Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/10/2002, n. 15144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15144 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
ee 14744 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S CASSAZIONE t SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CA rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per cassazione dall'Avv. Giuseppe Schiuma, del Foro di Ravenna e dall'Avv. Alessandro Gamberini, nello studio del quale ultimo in Roma, via Emilia, 81, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura difende per Generale dello Stato che la rappresenta e 12721 1 MARCA DA BOLEO 20000 E N O I Z E A T 9 N /1 O U I 4 B / Z I 6 A 2 R R . T R T . IS P . G D E A IA L I R E D R A I E S D T N E A E M R.G.N. C L M N A E S E Cron.35391 Rep. Ud. 14/06/2002 Oggetto: Plusvalenze da cessione di azienda e di beni Regime fiscale applicabile nei due casi Tassazione separata Applicabilità solo alle cessioni aziendali- Condono ex art. 19 -Legge n. 516/82 Condizioni per la relativa fruibilità. CANCELLERIA legge;
resistente intimata avversO la sentenza n. 25/11/97 emessa inter partes in CORTE SUPREMADA SAZIONS UFFICIO COPIE data 26/09/97 21/11/97 dalla Commissione Tributaria Rilasciata copia legate Regionale di Bologna Sez. n. XI^. al Sig.PETROCATI per diritti € 86,76+12 Udita la relazione della causa svolta all'udienza del # - 7 NOV, 2002 IL CANCELERE 14/06/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Guerini per delega dell'Avv. Gamberini, per i ricorrenti;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore G. Dott. E. A. Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'anno 1980 la snc Figli di EG OL & C. cedeva, due supermercati siti in Bologna ed inseriva il ricavato di tali vendite nei ricavi d'esercizio. L'Ufficio Registro, con avviso notificato il 16/04/82, rettificava il valore di una delle due vendite, che in sede di impugnazione dell'atto veniva rideterminato, con decisione confermata in sede di appello, dalla Studio Richie PICCIONI adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Venezia. dal Cly. 3.1 . per aided 14 NOV. 2002 Successivamente, a sua volta, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna, con avviso notificato il 13 Dicembre 1986, anche sulla base della rettifica operata dall'Ufficio Registro, accertava una maggiore 2 plusvalenza in dipendenza di quanto realizzato a seguito delle cessioni come sopra effettuate, nonché il conseguente reddito di partecipazione in capo al socio RI, da assoggettare а tassazione OL separata. - Tale accertamento veniva impugnato da OL Gianni sia nella qualità di legale rappresentante della cessata "Figli di EG OL snc" sia, pure, degli altri soci, nonché in proprio dall'odierno ricorrente Tributaria OL RI e la Commissione Provinciale di Bologna, con separate sentenze accoglieva i relativi ricorsi e ne disponeva l'annullamento. Decidendo sull'appello interposto dall'Ufficio avversO la sentenza resa nel giudizio incoato da OL RI, la CTR di Bologna lo accoglieva, opinando per la legittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio nel merito, disponeva che la plusvalenza in capo al e socio venisse determinata in via consequenziale in rapporto a quanto deciso con sentenza di pari data nei confronti della società. In particolare, i giudici di appello ritenevano di dover escludere l'applicabilità dell'invocato beneficio del condono, pur avendo sia la società che i soci presentato dichiarazioni integrative automatiche ai 3 sensi dell'art. 19 della Legge n. 516/1982, ritenendo che le plusvalenze in questione dovessero essere considerate redditi а tassazione separata e ciò nella considerazione della inapplicabilità alla fattispecie del citato articolo 36 del D. P. R. n. 42/88 per effetto del disposto dell'art. 23 del D.P.R. medesimo. - Con ricorso notificato il 21/12/98 ed affidato a tre mezzi, OL RI, ha chiesto la Cassazione della decisione di appello. Con atto 12/03/99 il Ministero delle Finanze ha dichiarato di costituirsi e senza svolgere difese, ha chiesto di essere sentito in sede di udienza. Con memoria 05/06/2002 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. - de MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo il ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 36 del DPR 4/2/1988 n. 42, nonché per omesso ed insufficiente esame e motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta, in particolare, il ricorrente che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere applicabile ricorreva ill'invocato condono posto che nel caso presupposto previsto dall'art. 36 del DPR n. 42/1988, per l'operatività ex ante dell'art. 54 del TUIR n. 917 4 MARCADA BOEFO del 1986, dal momento che le dichiarazioni presentate erano conformi alle sopravvenute norme del detto DPR. E Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma II e 54 comma V del DPR 22/12/86 n. 917 e degli artt. 19 comma VIII e 32 comma I del D.L 10/07/82 n. 429, nonché omesso ed insufficiente esame e motivazione su punti decisivi della controversia. Si deduce l'illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nell'erroneo presupposto che le plusvalenze dovessero essere soggette a tassazione separata, posto che le stesse andavano considerate componente positiva del reddito del periodo d'imposta in esame, con la conseguenza che, per effetto delle dichiarazioni The integrative con definizione automatica presentate dalla società e dai soci, restava inibita all'ufficio ogni attività di accertamento. Con il terzo mezzo, infine si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del DPR n. 600/1973, 2727 e 2948 n. 4 CC e degli artt. 70 DPR n. 600/73 e 17 Legge n. 4/1929, nonché omesso esame e motivazione Su punti decisivi della controversia, in relazione a dell'avviso didenunciate carenze motivazionali accertamento, all'infondatezza della pretesa tributaria ed alla eccepita prescrizione degli interessi moratori 5 e delle sanzioni. Le censure mosse con i primi due mezzi, che avuto riguardo alla loro intima connessione vanno esaminati vanno accolte neicongiuntamente, sono fondate e termini che seguono. In vero, il Giudice di merito ha sostanzialmente affermato l'inapplicabilità alla fattispecie dell'invocato condono, in relazione al disposto dell'art. 19 comma VIII° della Legge n. 516/1982, che escludeva dalla definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, e nel presupposto che le plusvalenze realizzate con le cessioni, per l'appunto, fossero da considerare redditi da sottoporre a tassazione separata, giusto il disposto dell'art. 54 ве се comma 9° e degli artt. 12 e 13 del DPR n. 597 del 29/09/73. La Corte, tenuto conto del complesso normativo di riferimento, ritiene siffatto iter argomentativo inadeguato, sotto il profilo logico-giuridico, a sorreggere l'impugnata decisione e tale da configurare i denunciati vizi. La questione che il collegio è chiamato a risolvere, in base alle prospettate doglianze, concerne l'applicabilità ° meno alla fattispecie, per effetto del combinato disposto degli artt. 23 e 36 del D.P.R. 6 n. 42 del 4/2/1988, della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 54 comma 4° del D. P. R. n. 917 del 22/12/1986 che, nel regolamentare, fra l'altro, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, dispone che le stesse concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono realizzate e, in ipotesi, dei successivi.- In particolare, si tratta di stabilire la portata del citato art. 36, secondo il quale talune disposizioni del TUIR n. 917 del 1986 sono applicabili anche per i periodi retroattivamente, d'imposta antecedente alla sua entrata in vigore, "" le se relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi".. све E' evidente la rilevanza della problematica ai fini del ricorso di che trattasi, in quanto una volta accertata la possibilità di applicare la citata disposizione del sopravvenuto DPR n. 917/1986 anche ai rapporti non definiti relativi ai periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, ne deriverebbe la legittima inclusione delle plusvalenze di che trattasi fra le attività concorrenti a formare il reddito d'esercizio e 1'inapplicabilità sia dell'art. 23 comma I° del D.P.R. n. 42 del 4/2/1988, sia, pure, della preclusione alla fruizione del condono posta dall'art. 19 comma VIII° 7 del D.L. n. 429 del 10/7/1982 per i redditi soggetti a tassazione separata. - La Corte ritiene di dover dare risposta positiva al quesito nel senso di ritenere che la disposizione di cui al v° comma dell'art. 54 del TUIR n. 917/1986 sia applicabile in base all'art. 36 del D.P.R. n. 42/1988, anche ai periodi d'imposta antecedenti all 1/1/1988, non rientrando la stessa tra quelle oggetto di espressa previsione eccettuata nell'ambito degli articoli del Capo III° del D. P.R. n. 42/1988.- Devesi, infatti, ritenere, secondo una corretta e logica interpretazione di detta normativa che tenga conto della terminologia usata dal legislatore e dei fondamentali principi di ermeneutica, che tra le disposizioni "considerate" dall'art. 36 e, quindi, non applicabili vadano annoverate, giusto l'art. 23 del све medesimo DPR, quelle di cui all'art. 54 commi I^ e IV^ del D.P.R. n. 917/1986 e non anche quella del comma Vo che, per l'appunto, regola la specifica materia, disponendo espressamente che concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso".- In tal senso, sono emblematici sia il dato inequivoco desumibile dalla terminologia, sia, pure, la ratio 8 MARGA DA ROLLO dell'art. 36, identificabile nell'attribuzione al contribuente del diritto di avvalersi retroattivamente delle disposizioni più favorevoli previste dal TUIR del P U S 1986, rispetto alla previgente normativa di cui al n. 597/1973, sempre che le disposizioni D. P. R. transitorie non disponessero espressamente la decorrenza dall'1/1/1988.- Ciò posto, l'errore di diritto in cui è incorsa la Commissione di appello sta nell'avere ritenuto, contrariamente a quanto correttamente opinato dai giudici di primo grado, che la fattispecie, per effetto del disposto dell'art. 23 citato, fosse stata sottratta alla disciplina dell'art. 36, quando, invece, essendo la previsione del comma I° dell'art. 23 riferibile solo alle plusvalenze previste dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 54 D. P. R. n. 917/86 e non anche a quelle specificamente disciplinate al comma 5°, да doveva ritenersi che alla stessa tornasse applicabile la disposizione di favore dell'art. 36 citato e, di conseguenza, il regime fiscale previsto dall'art. 54 I I °del D. P. R. n. e dall'art. 16 comma comma V ° 917/1986, rispettivamente per le imprese in genere e, segnatamente, per le s.n.c.- Escluso, in base a tali disposizioni, che la plusvalenza realizzata da cessione di azienda sia 9 soggetta a tassazione separata, non opera la preclusione prevista dall'art. 19 comma VIII' del D.L. n. 429/1982, convertito in L. n. 516/1982 per la domanda di definizione automatica.- Dalle considerazione che precedono può, pure, desumersi la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, non risultando esplicitate le ragioni per le quali non sia stato ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 36 del D. P.R. n. 42/1988, malgrado la disposizione di cui al comma V° dell'art. 54 del T.U. n. 917/86 non rientrasse tra quelle eccettuate, aventi efficacia dall'1/1/1988, ed il regime fiscale voluto legislatore per le plusvalenze da cessioni dal aziendali consentisse al contribuente di avvalersi retroattivamente della normativa sopravvenuta più favorevole.- Le considerazione che precedono giustificano, in accoglimento dei primi due mezzi, la cassazione dell'impugnata decisione, con assorbimento delle censure prospettate con il terzo motivo, relative all'infondatezza nel merito della pretesa tributaria, ed alla prescrizione degli interessi moratori e delle sanzioni, la cui ammissibilità e fondatezza, ove ritualmente riproposte, verrà valutata in sede di riesame. 10 Inammissibile è, invece, a ritenersi il profilo di censura che riguarda asserite carenze motivazionali dell'avviso di accertamento, sia perché con il ricorso di legittimità si impugna la sentenza di secondo grado e non l'atto impugnato (Cass. 22/04/99 n. 3986; 20/03/99 n. 2607; 21/05/98 n. n. 5083) sia, pure, per la genericità della formulazione (Cass. 26/03/99 n. 2607; 16/04/99 n. 3805; 10/05/2000 n. 5924). Il Giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, deciderà conformandosi al sequente principio: La disposizione di cui all'art. 54 comma V° del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 non è ricompresa tra quelle eccettuate previste dall'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 4/2/1988, aventi efficacia dall'1/1/1988.- Essa trova, quindi, applicazione, in base al medesimo art. 36 per i periodi di imposta antecedenti all'1/1/1988, laddove risulti che il contribuente vi si sia attenuto in sede di presentazione delle dichiarazioni e non siano già intervenuti accertamenti e liquidazioni di imposta divenuti definitivi.- Lo stesso giudice motiverà adeguatamente, e statuirà presente anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata 11 sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. dell'Emilia. Così deciso in Roma il 14 Giugno 2002. Il Presidente Doft. Dott. Francesco Cristarella Orestano Дани От вет О нта Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Antoning Di Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 OTT. 2802 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo AN IL CANCELLIERE C1 T Osvaldo AN 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 12