Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2002, n. 308
CASS
Sentenza 11 gennaio 2002

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La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" o "sine pactis", ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione. Tale rimedio processuale non è necessario invece nell'ipotesi del riempimento "contra pacta", ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s'intendeva, invece, dichiarare.

Nel giudizio per cassazione, in caso di mandato defensionale conferito a più avvocati, non viola di per sè il diritto di difesa della parte il rigetto dell'istanza di rinvio della discussione, fatta pervenire da un difensore a causa della propria certificata infermità; ciò non solo e non tanto per il carattere di officialità di detto giudizio (il cui svolgimento non è condizionato alla partecipazione dei difensori all'udienza di discussione, giacché la prospettazione delle ragioni delle parti è interamente affidata all'atto scritto contenente il ricorso - o il controricorso -),quanto per l'esistenza, appunto, di una pluralità di difensori, per i quali si presume che il mandato defensionale, conferito con la procura, sia disgiunto in assenza di un'espressa, diversa manifestazione di volontà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2002, n. 308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 308
    Data del deposito : 11 gennaio 2002

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