Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
È configurabile il concorso tra il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione previsto dall'art. 31 legge n. 646 del 1982 e quello di fraudolento occultamento di beni valori al fine di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2011, n. 24448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24448 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 24/03/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 739
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 38401/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI UA IL, N. IL 20/10/1971;
2) LA RI ALTOMARE, N. IL 26/04/1975;
avverso l'ordinanza n. 90/2010 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA, del 29/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Li UA PO e ST MA AR hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Foggia, in data 29 luglio 2010, con la quale, è stato rigettata la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro e beni immobili ex art. 321 c.p.p., in relazione agli artt. 31 L. n.646 del 1982 e art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 conv. in L. n. 356 del 1992, appartenenti ai ricorrenti, disposto dal Gip del Tribunale
di Foggia in data 2 luglio 2010. A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
a) Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento agli artt. 321 e 324 c.p.p. in relazione ai poteri del Tribunale del riesame di valutazione della fattispecie criminosa. I ricorrenti lamentano che i giudici di merito abbiano fatto un'erronea applicazione del principio relativo all'esatta individuazione del thema decidendum, limitando il riesame alla corrispondenza tra i fatti, per come prospettati e le fattispecie ipotizzate, demandando alla sede di merito ogni ulteriore approfondimento, e senza apprezzare, in concreto, la coincidenza con le reali risultanze processuali, per verificare la sussistenza del fumus commissi delicti. In particolare viene censurata l'omessa valutazione della documentazione prodotta in relazione al D.L. n. 309 del 1992, art. 12 quinquies, con riferimento all'attribuzione fittizia in capo alla ST dei beni riconducibili, secondo l'accusa, al Li UA;
a carico di quest'ultimo, proprio in base a provvedimenti adottati da altra A.G. sarebbe venuta meno qualsiasi valutazione di pericolosità sociale che giustificherebbe, nella previsione di eventuali misure di prevenzione, l'adozione di atti di interposizione fittizia rispetto ai beni sequestrati, per evitare poi il successivo provvedimento di confisca e le mancate comunicazioni previste dalla legge per le variazioni patrimoniali non inferiori ad Euro 10.329,14 a carico dello stesso Li UA. In realtà la documentazione prodotta dimostrerebbe la legittimità delle provviste finanziarie utilizzate dalla ST per l'acquisizione dei beni in questione.
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione al combinato disposto di cui all'art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost. per mancata motivazione.
Secondo i ricorrenti la mancata valutazione della consulenza tecnica prodotta ai fini dell'affermazione della legittimità delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni sequestrati, concretizzerebbe una mancanza fisica della motivazione che renderebbe illegittimo il provvedimento impugnato.
c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, con riferimento alla finalità elusiva asseritamente perseguita con la fittizia intestazione.
In realtà, secondo il ricorrente mancherebbero le condizioni per ritenere che l'intestazione al coniuge dei beni, seppur fittizia, potrebbe essere sufficiente ad eludere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. In sostanza l'inutilità dell'intestazione dimostrerebbe a contrario la buona fede dei ricorrenti e renderebbe insussistente il reato contestato. Sono stati poi prodotti motivi nuovi che sostanzialmente ripercorrono le tesi proposte nel ricorso originario.
I ricorsi sono infondati.
Occorre sottolineare che, nel caso di specie, il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca, delle somme di denaro e/o dei beni degli imputati. Pacifica la sussistenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., il richiamo fatto dal Tribunale alle evidenze documentali relativi all'insufficienza dei redditi dichiarati sia dal Li UA che dalla ST, le stesse dichiarazioni della ST e le deposizioni testimoniali di coloro che hanno venduto i beni, con la riconduzione della gestione delle trattative e della conclusione dei contratti interamente al Li UA, l'accertata natura fittizia del regime di separazione tra i coniugi, con la provata continuativa presenza del Li UA nella casa coniugale, l'incapacità di indicare la destinazione delle somme pari ad oltre Euro 125.000,00 relative ad un mutuo solo formalmente contratto dalla ST, sono tutti elementi che descrivono un quadro assolutamente univoco ed esauriente per ritenere più che provato il fumus dei delitti contestati in capo agli odierni ricorrenti,dove il richiamo, da parte della difesa, alla consulenza tecnica, oltre che generico, appare assolutamente insufficiente ad invalidare la ricostruzione e le valutazioni operate dal Tribunale del riesame, che pertanto appaiono esenti da qualsiasi elemento di censura logico - giuridica in ordine alla reale titolarità del patrimonio sequestrato, ed anzi si rivelano perfettamente in linea con i principi giurisprudenziale consolidati nella subiecta materia. La giurisprudenza è infatti ormai consolidata nel ritenere il reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass. Sez. 1A, 15.10.2003, Fiorisi, CED Cass. 226607). Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. La giurisprudenza di questa Corte ha già esteso l'ambito operativo della norma anche al comportamento che sì giovi non soltanto della simulazione assoluta, ma pure dell'interposizione fiduciaria, confermando anche per essa il profilo di illecito (cfr. Cass. Sez. Un. 21.2.2001, Ferrarese, n. 8). L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo. Pertanto, l'essenza della disposizione normativa non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, bensì al risultato a cui consapevolmente mira il negozio traslativo (Sez. 5, 15/01/2009, n. 5541, Ced Cass., n. 243163). Anche perché il reato di cui all'art. 12 uinquies cit., è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità al fine di eludere talune disposizioni legislative. Caratteristica essenziale di tale norma incriminatrice è la consapevole determinazione -in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta, normativamente descritta. Si è anche precisato che l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali, però, rimane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata ( Cass., Sez. 2, 26/01/2011 n. 6939, C.E.D. cass., n. 249457; Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai;
Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo). Pertanto è stato ritenuto che in tema di reato ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti, dovendosi, invece, fornire, da parte dell'interessato un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie. (Cass., Sez. 1, 14/10/1996, n. 5202, C.E.D. cass., n. 205739). E poiché ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è
consentita la confisca, il sequestro preventivo dei beni nei confronti di persona indagata per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 "quinquies" della (modificato dalla L. n. 501 del 1994)
deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si accerti che detti beni siano intestati all'indagato o comunque, rientrino nella sua disponibilità e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza o che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'indagato o rispetto all'attività di lavoro svolta dallo stesso (Sez. 1, 29/09/1995, n. 4704, C.E.D. cass., n. 202616), come è stato correttamente ritenuto nel caso di specie. Deve infine sottolinearsi che in tema di reati contro l'ordine pubblico, tra la fattispecie delittuosa prevista e punita dalla L. n.646 del 1982, art. 31 e quella prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies non opera il principio di specialità;
conseguentemente deve ritenersi ammissibile il concorso tra le due norme in quanto la prima punisce l'omessa comunicazione, entro il prescritto termine, delle variazioni patrimoniali operate da soggetti condannati per associazioni mafiose o da soggetti sottoposti a misure di prevenzione, mentre la seconda punisce il fraudolento occultamento della titolarità di beni o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale Cass., Sez. 6, 12/05/2005, n. 35670 , C.E.D. cass., n. 232250).
Vanno dunque rigettati i ricorsi cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011