Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10593 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
105934 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Белага ешь NE donni Oven Mille prave Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20192/98 Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI 23211 Cron. Consigliere Dott. Michele LO PIANO 3594 Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 20/03/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 RU LO IN PROPRIO NQ LEGALE RAPPRESENTANTE E PROCURATORE DELLA SOC. ARTE ANTICA R. L., nonchè l'Avvocato PATE VINCENZO, elettivamente domiciliati in 1.55 3000 CANCELLERIA ROMA VIA G. BORSI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CABRAS, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
VIA TRIONFALE 77 ROMA, in persona CONDOMINIO dell'Amministratore in carica dr. Antonio D'Amario, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA S T D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SALVATI, che lo 552 M 1 difende, giusta delega in atti;
controricorrente 1 avverso la sentenza n. 2102/98 della Corte d'Appello di SALVATI ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 28/04/98 e 3.002 1.9 SET. 2001 depositata il 07/06/98 (R.G. 3704/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI%;B LIRE 3000 CANCELLERIA udito l'Avvocato Vincenzo SALVATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il CH167726. rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del giorno 8 novembre 1990 il signor RU AO, in proprio e quale amministratore della srl Arte Antica, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Condominio di via Trionfale 77 Roma, e ne chiedeva la condanna al pagamento dei danni conseguenti ad un allagamento dei locali di sua proprietà ed utilizzati dall'Arte Antica, per la rottura di un tubo discendente appartenente al Condominio. Il condominio si costituiva non contestando la pro- pria responsabilità, ma invitava l'attore а dare la prova del danno. Il tribunale di Roma, con sentenza del 24 gennaio 2 1 1996, condannava il Condominio a risarcire i danni su- biti dal proprietario e dalla Arte Antica oltre alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La decisione era appellata dal Condominio sul quan- tum;
resistevano gli appellati. Con sentenza del 7 giugno 1998 la Corte di appello a, in accoglimento dell'appello, riducevadi Rom l'importo del danno a lire 5 milioni, con interessi le- gali dalla data della sentenza e compensava le spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorrono RU AO in pro- prio e nella qualità di rappresentante legale della so- cietà Arte Antica, e l'avv. Vincenzo Pate, quale anti- statario, deducendo tre motivi di censura. Le parti Resiste il Condominio con controricorso. hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando circa la valutazione delle prove. In particolare si de- duce che il CTU, quale esperto di cose d'arte, nel suo elaborato aveva implicitamente considerato, anche sulla base delle foto esaminate, la consistenza dei danni ed 3 il nesso di causalità tra l'allagamento ed il deterio- ramento dei mobili. Nel secondo motivo si insiste su tale error in iu- dicando, essendosi il secondo giudice discostato dalle prove "raggiunte" nel giudizio di primo grado. I motivi attengono al riesame del merito ed alla valutazione complessiva delle prove, compiuta dal giu- dice dell'appello, che ne era stato investito in segui- to al gravame del Condominio. Tale apprezzamento critico è stato fatto dal secon- do giudice (ff. 5 e 6 della motivaz.) con una puntuale considerazione di tutti gli elementi di prova raccolti (foto, preventivo di riparazioni e elaborato peritale) e dunque con un prudente apprezzamento in fatto che si sottrae al giudicato di legittimità. Peraltro i motivi difettano del requisito della specificità, proprio in relazione alla stima della con- cludenza delle prove, che sono state ritenute, sempre in sede di apprezzamento di fatto, come inidonee ad in- dicare la tipologia dei danni e la loro riferibilità alla causa in questione. Tale ratio decidendi non ri- sulta oggetto di precise e convincenti censure, e giu- stifica la riduzione della liquidazione. Nel terzo motivo il difensore antistatario in primo grado assume di essere legittimato a partecipare al 4 1 giudizio di appello, e dunque deduce un error in proce- dendo, avendo il giudice di appello compensato le spe- se, senza considerare la sua veste di parte processua- le. Il motivo è inammissibile, atteso che tale veste non può essere assunta dal difensore distrattario, che è semplice Madiectus solutionis causa e non è legitti- mato a prendere parte al giudizio di appello dove si discuta soltanto nel merito della lite tra le parti in- teressate (danneggiante e danneggiato). In tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa S. Corte (Cass. 12765/97; 8458/95; 5467/93 tra le tante). Il ricorrente dev'essere pertanto condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in favore del Condominio resistente, liquidate nella misu- ra indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a spese e ad onorari di questo giudizio di cassazione, che li- quida in lire 138.000 * per spese ed in lire tre milioni per onorari. Roma, 20 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE for touh Pa B 5 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 2 AGO. 2001 IDOL dil dan ball d IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 40004 TOT290.000 USE DEL acta AGON 2001 2 38381 (iro ر ا .C. D RACCIO N) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M G FILIBHO)