Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 4279
CASS
Sentenza 13 febbraio 1998

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Perché ricorra il vizio parziale di mente non basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale, ma occorre che la diminuzione delle facoltà intellettive e volitive dipenda da una alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al quadro clinico tipico di una determinata malattia. (Nella specie la Corte ha escluso il vizio parziale di mente in presenza di una degenerazione dell'istinto sessuale)

Il ricovero ospedaliero dell'imputato non comporta di per sè che sussista uno stato di infermità in atto tale da richiedere controlli e cure e l'impossibilità di anticipata dimissione ed ancor più che detta infermità determini quella impossibilità di comparire che la legge richiede per il rinvio dell'udienza.

L'infermità parziale di mente accertata con riferimento ad un determinato episodio criminoso non opera automaticamente in relazione ad ogni altro successivo episodio di cui lo stesso soggetto sia chiamato a rispondere. Ciò in quanto lo stato di imputabilità deve essere riferito al momento del fatto-reato e la relativa indagine deve essere compiuta di volta in volta, poiché la malattia precedentemente diagnosticata può essere al momento guarita, o attenuata o localizzata in una determinata sfera di attività.

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  • 1Deviazione sessuale: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 4279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4279
Data del deposito : 13 febbraio 1998

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