Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 45819
CASS
Sentenza 30 marzo 2004

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Massime1

Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza del giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talchè alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale.

Commentario1

  • 1Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 45819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45819
Data del deposito : 30 marzo 2004

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