Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 2
La querela costituisce atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi. A differenza, dunque, della denunzia (che si concreta in semplice "notitia criminis", la quale può pervenire da chiunque) è necessario che la sua sottoscrizione sia vera e genuina, con la conseguenza che, nel caso in cui il suo inoltro non sia effettuato personalmente, diviene imprescindibile l'autenticazione della firma del querelante -del resto normativamente postulata- la cui mancanza rende improcedibile l'azione penale.
In tema di atti processuali, vigendo il principio di presunzione della loro regolarità e, dunque, dell'uso corretto ed appropriato dei termini tecnici adoperati, il giudice non è tenuto a procedere di ufficio ad accertare la rispondenza al vero della situazione processuale quando essa sia stata descritta con l'uso di espressioni legali e tipiche del nostro sistema normativo. (Fattispecie in cui sul documento contenente un atto di querela era stata apposta la annotazione "pervenuto" e non quella "ricevuto". La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato e nel rilevare che con il primo termine si indica l'inoltro dell'atto a mezzo di un incaricato tramite spedizione, senza alcuna certificazione della provenienza dello stesso e della identità del proponente, ha ritenuto sussistente la improcedibilità dell'azione penale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2000, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15/02/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " PI MA " N.436
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " IO UC BN " N.38552/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso e dalla parte civile, AR IN nata a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 17-6-99 dalla Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di OZ OR nato in [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'avv. Bianchi Renato, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Udito il difensore avv. Giuseppe Petrucciani, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 24-11-95 il Pretore di Isernia dichiarava OZ OR responsabile del reato di cui agli artt. 485, 491 e 61 n. 7 c.p. - per avere apposto la firma falsa della moglie separata IN AR sul retro di sei assegni circolari non trasferibili, negoziando gli stessi, con l'aggravante del danno di rilevante gravità - e lo condannava a pena stimata di giustizia ed al risarcimento dei danni, contestualmente liquidati, in favore delle parti civili costituite. In data 17-6-99 la Corte di appello di Campobasso dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela. All'uopo si evidenziava che la relativa dichiarazione a firma AR IN era da reputarsi recapitata da un incaricato o spedita per posta in quanto mancava qualsiasi attestazione ad opera di chi l'aveva ricevuta: di conseguenza la sottoscrizione avrebbe dovuto essere autenticata ai sensi dell'art. 337 c.1 c.p., adempimento che era stato pretermesso.
Avverso il riportato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale e la parte civile IN AR in termini sostanzialmente identici, deducendo entrambi: violazione della regola della tassatività delle nullità, violazione dell'art.192 c. 2 c.p.p e vizio motivazionale in relazione alla affermata modalità della presentazione dell'atto de quo, violazione dell'art.603 c.p.p. per omesso rinnovo del dibattimento.
Procedendo in ordine logico si osserva quanto segue. Deve riconoscersi che la Corte territoriale ha correttamente escluso che la querela fosse stata presentata personalmente dalla IN:
al proposito si rileva innanzitutto che sul documento che la contiene è attestato "pervenuta" e non già "ricevuta 3^", implicando la prima espressione inoltro a mezzo di incaricato o tramite spedizione, mentre la seconda corrisponde ad ipotesi di presentazione dell'atto al pubblico ufficiale da parte del legittimato o del suo procuratore speciale.
A ciò aggiungasi la significatività del fatto che non fu espletata la formalità sancita dall'art. 337 c. 4 c.p.p. - identificazione del proponente - ai fini di attribuire certezza alla provenienza della querela quando questa sia presentata personalmente. Orbene, in materia di atti processuali vige il principio della presunzione della loro regolarità per cui, salvo contraria prova o quantomeno allegazione, deve senz'altro ritenersi che i medesimi siano corretti ed in particolare che i termini usati corrispondano a quelli tecnici, tipici del nostro sistema normativo e che la mancanza di adempimenti richiesta per determinati casi non equivalga ad erronea omissione, ma indichi che si verte in ipotesi per cui gli incombenti non sono postulati.
Nella fattispecie in esame la conclusione di cui al provvedimento impugnato risulta coerente alla suddetta impostazione e del tutto consequenziale alle emergenze segnalate: pertanto va escluso che il giudice dovesse procedere d'ufficio ad accertamenti circa la ricorrenza di una diversa situazione;
al contempo va segnalato che la parte interessata aveva la possibilità di esaminare gli atti depositati dal P.M. sin dal relativo avviso ex art. 419 c.p.p. e di rilevare nonché denunciare eventuali irregolarità che potessero incidere sulla sua posizione, il che non è stato tempestivamente effettuato.
Tanto puntualizzato, si palesa altresì corretta l'ulteriore affermazione circa l'invalidità dell'istanza punitive "de qua", per mancata autentica della sottoscrizione.
All'uopo occorre considerare che la querela - a differenza della denuncia la quale si concreta in semplice notizia di reato che può provenire da chiunque - costituisce atto negoziale di diritto pubblico riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'azione penale con riguardo a taluni fatti criminosi. Nella citata ottica è necessario che la sottoscrizione dell'atto stesso sia vera e genuina: ciò implica che, qualora il suo inoltro non sia effettuato personalmente, diviene imprescindibile l'autenticazione della firma, del resto normativamente postulata, il difetto della quale determina l'improcedibilità dell'azione penale. (Cass. 19-5-93 n. 0 5084 RV. 195364; Cass. 31-1-97 n. 00 710 RV. 208659).
Alla luce di siffatte fondamentali e decisive argomentazioni entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna la IN al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000