Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 2 I / Z 4 . / A 00 59291 A N 6 R I 2 - T . R S B I R 0 1 097/02 . A . P G . L T E L D W U R A L B . E I A B D R A D I r.g. n. 2002/98; ud. 161 01 T T S ento;
A E N I 1 E T 3 R S 1 N I E E . A T S N E A REPUBBLICA ITALIANA Gron. 2790 M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Alfio Finocchiaro presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Massimo Oddo Aldo Ceccherini 66Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 59291 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
AN RN;
M intimato 1 4 0 0 2 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 173/3 del 7 novembre-6 dicembre 1996; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Pescara, in rettifica della dichiarazione presentata da AN RN ai fini dell'irpef dovuta per il 1982, ha contestato un maggiore reddito di partecipazione alla S.n.c. Pneus Pescara, in dipendenza di corrispondente accertamento a carico di detta società; -che la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza sopra specificata, rigettando il gravame proposto dall'Ufficio e confermando la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Pescara, ha riconosciuto parzialmente legittima la rettifica, in relazione alla minore entità del reddito societario determinata nel separato giudizio ad esso inerente;
-che l'Amministrazione finanziaria, con ricorso depositato il 7 febbraio 1998, ha chiesto la cassazione di detta sentenza;
-che il RN non ha presentato controdeduzioni;
-che il ricorso non risulta notificato, dopo che è rimasto senza esito (per trasferimento del destinatario) il tentativo all'uopo effettuato il 20 gennaio 1998; M 2 -che la mancata notificazione determina l'inammissibilità del ricorso, per difetto di costituzione del rapporto processuale d'impugnazione; -che non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase del giudizio in assenza d'attività difensiva del contribuente;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16 ottobre 2001 il esid A il consigliere rel. est. Лето ранений IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 29 GEN 2002 IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A N 4 / R - X 6 I T 2 B S . R I . R . G L A P L E . T A R D U . L B B A E I A D D T R A I I T E S 1 3 T N R 1 E N E S . E T I S N A E A M 3