Sentenza 27 novembre 2007
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, nel termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si computa il giorno iniziale, non avendo il legislatore espressamente previsto una deroga alla regola generale di cui all'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Il termine per la presentazione della richiesta di riesameDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2022
Nel termine di cui all'art. 309, co. 5, c.p.p. non si computa il giorno di presentazione della richiesta di riesame Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale per il riesame di Milano confermava integralmente una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione ai delitti di associazione per delinquere (in permanenza attuale) e concorso in truffa in erogazioni pubbliche. Avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi addotti, adduceva, per quello che rileva in questa sede, violazione di legge penale processuale, ex art. 606, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2007, n. 12315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12315 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/11/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 2097
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 25493/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA PP, nato il [...];
avverso l'ordinanza 6/6/2007 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza 6/6/2007, confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 23 marzo precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di NA PP, indagato in ordine al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74) e a plurimi episodi di spaccio di tali sostanze (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), con esclusione del solo capo d'accusa sub 18 (reato ex art. 73), in relazione al quale annullava la misura. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha dedotto: a) inefficacia della misura, per tardiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame da parte dell'Autorità procedente;
b) nullità della misura, perché priva - con riferimento ai reati satelliti - di un'autonoma motivazione, essendosi il Gip limitato a riprodurre pedissequamente la richiesta formulata dal P.M..
Il ricorso non è fondato.
Il metodo di calcolo del decorrere del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame (art. 309 c.p.p., comma 5) segue la regola generale, fissata dall'art. 172 c.p.p., comma 4 secondo cui dies a quo non computatur in termino, trattandosi di ordinario termine processuale e non già di termine direttamente incidente sullo stato di custodia del soggetto, sicché non pertinente è il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 1. Non avendo il legislatore, nel caso in esame, previsto alcuna eccezione alla regola generale dettata per il computo dei termini, consegue che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale di decorrenza, non si computa ai fini del calcolo del termine anzidetto.
Il metodo di calcolo previsto dalla regola generale di cui al citato art. 172 c.p.p., coma 4 assicura comunque tempi certi, rapidi ed indisponibili per porre a disposizione del giudice del riesame gli atti necessari per la decisione de liberiate, sicché manifestamente infondata si rivela la prospettata questione di costituzionalità. Ciò posto, il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 è stato, nella specie, rispettato. La richiesta di riesame, infatti, fu presentata in data 24/5/2007 e gli atti necessari furono posti a disposizione del Tribunale del riesame il successivo 29 maggio. Non sussiste, inoltre, la dedotta nullità - per mancanza di motivazione - della misura cautelare, che legittimamente, con riferimento ai cd. reati satelliti, è stata motivata richiamando per relationem i contenuti della richiesta del P.M., condivisi e fatti propri dal Gip.
Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008