure astrattamente una presunzione di maggiore semplicità nella redazione del provvedimento.
2. Ciò posto, i due motivi del ricorso possono, per ragioni di ordine logico, essere esaminati congiuntamente. Essi sono, nel loro complesso, infondati. Al riguardo, occorre premettere che, per effetto del rigetto dell'originario ricorso proposto da IO Di IO, si discute esclusivamente della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991, contestata, nel capo provvisorio di imputazione, sotto il duplice profilo dell'agevolazione dell'attività dell'associazione camorristica denominata clan TI e dell'utilizzazione della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza dei fratelli IR e GE di IO a siffatta associazione camorristica. Rispetto alla specifica posizione del ricorrente, allora, la denunciata trasmigrazione dei dati probatori concernenti il fratello IR certamente - irrilevante quanto alla sussistenza della gravità del quadro indiziario rispetto ai reati contestati, ormai fuori discussione per via del rigetto del ricorso originario assume significato, ai fini della ricostruzione del contesto associativo mafioso in relazione al quale si concreta la circostanza aggravante della quale si discute. 5 Ma in tale prospettiva non si coglie alcun vizio logico nella correlazione operata dall'ordinanza impugnata, sul piano oggettivo e soggettivo, tra la posizione ricoperta nell'associazione mafiosa TI dai fratelli IR e GE Di IO e quella del ricorrente. Al riguardo, va infatti ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258581). Ne discende che del tutto ragionevolmente il Tribunale ha valorizzato l'esistenza di rapporti tra IR Di IO e il capo clan AR TI e la stabile attività svolta dal primo nell'organizzazione diretta dal secondo per fondare il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante in esame. In tal modo circoscritto il significato del percorso argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata, va quindi osservato che il rilievo della seconda sentenza di annullamento con rinvio sopra ricordata si coglie proprio nella necessità della valutazione critica ed unitaria degli elementi indiziari raccolti e nel confronto dialettico con i rilievi difensivi particolarmente esposti nelle memorie datate 11/03/2015 e 01/04/2015. Deve aggiungersi sin da ora che, sia pure con una maggiore ampiezza di motivazione, nella stessa direzione si muove la sentenza n. 49874 del 09/09/2015, con la quale la I sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza del 10/04/2015 del Tribunale di Napoli concernente IR Di IO. E tuttavia nell'ordinanza impugnata tali criticità sono affrontate analiticamente, con la conseguenza che neppure può attribuirsi alla più recente sentenza n. 49874 del 2015 cit. il rilievo di privare le considerazioni del Tribunale di Napoli di un fondamentale caposaldo argomentativo. Sempre sul piano metodologico, va poi considerato che le critiche alle diverse valutazioni espresse nel tempo dal Tribunale sul significato indiziario di alcuni elementi omettono di considerare che, nel caso di specie, sono intervenute pronunce di annullamento con rinvio che hanno censurato essenzialmente vizi motivazionali, con la conseguenza che rientra nella logica del sistema il verificarsi di una diversità di apprezzamenti. Il punto è piuttosto confrontarsi con la tenuta logica degli stessi anche alla luce delle diverse conclusioni raggiunte in altri provvedimenti. E in questa prospettiva, si osserva che le critiche del ricorrente non riescono a dimostrare una illogicità dei rilievi svolti nell'ordinanza impugnata, in quanto il 6 Tribunale: a) esprime una puntuale valutazione dell'attendibilità del collaboratore RO De RO, rimasta in sospeso nel provvedimento annullato con la sentenza n. 35942 del 2015 cit.; b) valorizza i profili di novità delle dichiarazioni, in tal modo superando le censure derivanti dalla conoscenza degli atti del procedimento;
c) riporta una considerazione del padre del collaboratore di giustizia, che inficia il fondamento della doglianza difensiva ruotante attorno al ruolo concreto del collaboratore, dal momento che è proprio il padre GI ad ammettere che "è vero che io non stavo sempre appresso a lui", in tal modo rendendo fragile il convincimento in precedenza espresso sulla sostanziale estraneità del figlio al clan. Si osserva inoltre: a) che, da un punto di vista logico, non esiste alcuna incompatibilità tra la generale scelta di IR Di IO di svolgere, con la maggiore discrezione possibile, il ruolo di investitore di risorse del clan e la circostanza che, nell'ambiente criminale, tale contributo partecipativo anche se non il Di IO personalmente - fosse noto;
b) che, d'altra parte, anche il coinvolgimento occasionale in diverse attività delittuose non poteva comportare l'universale conoscenza di IR Di IO da parte di chi, per il fatto di svolgere compiti meramente esecutivi e marginali, del tutto ragionevolmente poteva ignorare il ruolo di sodali ai quali era attribuito il compito cruciale di investire le risorse del clan;
c) che proprio tale inquadramento rende razionale il rilievo recessivo attribuito dall'ordinanza impugnata all'assenza di contatti dei Di IO con altri affiliati del clan;
d) che la trasmissione da parte di IO e GE Di IO di messaggi al fratello, non indica, alla stregua delle dichiarazioni valorizzate dal Tribunale di Napoli, una generica subalternità al fratello IR, giacché le comunicazione avevano ad oggetto "imbasciate per AT TI o da AT TI per questioni di affari di soldi e di investimenti del clan"; e) che in tale contesto l'apporto del collaboratore di giustizia AI risulta del tutto marginale;
f) che, a fronte della puntuale disamina delle critiche д prospettate dalla difesa nelle memorie depositate nonché degli argomenti ritraibili dalle valutazioni tecniche depositate all'udienza del 17/09/2015, il ricorso si limita a riproporle senza specificamente confrontarsi con i rilievi svolti dai giudici di merito;
g) che, a titolo esemplificativo, basti considerare che il Tribunale ha osservato come la ricostruzione sulle disponibilità dei Di IO - peraltro ampiamente basata, secondo il provvedimento impugnato, sul rilievo dell'estesa evasione fiscale non investa mai il distributore di carburante IL, le cui modalità di acquisizione sono illustrate in ricorso in termini meramente assertivi;
h) che peraltro del tutto logicamente il Tribunale ha colto un elemento indiziario del collegamento con il clan TI nel fatto che, al di là della dimostrazione che i Di IO siano stati gli autori delle minacce ai 7 precedenti gestori della stazione di servizio, comunque i fratelli IO e GE, pur privi di risorse economiche adeguate all'affare, si erano resi titolari dell'impianto; i) che in tale contesto la presunzione che il collegamento dei Di IO con il clan TI sarebbe incompatibile con le rapine denunciate è priva, in assenza di più specifici riferimenti, di una base razionale;
I) che anche in relazione al collaboratore De EO il Tribunale si impegna in una valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, per superare la ritenuta inattendibilità del collaboratore di giustizia in altra vicenda processuale, e valorizza l'apporto innovativo delle sue dichiarazioni, ampiamente confortate dai restanti apporti indiziari. In definitiva, tutte le critiche svolte in ricorso si traducono nella riproposizione di argomenti oggetto di puntuale e razionale disamina da parte del Tribunale del riesame.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 08/01/2016 Il Componente estensore Il Presidente Carlo Zaza GI De Marzoyseppe Juseft Delay Culhoss DEPORTATA IN CANCELLERIA addl - 4 MAG 2016 : IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carheld Lanzuise азин 008