Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 2
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" o "sine pactis", ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione. Tale rimedio processuale non è necessario invece nell'ipotesi del riempimento "contra pacta", ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s'intendeva, invece, dichiarare.
Nel giudizio per cassazione, in caso di mandato defensionale conferito a più avvocati, non viola di per sè il diritto di difesa della parte il rigetto dell'istanza di rinvio della discussione, fatta pervenire da un difensore a causa della propria certificata infermità; ciò non solo e non tanto per il carattere di officialità di detto giudizio (il cui svolgimento non è condizionato alla partecipazione dei difensori all'udienza di discussione, giacché la prospettazione delle ragioni delle parti è interamente affidata all'atto scritto contenente il ricorso - o il controricorso -),quanto per l'esistenza, appunto, di una pluralità di difensori, per i quali si presume che il mandato defensionale, conferito con la procura, sia disgiunto in assenza di un'espressa, diversa manifestazione di volontà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2002, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ALBANESE FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato DI BARTOLO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA NT, DO ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato VALLETTA GIUSEPPE, che li difende unitamente agli avvocati ARENA LUIGI, BERTO GAETANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 697/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
La Corte si riserva di decidere sull'istanza di rinvio presentata dall'avv. ALBANESE, difensore del ricorrente, ed ordina procedersi con la relazione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 21.1.89, DR DO ed IO RT - premesso d'aver acquistato da IL ET, con preliminare per scrittura 23.4.86, la quota indivisa dei due terzi d'un terreno in Sarego al pattuito prezzo di L. 24.000.000 già versato all'atto della sottoscrizione del detto preliminare, ma che controparte sfera in seguito rifiutata di stipulare il definitivo per atto pubblico - convenivano il ET innanzi al tribunale di Vicenza onde sentirsi dichiarare proprietari della quota immobiliare acquistata con le consequenziali statuizioni.
Costituendosi, il ET deduceva che scopo della scrittura prodotta dagli attori fosse stato non la promessa d'una vendita immobiliare bensì la creazione d'un vincolo alla circolazione del bene in relazione ad altri affari inter partes e che del documento erano stati creati tre esemplari con prezzo in bianco uno dei quali controparte aveva abusivamente riempito, onde s'opponeva all'accoglimento dell'avversa pretesa.
Con sentenza 19.7.94 l'adito tribunale rigettava la domanda. Avverso tale decisione i DO-RT proponevano gravame cui resisteva il ET.
Con sentenza 22.4.98, la corte d'appello di Venezia disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato sull'assunto che gli appellanti, chiedendo d'essere riconosciuti proprietari della quota immobiliare de qua, avessero proposto una domanda nuova rispetto a quella, precisata all'udienza del 26.9.90, di trasferimento coattivo della quota stessa ex art. 2932 CC, in quanto, prescindendo dall'erronea citazione della richiamata norma, gli atti processuali di controparte dimostravano come questa sempre avesse manifestato l'intento d'ottenere una pronunzia dichiarativa della già acquistata proprietà;
ritenuto che
nella specie si vertesse in ipotesi di denunzia d'un riempimento non absque pactis bensì contra pactis per il quale non era stata proposta querela di falso;
ritenuto che
, comunque, non fosse stata altrimenti fornita la prova del dedotto abusivo riempimento e fossero, viceversa, provate l'indicazione del prezzo e la corresponsione dello stesso contestuali alla sottoscrizione del documento - in accoglimento del proposto appello, dichiarava l'intervenuto acquisto della quota immobiliare in controversia adottando le consequenziali statuizioni. Avverso tale decisione IL ET proponeva ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.
Resistevano IO RT ed DR DO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sulla riserva di decisione in ordine all'istanza di rinvio della discussione fatta pervenire dal difensore del ricorrente in ragione di propria certificata infermità, ritiene la Corte che ostino all'accoglimento non solo e non tanto l'officialità del giudizio di cassazione, il cui svolgimento non è condizionato alla partecipazione dei difensori all'udienza di discussione dacché la prospettazione delle ragioni delle parti è interamente affidata all'atto scritto contenente il ricorso od il controricorso mentre alla discussione orale è attribuito soltanto un valore complementare (Cass. 11.6.99 n. 5755, 26.6.97 n. 5719, 1.2.95 n. 1131, 1.3.93 n. 2507, 29.11.91 n. 12870 che ha anche escluso il contrasto del principio con l'art. 24 Cost.), quanto anche l'esistenza d'una pluralità di difensori.
Nella procura a margine del ricorso, in vero, alla rappresentanza e difesa del conferente risulta officiato, oltre all'istante, anche un altro Avvocato, autore per di più dell'autenticazione della firma del cliente, onde questi, atteso l'impedimento dell'istante, poteva assicurare la difesa in sede di discussione;
il mandato defensionale conferito a più professionisti è, infatti, da ritenere disgiunto e tale da abilitare singolarmente ciascuno degli officiati al compimento delle attività processuali, dacché la diversa ipotesi del mandato congiunto, per il quale le dette attività debbono essere contestualmente poste in essere da tutti gli officiati, deve espressamente risultare dalla procura (Cass. 14.9.00 n. 12149, 4.7.00 n. 8931, 29.8.97 n. 8189, 16.6.97 n. 5389, 15.2.96 n. 1171, 8.10.93 n. 9979, 10.10.91 n. 10664); ne' si è segnalato che detto Avvocato non fosse iscritto all'albo speciale degli abilitati a difendere innanzi alle giurisdizioni superiori, ché tra l'altro, in tal caso, essendo la firma apposta dal cliente alla procura da quegli soltanto autenticata, il ricorso sarebbe stato inammissibile(Cass.
8.5.95 n. 5000, 18.2.92 n. 1990). Si può, quindi, passare all'esame del ricorso, con il quale il ET - denunziando "violazione e falsa applicazione delle norma di cui agli artt. 1350 e 1470 CC" - si duole che la corte territoriale abbia accolto la domanda di controparte, intesa a far accertare l'intervenuta definitiva cessione del bene dedotto in controversia a seguito del contratto inter partes 23.4.86, sulla base del solo convincimento ch'egli avesse incontestatamente ricevuto il pagamento del prezzo convenuto nella misura di L. 24.000.000, convincimento errato, a suo avviso, in quanto non solo egli aveva contestato nella comparsa di primo grado l'avversa affermazione dell'avvenuto pagamento del prezzo, ma questo neppure era stato convenuto, come desumibile dal fatto che la copia della scrittura in suo possesso non ne riportava l'indicazione, onde dalla scrittura stessa non potevasi trarre prova idonea dell'avvenuta stipulazione d'un contratto definitivo di compravendita in difetto della specifica dimostrazione cartolare dell'intervenuto accordo su d'uno degli elementi essenziali di esso.
La censura non merita accoglimento.
Devesi, invero, considerare come la frase, contenuta nella scrittura 23.4.86, posta dal giudice del merito alla base dell'adottata decisione, indipendentemente dal fatto che contenesse o meno l'indicazione del prezzo, in ogni caso obiettivamente conteneva la dichiarazione, da parte del venditore, dell'intervenuta recezione del prezzo dovutogli per la vendita del bene, dal che discendono assorbenti considerazioni.
In primo luogo, che l'esigenza della determinazione od almeno della determinabilità dell'oggetto del contratto, la cui mancanza è sanzionata con la nullità del contratto stesso dall'art. 1418 CC in relazione agli artt. 1346 e 1325 n. 3 CC, è soddisfatta, vertendosi in fattispecie di contratto di compravendita immobiliare e con particolare riferimento alla prestazione di pagamento del prezzo, proprio dalla dichiarazione d'aver già ricevuto detta prestazione resa dal venditore nella scrittura, dacché tale riconoscimento necessariamente implica che anche l'oggetto dell'obbligazione assunta dall'acquirente fosse stato consensualmente determinato (Cass. 26.8.96 n. 7848, 13.2.93 n. 1836, 8.6.83 n. 3938), non senza tener presente che, quand'anche, per accordi inter partes, la dichiarazione d'avvenuto pagamento non fosse rispondente al vero, ciò non consentirebbe, comunque, d'escludere che fosse stato espressamente pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento atterrebbe poi soltanto all'esecuzione del contratto (Cass. 18.2.87 n. 1741). È da escludere, dunque, che nella specie possano ravvisarsi la dedotta nullità del contratto sotto il prospettato profilo e, quindi, il denunziato vizio ex art. 360 n. 3 CPC dell'impugnata sentenza in relazione alle norme sostanziali da ritenere effettivamente invocate, i citati artt. 1418, 1346, 1325 n. 3 CC, piuttosto che il non pertinente art. 1350 CC ed il marginale art. 1470 CC. Devesi, in secondo luogo, considerare come la deduzione dell'abusivo riempimento - in quanto, nella specie, espressamente integrata e coordinata con la contestazione sia dell'apparente causa del contratto, della quale è negato il carattere commutativo affermandosene invece l'atipicità, sia dell'intervenuta ricezione del prezzo, negata anch'essa in contrasto con la dichiarazione - si traduca nella denunzia d'un'utilizzazione assolutamente abnorme della scrittura e debba, di conseguenza, essere ricondotta alla fattispecie non del riempimento contra pacta, che ricorre in ipotesi di mancata corrispondenza tra quanto risulta dichiarato e quanto s'intendeva invece dichiarare a seguito d'una disfunzione del previsto processo di formazione della dichiarazione, bensì del riempimento absque pactis o sine pactis, che ricorre, appunto, in ipotesi di difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione (e pluribus, Cass. 16.11.99 n. 12673, 10.9.98 n. 8960, 18.12.97 n. 12823, 2.2.95 n. 1259). Nel qual caso il rimedio esperibile non è la semplice deduzione di prove contrarie al contenuto del documento ma l'esperimento della querela di falso che, nella specie, non è stata proposta, onde le tesi prospettate al riguardo dal ricorrente restano indimostrate ed indimostrabili.
Non senza evidenziare, sia pur solo ad abundantiam, che le dette tesi sono svolte in forma di censura d'un vizio di motivazione, neppure espressamente denunziato, che non meriterebbe comunque accoglimento.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma de qua, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione - com'è, appunto, per quello in esame - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.
Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal giudice del merito all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su di una dettagliata disamina dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.
Negli esposti termini integrata e corretta ex art. 384 sec. co. CPC la motivazione dell'impugnata sentenza, il cui dispositivo è comunque conforme a diritto, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L. 2.129.700 (euro 1099,90) delle quali L. 2.000.000 (euro 1032,91) per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2002