Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza del giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talchè alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 45819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45819 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - N. 646
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 046412/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR AT N. IL 11/03/1984;
avverso ORDINANZA del 02/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - il g.i.p.. dal tribunale di Rossano, con ordinanza dell'11 luglio 2003, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LV RO, indagato per i reati di detrazione e spaccio di stupefacenti, dichiarando, contestualmente, la propria incompetenza funzionale e ordinando la trasmissione degli atti alla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro.
2 - Veniva richiesto il riesame e il tribunale del riesame, con ordinanza del 24 luglio 2003, annullava l'ordinanza impugnata relativamente ai capi di imputazione nn. 21, 25, 27 e 29. 3 - Il 26 luglio 2003 il g.i.p. del tribunale di Catanzaro - giudice competente - emetteva ordinanza i custodia cautelare nei confronti del AL perché indagato degli stessi reati, già oggetto del provvedimento custodiale del g.i.p. del tribunale di Rossano dell'11 luglio 2993, nonché dei reati di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e di detenzione illegale e ricettazione di una pistola.
4 - Il tribunale del riesame, con ordinanza del 5 agosto 2003, dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Catanzaro per la mancata trasmissione al medesimo tribunale dei supporti magnetici relativi all'attività di captazione video- ambientale.
5 - Il 18 settembre 2003 veniva notificata al AL ordinanza custodiale dello stesso G.i.p. che veniva impugnata con la richiesta di riesame.
6 - Il tribunale per il riesame di Catanzaro, con ordinanza del 2 ottobre 2003:
- revocava la misura cautelare della custodia in carcere quanto ai reati di cui ai capi da 21 a 46 della contestazione;
- sostituiva, relativamente al capo a) (detenzione di stupefacente a fini di spaccio), la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari.
Il tribunale rigettava, anzitutto, ritenendola infondata, l'eccezione della difesa, seconda la quale "il g.i.p. del tribunale di Catanzaro non avrebbe potuto reiterare, in data 18 settembre 2003, l'ordinanza custodiale nei confronti del AL, in quanto "tale ordinanza era stata già oggetto di valutazione di merito da parte del tribunale per il riesame in data 24 luglio 2003 che l'aveva annullata nei capi da 21. 25, 27 e 29.
Il tribunale riteneva, poi, che le intercettazioni ambientali fossero state autorizzate con provvedimenti adeguatamente motivati quando alle ragioni di urgenza e ai motivi di indisponibilità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, richiamandosi alle argomentazioni già formulate sul punto dallo stesso tribunale, in sede di riesame al provvedimento in data 11 luglio 2003, emesso dal g.i.p. incompetente.
Il tribunale, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c), stimando, però, misura cautelare proporzionata gli arresti domiciliari avuto riguardo all'incesuratezza dell'indagato.
7 - Il difensore ricorre per Cassazione con tre motivi.
1 - Denuncia, con il primo, violazione dell'art. 649 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1^, lett. c) stesso codice". Deduce che il g.i.p. nell'emettere l'ordinanza del 18 settembre 2003, - sottoposta all'esame del Tribunale che ha deciso con l'ordinanza impugnata - ha erroneamente affermato che "la declaratoria di inefficacia, con ordinanza del 5 agosto 2003, emessa dal giudice competente, non costituisce preclusione alla reiterazione del provvedimento coercitivo in quanto la precedenza ordinanza è rimasta caducata per ragioni puramente formali".
"Ed, invero, l'ordinanza del 18 settembre 2003 non poteva essere reiterata alla luce delle stesse considerazioni e della stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Catanzaro in quanto tale ordinanza è stata già oggetto di valutazione di merito da parte del Tribunale della Libertà in data 24 luglio 2003, il quale ha proceduto a caducare i capi di imputazione 21, 25, 27 con motivazioni inerenti il profilo fattuale e, dunque, il merito della vicenda processuale del AL, ne' potevano esistere dubbi sulla identità formale e sostanziale delle tre ordinanza custodiali".
2 - Denuncia, con il secondo motivo, "violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. in riferimento all'art. 271 e all'art. 606, comma 1, lett.
c), stesso codice" deducendo l'assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza e ai motivi di indisponsabilità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Rossano.
3 - Denuncia, con il terzo motivo, "violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), stesso codice, deducendo che l'assoluta assenza di precedenti fa ritenere del tutto non proporzionata la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti del AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
Prima di affrontare il tema di fondo che emerge dalla articolazione del ricorso - il tema dei rapporti, alla luce dell'art. 27 c.p.p., tra la precedente ordinanza emessa dal giudice incompetente e la successiva ordinanza del giudice competente - sono doverose alcune puntualizzazioni.
a - L'ordinanza del g.i.p. del 18 settembre 2003, con la quale è stata disposta, per la terza volta, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del AL, è stata reiterata perché - non v'è alcun dubbio sul punto - la precedente, del 26 luglio 2003, era stata dichiarata inefficace dal tribunale per il riesame, con ordinanza del 5 agosto 2003, per violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., e, dunque, perché "era rimasta caducata per ragioni meramente formali".
Ed è, del resto, lo stesso ricorrente che, nella seconda pagina del ricorso, ricorda che "avverso tale provvedimento - il provvedimento del 26 luglio 2003 - veniva proposta istanza di riesame, a seguito della quale il Tribunale della libertà, con propria ordinanza del 5 agosto 2003, dichiarava la caducazione della misura cautelare in capo al AL per la mancata trasmissione al medesimo Tribunale dei supporti magnetici relativi all'attività di captazione video- ambientale.
Ne consegue che non può non farsi applicazione del principio, ripetutamente affermato anche dalle ss.uu., che "l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, determinata dall'inosservanza, da parte del tribunale, dei termini di cui al comma 5 - come nel caso di specie - e 10 dell'art. 309 c.p.p., non costituisce preclusione alla reiterazione del provvedimento del provvedimento coercitivo, potendo essere legittimamente emesso nuovo provvedimento cautelare per i medesimi fatti e sulla base degli stessi elementi indiziari".
"la preclusione processuale opera, infatti, soltanto quando la misura custodiale sia stata annullata in conseguenza di un riesame di merito o per la mancanza delle condizioni generali di legittimazione e non nell'ipotesi di una sua caducazione per perdita di efficacia determinata da violazioni di carattere formale, come quelle previste dall'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., non essendo ricavabile dal vigente sistema processuale un generale divieto di reiterazione dei provvedimenti cautelari" (Cass. ss.uu., 10 settembre 1992, n. 11, rv. 191183; 13 settembre 1999, n. 4724, rv. 214100; 10 maggio 2000, n. 1907, rv. 216882, ecc.). b- Va, poi, chiarito che oggetto dell'ordinanza, in data 24 luglio 2003, del Tribunale per il riesame non è stata, come afferma il ricorrente, l'ordinanza 18 luglio 2003 ("in quanto - così il ricorso - tale ordinanza è stata già oggetto di valutazione di merito da parte del tribunale della libertà in data 24 luglio 2003) - sia perché, ovviamente, ontologicamente impossibile, sia perché oggetto dell'ordinanza dell'ordinanza del 24 luglio è stata la prima ordinanza dell'11 luglio 2003, emessa dal gip del Tribunale di Rossano che sia dichiarato incompetente.
C - Il ricorrente, però, intende affermare che la reiterazione del provvedimento - l'ordinanza del 18 settembre 2003 - è, comunque, illegittima perché l'ordinanza del 24 luglio 2003, decidendo sulla richiesta di riesame dell'ordinanza dell'11 luglio 2003, "aveva proceduto a caducare i capi di imputazione 21, 25, 27 con motivazioni inerenti il profilo fattuale che, dunque, aveva deciso il merito della vicenda", sicché non poteva non operare il divieto del ne bis in idem, che, secondo quella giurisprudenza, può operare nella fase cautelare allorché l'annullamento del precedente provvedimento impositivo sia stato disposto per ragioni di merito (Cass. 20 marzo 1999, n. 409, rv. 213539). L'affermazione è indubbiamente esatta, ma a determinare condizioni, come si coglie agevolmente dalla giurisprudenza dianzi citata, condizioni che, nel caso di specie, in cui, ex art. 27 c.p.p., sono in questione - ed è, come di diceva, il tema nodale - i rapporti tra le due ordinanze contemplate da questa noma, sono inesistenti.
1 - I rapporti tra l'ordinanza, che dispone una misura cautelare, emessa da un giudice incompetente, e l'ordinanza eventualmente emessa successivamente dal giudice competente sono espressamente disciplinati dall'art. 27 c.p.p., il quale prevede, come è noto, che "le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma egli artt. 292, 317 e 321".
Questi rapporti sono stati ben delineati dalla giurisprudenza, citata anche dal tribunale, secondo la quale "il provvedimento di custodia cautelare disposto dal g.i.p., che contestualmente si dichiari incompetente, risulta a tutti gli effetti sostituito dall'ordinanza di custodia cautelare pronunciata - come nel caso in esame - dal g.i.p. competente, tempestivamente, entro i 20 giorni previsti dall'art. 27 c.p.p., con la conseguenza che la decisione del tribunale, avente ad oggetto la pregressa ordinanza del G.I.P. - incompetente - non ha alcuna incidenza sullo status libertatis dell'indagato che trova ormai la propria regolamentazione nei provvedimenti pronunciati dai giudici competenti, di talché alla medesima non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale e rebus sic stantibus" (Cass., 19 aprile 1994, n. 1379, rv. 197437).
2 - La ratio di questa giurisprudenza è evidente.
Il legislatore, ipotizzando l'emissione di una ordinanza con misure cautelari - e, quindi, anche un'ordinanza che disponga la misura della custodia in carcere - da parte di un giudice incompetente, non ne ha previsto la nullità, ma, come ha puntualmente rilevato la giurisprudenza (tra le tante, Cass., 16 settembre 1998, n. 2467, rv. 211939), la sua efficacia differita ex art. 27 c.p.p. con correlativa, temporanea protrazione della sua efficacia. Ciò vuol dire che, se il giudice competente, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, emette, a sua volta, l'ordinanza applicando la misura cautelare della custodia in carcere, è questa ordinanza, in quanto emessa dal giudice competente, solo il quale avrebbe dovuto emetterla sin dall'inizio, ad incidere sullo status libertatis, sicché la precedente, da quel momento, resta senza alcun effetto, è considerata tamquam non esset, così come è considerata tale allorché il giudice competente, decorsi i venti giorni, non riemetta l'ordinanza, con le ovvie conseguenze in tema di riacquisto della libertà, dipendendo la privazione della libertà, per quei venti giorni, soltanto dal provvedimento, emesso dal giudice incompetente, ormai senza effetto.
Ma, se l'ordinanza emessa dal giudice che si è dichiarato incompetente resta priva di effetto, ai fini per i quali è stata emessa - accertamento, eventualmente confermato in sede di riesame, come, anche se in parte, nel caso in esame, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e, quindi, disposizione di una misura cautelare - non può non esserlo anche se, in sede di riesame, il tribunale ritenga che, per alcuni, o, anche, per tutti i reati contestati con l'ordinanza di custodia cautelare, non vi fossero le condizioni previste dalla legge per la applicazione della misura, e ciò perché il legislatore, con l'art. 27 c.p.p., attribuisce al giudice competente - l'unico, va ribadito, che avrebbe dovuto prendere quel provvedimento sin dall'inizio - il potere di emettere un nuovo provvedimento, previa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in ordine a tutti i reati emergenti dagli atti, come se quella fosse la prima, unica, ordinanza, essendo la precedente - perché emessa dal giudice incompetente - ormai senza alcun effetto.
Ciò, peraltro, non toglie che l'ordinanza del tribunale per il riesame possa spiegare altri effetti previsti dalla legge, quale l'effetto, nel caso che il tribunale accerti che l'ordinanza di custodia cautelare sia stata emessa, dal giudice dichiaratosi incompetente, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 280 c.p.p., di rendere la privazione della libertà - sorretta da questa ordinanza sino a venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti da parte del giudice che ha dichiarato l'incompetenza - valutabile in sede di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, come prevede l'art. 314, comma 2^, c.p.p. disponendo che "lo stesso diritto - il diritto all'equa riparazione - spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stati sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile - ed è, questa, la decisione presa o in sede di riesame, non impugnata, o dalla Corte di Cassazione: ss. uu., 12 ottobre 1993, Stablum;
Cass., 2 dicembre 1998, n. 6963, rv., 211915 - risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previsto dall'art. 273 e 280 c.p.p.". d - Per completezza va osservato, quanto al sostantivo reiterazione - che ricorre frequentemente nel ricorso - che le ss.uu., con sentenza n. 15 del 29 luglio 1993, rv. 194315, nel l'affermare che il decorso del termine di efficacia di cui all'art. 27 c.p.p. non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo della misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti, hanno anche posto in rilievo che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa "autonomia" rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non essere definito - come lo definisce il ricorrente - di "conferma" o "di reiterazione" di quello precedente, in quanto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti.
Ciò, ovviamente, non significa che il sostantivo in questione non possa essere usato, ma soltanto che, se usato, deve esserlo nella consapevolezza della completa autonomia del nuovo provvedimento rispetto a quello reiterato.
2 - Il secondo moti va è inammissibile perché privo del requisito della specificità, essendosi limitato il ricorrente a citare le norme, e la relativa giurisprudenza, che esigono che il pubblico ministero emetta un provvedimento motivato quando gli impianti della procura, per le intercettazioni, siano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza.
Il ricorrente, invero, non si è minimamente misurato con le ragioni addotte dal tribunale, il quale ha fatto propria l'ampia e articolatissima motivazione sul punto che si legge nell'ordinanza, cioè, sulla quale il ricorrente ha fatto leva per affermare la non reiterabilità del provvedimento custodiale.
3 - Il terzo motivo è infondato.
È tanto vero che il tribunale ha tenuto conto della incensuratezza del AL che ha sostituito la misura dalla custodia in carcere con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, dimostrando, però, che sia la gravità della pur unica imputazione rimasta, sia la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti concreti - quali "la spregiudicatezza ostentata nel caso in esame e il pieno inserimento del AL negli ambienti dediti al traffico degli stupefacenti" - imponevano si ritenesse il pericolo concreto della reiterazione di reati della stessa specie se l'indagato fosse stato reso libero.
4 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004