Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2000, n. 4695
CASS
Sentenza 25 febbraio 2000

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La querela costituisce atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi. A differenza, dunque, della denunzia (che si concreta in semplice "notitia criminis", la quale può pervenire da chiunque) è necessario che la sua sottoscrizione sia vera e genuina, con la conseguenza che, nel caso in cui il suo inoltro non sia effettuato personalmente, diviene imprescindibile l'autenticazione della firma del querelante -del resto normativamente postulata- la cui mancanza rende improcedibile l'azione penale.

In tema di atti processuali, vigendo il principio di presunzione della loro regolarità e, dunque, dell'uso corretto ed appropriato dei termini tecnici adoperati, il giudice non è tenuto a procedere di ufficio ad accertare la rispondenza al vero della situazione processuale quando essa sia stata descritta con l'uso di espressioni legali e tipiche del nostro sistema normativo. (Fattispecie in cui sul documento contenente un atto di querela era stata apposta la annotazione "pervenuto" e non quella "ricevuto". La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato e nel rilevare che con il primo termine si indica l'inoltro dell'atto a mezzo di un incaricato tramite spedizione, senza alcuna certificazione della provenienza dello stesso e della identità del proponente, ha ritenuto sussistente la improcedibilità dell'azione penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2000, n. 4695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4695
    Data del deposito : 25 febbraio 2000

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