Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
01938 /02 IN NO EDELROPO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 10423/99 LAVORO SEZIONE Cron. N.4685 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Vincenzo Mileo 66 Michele De Luca -Consigliere- Ud. 23.11.2001 2. 66 Mario Putatuto Donati Viscido -Consigliere- 3. 4.kr Donato Figurelli -Consigliere- 5.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IN AR, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Riccardo Balsamo Crivelli 50, presso lo studio dell'Avv. Selena Sabellico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pietrunto del foro di Campobasso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente Prof. Massimo Paci legale rap- presentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di man- dato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che di- 4564 2 sgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Cerioni e Fausto M. Prospe- ri Valenti, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 50/98 del Tribunale del Lavo- ro di Campobasso del 17.12.1998/21.12.1998 nella causa iscritta al n. 769 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Demetrio Rivellino per la IN e l'Avv. Umberto Picciotto per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, MA IN межено elponeva di avere presentato all'INPS domanda di concessione dell'assegno di cura e sostentamento di cui all'art. 6 della legge n. 419 del 1975 a favore di assistito affetto da tubercolosi e di avere visto tale domanda respinta dall'ente previdenziale, conve- niva in giudizio lo stesso INPS per sentirlo condannare alla cor- responsione della prevista prestazione previdenziale. Il convenuto istituto costituendosi contestava la domanda chie- dendone il rigetto. All'esito il Pretore con sentenza dell'11.6.1996, espletata con- 3 sulenza tecnica di ufficio, rigettava la domanda. Tale decisione, appellata dalla IN, con sentenza del 17.12.1998/21.12.1998 veniva confermata, espletata consulenza tecnica di ufficio, dal Tribunale di Campobasso. Il Tribunale in particolare osservava che, pur ricorrendo i requi- siti per il riconoscimento della c.d. indennità postsanatoriale pre- vista dagli artt. 2 della legge n. 1088 del 1970 e 5 della legge n. 419 del 1975 alla stregua degli accertamenti compiuti dal consu- lente tecnico, il ricorso non poteva essere accolto, non essendo stata domandata l'indennità in questione in primo grado, il cui petitum era chiaramente limitato alla richiesta dell'assegno di cu- ra e sostentamento di cui all'art. 6 dell'anzidetta legge n. 419. unico, articolato motivo, al La IN ricorre per cassazione con quale resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente, nel denunciare vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 419 del 1975 e degli artt. 414 e segg. c.p.c., sostiene che nell'atto introduttivo con la dizione “condannare l'INPS alla correspon- sione della prevista prestazione previdenziale” era stata chiesta anche la c.d. indennità postsanatoriale. Ciò premesso, la ricorrente rileva che la domanda, volta all'ottenimento di tale indennità e riproposta in appello, non po- teva considerarsi nuova. Il motivo non è fondato e va quindi disatteso. 4 Secondo un orientamento di questa Corte (da ultimo ribadito con sentenza n. 6066 del 26 aprile 2001), che si ritiene di condivide- re, nell'ipotesi in cui si censuri l'interpretazione data alla do- manda e non venga lamentato l'omesso esame della stessa manda, al giudice di legittimità è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua am- piezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Orbene nel caso di specie il Tribunale ha fatto applicazione dell'esposto orientamento, ampiamente motivando in ordine alla mancata richiesta dell'assegno postsanatoriale in primo grado e ai limiti dell'appello, contenuti nella pretesa di avere diritto all'assegno di legge, escluso per carenza del presupposto della riduzione della capacità di guadagno a meno della metà, come si evince sia dalle conclusioni dell'atto introduttivo sia dal mancato dell'indennità postsanatoriale. Sottoappello alla richiesta quest'ultimo profilo potrebbe ravvisarsi anche il giudicato impli- cito della sentenza di primo grado, ove si ritenesse che in tale grado la domanda in questione fosse stata proposta. In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso è de- stituito di fondamento e va respinto. Jasвредмата Nessuna pronuncia per le spese del giudizio di cassazione, ricor- rendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - 5
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese gittimità. Così deciso in Roma addì 23 novembre 2001 Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Pantis Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 FEB. 2002 IL CANCELLIERE d e del giudizio di le- Il Presidente Vincento Miles I A 0 D 3 S 1 , S 3 . O 5 A T L T L . R , O A A N ' B S L E I L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - N T S S 1 G 1 N O O E P S A E M I D I G A E A G , E D O O L T R E T T T I S A R N I I L E G L S D E E E R O D