Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Il difensore nominato procuratore speciale per proporre richiesta di pena patteggiata, ex art. 446, comma terzo, cod. proc. pen. non può, in mancanza di volontà dell'imputato espressa nelle stesse forme previste per la procura speciale, farsi validamente sostituire, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sentenza di applicazione della pena emessa sulla base di richiesta proveniente da soggetti diversi dall'imputato o dai soggetti da questo indicati con procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 3/12/1999
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele LEONASI " N. 1868
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio COLLA " N. 7618/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IE EO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 21.1.1999 del Tribunale di Grosseto. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GALASSO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 21.1.1999 il Tribunale di Grosseto, sull'accordo delle parti, determinava in anni mesi dieci di reclusione e L.
6.000.000 la pena applicata al GI per il reato di cui all'art.73 d.P.R. n. 309/1990.
2. Il GI ha ricorso per cassazione, deducendo: 1) che solo all'avv. Roberto Vannetti e non al suo sostituto Roberto Baccheschi, egli aveva conferito procura speciale ai fini della richiesta di applicazione della pena;
2) che la sentenza non ha tenuto conto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. In effetti dagli atti processuali risulta che la procura speciale per la richiesta di applicazione della pena era stata conferita soltanto all'avv. Vannetti, il quale - in mancanza di una espressa facoltà attribuitagli dall'imputato nelle stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, comma 3, c.p.p. - non poteva validamente delegare l'incarico all'avv. Baccheschi. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento del giudice che ha applicato la pena su richiesta di un difensore non abilitato (nello stesso senso, Cass. 20 maggio 1997, Di Martino;
23 maggio 1997, Brescia).
L'annullamento che deve di conseguenza essere disposto assorbe il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2000