Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA034 2 6 /0 1 t i r E i N O d I Z i A l R e T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S I G E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R A C Oggetto D E sentera del j. sip. T SEZIONE SECONDA CIVILE N E S mi corse of colore E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: inforore a f.2 milio R.GN. 10173/98 Dott. Mario SPADONE Presidente 704p - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Ud.12/05/00 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente Me falis Rumania, ext. SENTENZA T sul ricorso proposto da: LI GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copla studio ANGELOZZI GIOVANNI, che la difende, giusta delega in IL SOLE 24 ORE dal Sig. 0 atti;
per diritti L.
8. MOR 2001 IL CANCELLIERE ricorrente
contro
EC IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GODENZO 114, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO, che lo difende, giusta delega inTORTORICI atti;
2000 - controricorrente 930 avverso la sentenza n. 2745/97 del Giudice -1- d: 800 conciliatore di ROMA, depositata il 09/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato GRECO Salvino per delega dell'Avv. ANGELOZZI, dep. in udienza, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
by udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione in opposizione a d. i. decreto ingiuntivo notificato il 19/6/96 HI ER conveniva la dott. Proc. CC Gina per ottenere dal giudice di pace di Roma dichiarazione di nullità, revoca о inefficacia del decreto ingiuntivo emesso il 27/3/96. Alla base del ricorso vi era un chirografo datato 7/3/96, dal quale si evinceva che HI of versava unitamente a sig. Tellone nelle mani della CC la somma di £.4.500.000, da considerarsi in acconto del maggior dare e comunque non - esaustiva. assumeva che il chirografo L'opponente un patto di quota lite, l'opposta conteneva sosteneva invece essere il riconoscimento di un palmario per la prestazione professionale da lei svolta in un giudizio civile nei confronti .A.p. con sentenza del 9.4.1997 dell'Ascoroma, e dichiarava fondata l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Ricorre con tre motivi l'avv. CC resiste con controricorso il HI. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1987 e segg. e 2697 cod.civ., 215 c.p.c., in relazione 3 all'art. 360 n.5 c.p.c., perché la sentenza impugnata, ritenendo che il HI con il pagamento della somma di £.
2.000.000 avesse estinto il maggior debito di quella di quattro milioni risultante dalla promessa di pagamento del 31 gennaio 1996, non ha considerato che, dando essa luogo alla c.a. astrazione processuale, egli avrebbe dovuto dimostrare di avere effettuato il pagamento dell'intera somma senza che la ricorrente fosse onerata della prova del rapporto sottostante. Deduce ancora la ricorrente che la mancata restituzione del documento costituiva un elemento presuntivo contrario alla estinzione del debito;
che, essendo mancato, il disconoscimento della scrittura privata del 31.1.1996 e non avendola il HI impugnato con querela di falso, il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione faceva stato della veridicità del suo contenuto;
V che la violazione dell'art. 215 c.p.c. non poteva giustificarsi per la natura del giudizio, non essendo consentita l'equità in materia di norme processuali. Il motivo è infondato. La violazione degli artt. 1987 e 2697 cod.civ., 4 riguardando norme sostanziali, non deducibile, trattandosi di controversia del valore di £.2 dimilioni, come precisato dalla giurisprudenza questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. sent. n. 716/1999). La sentenza ha poi ritenuto, senza che sul punto vi sia censura, che in data 7.3.1996 la ricorrente aveva ricevuto la somma di £.4 milioni, di cui due dal HI e gli altri due dal Tallone. L'estinzione del debito, risultante dalla promessa, si era quindi verificata con il pagamento anche da parte di altro soggetto. Restano irrilevanti le considerazioni conseguentemente disconoscimento della scrittura ed è circa il inammissibile il rilievo di non avere il giudice di pace tratto presunzioni dal fatto di essere rimasta la scrittura in possesso della ricorrente, essendo rimesso al suo potere il giudizio sulla opportunità di utilizzarle. Col il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 161, 132 n.4 c.p.c. e dell'art' 118 disp.att. c.p.c., dell'art. 111, 1° comma della Costituzione, perché la sentenza impugnata non si è posta la questione evidenziata dalla ricorrente che la somma richiesta con il 5 decreto ingiuntivo costituiva un palmario. Il motivo è infondato. La sentenza, affermando che nessun credito aveva la ricorrente in base al pagamento, come sopra precisato, fattole di quattro milioni, ha implicitamente escluso che quella risultante dalla scrittura privata, del 31.1.1996 le spettasse quale palmario;
e questo convincimento è desumibile anche dalla determinazione del compenso spettante alla ricorrente in base all'attività professionale svolta, che si era concretata nella partecipazione a due udienze di rinvio. Col terzo motivo la ricorrente déduce violazione dell'art. 101, 2° comma, della Costituzione e dei principi regolamentari della materia, in particolare delle norme relative alle promesse unilaterali ed alle ricognizioni del debito. Il motivo va respinto, perché ripet Joi sostanzialmente le censure del primo motivo, è inconferente in ordine alla ricognizione del debito, della quale non si è mai discusso. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente 518.000 giudizio, che si liquida in £.. cui £.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 12.5.2000 H homigliere est. He presidute Подліваний Привить IL CANCELLIERE C1 Valaria Neri CEPOSITATO IN CANCELLERIA 0.8.MAR. 2001 CANCELIBAT Rome. IL E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 7