Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
9411/01 BI LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.13915/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.21660 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 10/4/01 Dott. Fernando LUPI Presidente rei. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ON, elettivamente domiciliato in Roma alla via Sardegna n.50 presso l'avv. Serenella Paggi, rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dall'avv. Paolo Crescimbeni
- ricorrente -
contro 1797 NUOVA TERNI RADIO s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco De Sanctis, n.15 presso l'avv. Antonio Pellegrini, rappresentata e difesa giusta - 1- procura in calce dall'avv. Romano Sciarretta;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Terni, n.49 del 7.5.1999, reg. gen. n.244/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Romano Sciarretta;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7.5.1999 il Tribunale di Terni, decidendo sull'appello proposto dalla Nuova Teleterni Radio TV nei confronti di ST AS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda dello ST di condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive, previa qualificazione quale lavoro subordinato della collaborazione da lui prestata dal 1981 al 1991 quale direttore di testata. In motivazione, superate le questioni processuali proposte dall'appellante, il Tribunale osservava che il giudice di primo grado aveva completamente ignorato nel decidere due contratti, in data 1.1.1989 e 1.9.1990, che qualificavano autonoma la collaborazione al fine evidente di regolarizzare e formalizzare una situazione di fatto consolidatasi nel tempo. Rispetto a tali contratti non aveva efficacia l'impugnazione fatta dallo ST ex art.2113 c.c., in quanto essa presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre -2- nella specie le parti esplicitamente e con richiamo alle norme civilistiche avevano qualificato autonomo il rapporto. Rilevava, quindi, che nel rapporto di lavoro giornalistico la subordinazione è attenuata e che per rilevare detto elemento occorre indagare su un più pregnante inserimento dell'appellato nell'organizzazione dell'impresa, accertando il vincolo di subordinazione tecnico gerarchica del lavoratore in relazione al potere direttivo del datore di lavoro. Nella specie era risultato che, oltre all'osservanza di un orario di lavoro compatibile con altro lavoro svolto come dipendente comunale, lo ST aveva svolto l'attività di direttore di testata, curando altresì in completa autonomia alcune rubriche, gestendo il settore sportivo ed interessandosi dei più vari argomenti. Attività che potevano tutte rientrare nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti. Osservava ancora che, avendo i testi confermato che l'attività si era sempre svolta nelle medesime caratteristiche, si doveva ritenere che i contratti stipulati costituissero la formalizzazione di una situazione verbalmente e di fatto protrattasi per più di dieci anni, Osservava, infine, che mancava nella specie una prova concreta e pregnante che consentisse di individuare il vincolo gerarchico. inteso come controllo intrinseco della prestazione svolta, aggiungeva anche che nessuno dei testi escussi aveva parlato di un vincolo dello ST rispetto alle direttive gerarchiche del datore di lavoro, mentre tutti avevano confermato la sua autonomia nella preparazione degli articoli e delle rubriche e nel controllo del telegiornale della sera. Concludeva che anche la -3- circostanza che l'appellato fosse impegnato in diverso lavoro dipendente portava a ritenere che egli non intendesse vincolarsi con altro lavoro dipendente. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi lo ST, illustrato poi con memoria, resiste con controricorso la Nuova Teleterni e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con i primi due motivi del ricorso principale, che si trattano congiuntamente perchè connessi, lo ST, denunziando con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c., e degli artt. 1362 e 1325 c.c. ed il vizio di motivazione con il secondo (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la valenza decisiva, ai fini della qualificazione come autonoma della collaborazione, attribuita dalla sentenza impugnata ai due contratti di collaborazione stipulati al termine del rapporto. Evidenzia che dal tenore letterale dei contratti si evince che essi intendevano regolare come parasubordinata solo la futura collaborazione, mentre nulla aveva statuito per il passato, con la conseguenza che doveva ritenersi che essi intendessero mutare il pregresso assetto della collaborazione da subordinata a parasubordinata. Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia che detti contratti, oltre a non statuire nulla per il passato, non contengono alcun riferimento al contenuto della collaborazione che lo ST avrebbe dovuto prestare, e quindi sarebbero nulli per carenza di oggetto. Evidenzia, infine, l'illogicità della motivazione ove dalla esistenza - 4- di altro rapporto di altro lavoro subordinato ha desunto argomento per la natura autonoma del primo. Le censure, pur essendo fondate, sono prive del carattere della decisività. L'accertamento della natura autonoma, e non subordinata, della attività dello ST nella sua ultradecennale collaborazione non è stato ritenuto dal Tribunale unicamente alla stregua dei due contratti del 1989 e del 1990, ma anche, con diversa ed autonoma ratio decidendi, sulla base delle risultanze della prova testimoniale dalla quale il Tribunale ha desunto la mancanza di prova della subordinazione, cioè di un vincolo dello ST rispetto alle direttive gerarchiche del datore di lavoro, vincolo inteso come controllo intrinseco della prestazione svolta. I fondati rilievi sull'interpretazione letterale dei contratti, che mancherebbero di ogni riferimento al periodo pregresso, e sulla possibilità di coesistenza di due prestazioni lavorative subordinate aventi orari diversi non infirmano la validità dell'altra autonoma ratio decidendi costituita dall'esito negativo della prova testimoniale in ordine alla sussistenza della subordinazione. Con il terzo motivo, deducendo il vizio di motivazione, il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha omesso di rilevare che tutti gli indici di subordinazione erano stati provati ed anche la sottoposizione dello ST al potere gerachico. Rilevava, inoltre, che l'inserimento organico dello ST era confermato dalla sua insostituibilità, evidenziata dalla circostanza riferita dai testi che durante una malattia egli continuò ad assicurare da casa la sua prestazione. Rilevava ancora che la -5- circostanza che i testi avessero riferito sull'uniformità di svolgimento del rapporto prima e dopo la stipula dei contratti deponeva piuttosto per la natura simulatoria di questi ultimi. Rilevava ancora che era illogica l'argomentazione che dalla mancata affermazione dei testi in ordine alla natura subordinata del rapporto ne ha desunto la natura autonoma, spettando non ai testi ma al giudice di qualificare il rapporto in base alle risultanze processuali. Le censure sono generiche o infondate. Dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che il Tribunale abbia rimesso alla valutazione dei testi la qualificazione del rapporto, ma ha rilevato la mancanza di prova del controllo intrinseco da parte della datrice di lavoro della prestazione svolta dallo ST e che nessuno dei testi ha riferito di un vincolo di subordinazione. Il ricorrente deduce che detto vincolo risulterebbe dalla prova, ma non indica i testi né trascrive le parti delle loro deposizioni dalle quali risulterebbe smentito quanto affermato dal Tribunale, sicchè, non essendo consentito al Collegio l'esame degli atti e quindi di verificare la fondatezza della censura, deve ritenersi l'inammissibilità di essa per genericità. Altrettanto generica è la deduzione della sussistenza di prova gli indici indiziari di subordinazione, che peraltro il Tribunale non contesta in fatto, ritenendo però le circostanze compatibili con l'ampia collaborazione prevista nei contratti del 1989 e 1990, dopo aver premesso che, per la particolare natura del lavoro giornalistico, -6- occorreva provare un più pregnante inserimento del lavoratore nell'impresa e l'assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro. Il rilievo infine, che lo ST abbia continuato a lavorare da casa durante una sua malattia e che da ciò debba desumersi la sua insostituibilità dalla sua prestazione, non depone per la natura subordinata del rapporto in quanto la predetta caratteristica può rinvenirsi anche in una prestazione di collaborazione autonoma. Anzi il rilievo che durante la malattia il ricorrente continuasse ad assicurare la prestazione fa ritenere logica la valutazione del Tribunale che dedotto in obbligazione fosse l'opus, il cui rischio ricadeva sul prestatore, e non le operae,in quanto la malattia sospende l'obbligazione per queste. In conclusione, avendo il Tribunale ritenuto che la prestazione potesse svolgersi anche in forma autonoma, mancando la prova della subordinazione, il cui onere gravava sul ricorrente, sussistendo per contro dei contratti nei quali le parti qualificavano autonoma la prestazione, anche se riferibili correttamente solo all'ultima parte del rapporto, avendo rilevato inoltre che mancava ogni prova di vizio di consenso in ordine a detti contratti, non appare viziata sul piano logico e giuridico la conclusione cui è giunto il Tribunale della natura autonoma della collaborazione per l'intero rapporto, essendo provato e non contestato che esso si volse sempre nelle medesime modalità. -7- Con il rigetto del ricorso principale resta assorbito il ricorso incidentale della Teleterni tendente a contestare la natura subordinata del rapporto anche sotto il profilo delle clausole del contratto collettivo dei giornalisti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 aprile 2001 Il Presidente est. Fernandak IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 1 LUG 2001 S N E R IL CANCELLIERECANCELLIERE P U E T R N O O C T A D O E R T T N S E E I R S G I E E A D R L L O E D -8-