Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
La volontà dell'imputato rivolta al patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale: in quest'ultimo caso è consentito al procuratore speciale delegare altra persona qualora tale facoltà gli sia stata attribuita dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, terzo comma, cod. proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/1998, n. 11076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11076 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 23.9.1998
1.Dott. Aldo S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Guido DE MAIO " N. 2747
3. " DO SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 11618/98
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE RA, n. a Monopoli il 6.12.1970
avverso la sentenza 12.12.1997 del Pretore di Bari - Sezione
distaccata di Acquavite delle Fonti
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo
FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12.12.1997 il Pretore di Bari - Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti affermava la penale responsabilità di
BR RA in ordine al reato di cui agli artt. 15, lett. c) e
24, 1^ comma, legge 14.7.1965, n. 963, come modificata dalla legge -
n. 381/1988 (per avere detenuto per la vendita Kg. 5 di novellame di triglia - acc. in Santeramo, il 25.9.1996) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire due milioni di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, eccependo:
a) violazione della legge processuale, ed in particolare dell'art. 446, 3^ comma, c.p.p., poiché, alla prima udienza del dibattimento pretorile, egli, munito di procura speciale, aveva delegato un proprio sostituto per richiedere l'applicazione di pena patteggiata concordata con il P.M.
Tale richiesta era stata respinta dal giudicante, poiché ritenuta non proponibile dal sostituto su delega del difensore al quale era stata rilasciata la procura speciale, benché allo stesso difensore fosse stata espressamente conferita la facoltà di sub-delega;
b) carenza ed illogicità della motivazione in ordine sia all'attribuzione del fatto all'imputato (in quanto i verbalizzanti
"non avevano adoperato gli strumenti previsti dalla legge per l'accertamento delle dimensioni delle triglie rinvenute nell'esercizio commerciale del BR") sia all'entità della pena irrogata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, invero, la richiesta di applicazione della pena o il consenso alla stessa da parte dell'imputato sono atti dispositivi persona1issim~ come tali soggetti alle forme vincolate di manifestazione previste dall'art. 446, 4^ comma, c.p.p., a garanzia della volontarietà dell'atto.
La volontà dell'imputato diretta al patteggiamento, pertanto, deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale: in quest'ultimo caso, inoltre, è consentito al procuratore speciale delegare altra persona soltanto qualora tale facoltà gli sia stata attribuita dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, 3^ comma, c.p.p. (vedi, in proposito, Cass.,
Sez. VI: 4.7.1997, n. 1369 e 27.5.1995, n. 6193).
Nella fattispecie in esame:
-- il BR, con l'atto di nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avvocato Giuseppe Sardano, in data 18.4.1997, aveva conferito a questi procura speciale di esprimere, in nome e nell'interesse di esso imputato, "la volontà di richiedere,
alternativamente o cumulativamente, anche a mezzo di suoi sostituti,
i procedimenti speciali previsti dalla legge (giudizio abbreviato,
applicazione della pena, giudizio speciale)";
-- tale procura speciale, trasmessa per telefax il 18.4.1997, risulta poi ritualmente depositata in originale, con sottoscrizione autenticata dal difensore a norma dell'art. 583, 3^ comma, c.p.p.,
all'udienza del 28.11.1997, unitamente a sub-delega conferita da quest'ultimo all'avvocato Alberto Sardano ed espressamente estesa alla facoltà di richiesta di pena patteggiata.
In una situazione siffatta la sub-delega in oggetto era sicuramente riferibile alla volontà dell'imputato ed erroneamente è
stata disattesa dal Pretore, in violazione dei diritti della difesa.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Pretura
di Bari per nuovo giudizio, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti alla Pretura di Bari.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 1998