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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 16499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16499 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16499 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da Guido Z,4GARIA, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla suddetta Corte di Appello nelle date del 14 dicembre 2005 (irrevocabile il 6 luglio 2007), 22 aprile 2013 (irrevocabile il 15 luglio 2015) e 9 aprile 2021 (irrevocabile il 24 marzo 2023), e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva in 15 anni e 4 mesi di reclusione e 2.500,00 euro di multa. Il giudice a quo individuava la violazione più grave nel reato di c:ui all'art. 629 cod. pen., oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 9 aprile 2021, irrogante la pena di 10 anni di reclusione e 1.600,00 euro di multa: tale pena veniva :3umentata di 2 anni di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato-satellite di estorsione aggravata, giudicato con sentenza della medesima Corte territoriale in data 14 dicembre 2005 (già diminuita per il rito abbreviato), e ulteriormente aumentata di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato-satellite di associazione mafiosa, giudicato con sentenza della stessa Corte di Appello in data 22 aprile 2013, in misura corrispondente a quella applicata con l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 7 gennaio 2016, con la quale tali due ultimi reati erano già stati unificati con il vincolo della continuazione in executivis. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione sulla frazione di aumento di pena applicata per i singoli reati- satellite: il giudice dell'esecuzione non avrebbe speso una parola per giustificare detto aumento, riportandosi, di fatto, alle pene determinate con l'ordinanza resa in data 7 gennaio 2016 dalla Corte di Appello di Napoli in sede di esecuzione. Ci si duole anche, in generale, dell'applicazione immotivata di aumenti eccessivi di pena operati a titolo di continuazione. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fo.ndato nella sua censura principale e va, pertanto, accolto. 2. Il giudice dell'esecuzione, all'evidenza, non ha tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in argomento, hanno affermato il seguente principio: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel provvedimento impugnato, invero, non si forniscono in alcun modo, neppure attraverso un generico richiamo ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di 2 Il Presidente Il Consigliere estensore PO CA () valutazione tenuti presenti dal giudicante per addivenire all'applicazione delle frazioni di pena determinate per i reati-satellite già indicati. Tra l'altro, il giudice a quo non spiega perché ha, nella sostanza, "ribaltato" la gerarchia delle pene applicate tra i due reati-satellite oggetto delle sentenze sub nn. 1 e 2, siccome fissata nel precedente provvedimento del 7 gennaio 2016, con il quale era stata riconosciuta la continuazione fra di essi: infatti, con quell'ordinanza, era stato individuato come reato più grave quello di estorsione pluriaggravata, mentre nel provvedimento oggi impugnato il reato-satellite più gravemente punito risulta quello associativo mafioso. 3. Tanto impone l'annullamento, in parte qua„ dell'ordinanza censurata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (C. Cost., 9 luglio 2013, n. 183), che dovrà colmare le lacune motivazionali evidenziate attenendosi ai principi enunciati da Sez. U, "Rizzane". Le ulteriori censure restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023 CORTE ELrnrr j SUPREMA DI CASSAZ10,IQ Deposr22 -zua • Rom 1 a, iì .. : ....................... .. ..... APk IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZTOT A t • GTUDTZLARIO 7 C Z,72/ 3 CASSAZIONE . ." CENTRALE ()-LI eU-ee £ I,\ c,A0t. (5- Ci 53 I — CI. I\A4+,[7- 41 '5. 4 .1 x), flo Qicet' e ,I,u* Q 1r u(./ (V)A- I kr° cA-ce14_ d(CA Q cuul 4tett, 0;(3 p(•-•0 FìV ít Rk u,A:4 ( 134 i 3 ) -Lk ate, Ip (:),0( 0-e,k kcii C ,„ c, \` f I` (Las-, C,ciaLk • íy\k_eQZ; t72_ C\AI '&‘LAR:, '‘ /(6f5(4DIA
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023 CORTE ELrnrr j SUPREMA DI CASSAZ10,IQ Deposr22 -zua • Rom 1 a, iì .. : ....................... .. ..... APk IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZTOT A t • GTUDTZLARIO 7 C Z,72/ 3 CASSAZIONE . ." CENTRALE ()-LI eU-ee £ I,\ c,A0t. (5- Ci 53 I — CI. I\A4+,[7- 41 '5. 4 .1 x), flo Qicet' e ,I,u* Q 1r u(./ (V)A- I kr° cA-ce14_ d(CA Q cuul 4tett, 0;(3 p(•-•0 FìV ít Rk u,A:4 ( 134 i 3 ) -Lk ate, Ip (:),0( 0-e,k kcii C ,„ c, \` f I` (Las-, C,ciaLk • íy\k_eQZ; t72_ C\AI '&‘LAR:, '‘ /(6f5(4DIA