Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 3000
CASS
Sentenza 26 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'acquirente di prodotti con marchi contraffatti, o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, risponde del delitto di ricettazione nel caso in cui tale acquisto non sia destinato al proprio uso e consumo personale, dovendosi escludere che tale condotta configuri l'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, applicabile esclusivamente all'acquirente finale di un prodotto contraffatto, o comunque mendace, qualora tale condotta sia destinata all'uso personale e sia estranea, non solo al processo produttivo, ma anche a quello diffusivo.

E inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'effetto abrogativo di una norma incriminatrice determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite, atteso che il mutamento giurisprudenziale intervenuto con tale decisione non è idoneo a determinare nè una modifica normativa né "un'abolitio criminis".

Commentario1

  • 1Ricettazione capi abbigliamento: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 3000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3000
Data del deposito : 26 novembre 2015

Testo completo