Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
03946 /02 O L L O B ) 4 E 7 E REPUBBLIC E 3 . C N N A O I , P 1 Z I 9 A 9 D POPOLO ITALIANO R 1 T - E S 1 I 1 C G I - 1 E D R 2 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U . I A L Oggetto D G 9 E 3 E T CONDOMINIO E N N SEZIONE SECONDA CIVILE E . 6 S T 4 E S I T ( T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R A Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente - R.G.N. 16237/99 Consigliere - Cron. 3181 Dott. NI VELLA Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.25/10/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AN, AR SC, AR SA, AR MA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 217, presso lo studio dell'avvocato LEVATO dall'avvocato MARIO PERRI, giusta SC, difesi delega in atti;
ricorrenti -
contro
COND VIA MICELI CERENZIA, in persona del suo Amm.re Sig.AR Raffaello, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 34, presso lo studio 2001 dell'avvocato LUIGI TALLARICO, difeso dall'avvocato 1423 GIUSEPPE SCERRA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 83/98 del Giudice di pace di SAVELLI, depositata il 02/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IS NI, IS SC, IS SA e IS RI, condomini nell'edificio di via Miceli in Cerenzia, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei loro confronti emesso il 23/10/1997, su ricorso del Condominio, dal Giudice di pace di Savelli per il pagamento di lire 1.584.000, quale prima rata da essi dovuta per lavori di rifacimento delle grondaie e del tetto. Il Condominio resistette all'opposizione chiedendone il rigetto. N. 83/98 Con sentenza 2/7/1998; il' Giudice di pace, disattese tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti, rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Contro la sentenza i IS hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Ha resistito il Condominio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt.1130, 1131, 1135 c.c. e 75 c.p.c. per non avere la sentenza rilevato che, riguardando la validità di unal'opposizione delibera approvativa di spese straordinarie, 1' amministratore poteva rappresentare il Condominio in giudizio solo se a ciò autorizzato da una apposita delibera. La questione è nuova, non avendo costituito oggetto della causa di merito. Ne è perciò precluso l'esame in questa sede. Il motivo è, pertanto, inammissibile. II - Col secondo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (artt.1136, 1392 c.c.; 63. 66, 67, 68 att.) nonché vizi della motivazione per avere la sentenza ritenuto valida la delibera 8/1/1997 posta a base del decreto ingiuntivo, senza tenere conto che: a) i ricorrenti non avevano ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea né tale obbligo poteva ritenersi assolto con la spedizione dell'avviso a IS SArio, ritenuto dall'amministratore condomino apparente;
b) la partecipazione all'assemblea di IS SArio sanava il vizio dovuto alla mancata convocazione dei non ricorrenti essendo il predetto privo di delega;
c) non era provato che la delega scritta conferita all'amministratore fosse anteriore dal condomino Artusi all'assemblea; d) la delibera, che aveva per oggetto l'approvazione di spese straordinarie, non era stata approvata con Ia prescritta maggioranza;
5 e) l'impugnata delibera aveva approvato soltanto la non anche la ripartizione procomplessiva e spesa quota;
in ogni caso, la ripartizione della somma dovuta dai ricorrenti era illeggittima perchè mai era stata approvata la tabella millesimale. Col terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt.1118, 1120, 1126, 1136 c.c. per non avere il Giudice di pace tenuto conto che: a) i lavori oggetto della delibera riguardavano la trasformazione del terrazzO (di proprietà esclusiva del condomino Artusi) in tetto a falde e perciò costituivano un'innovazione non consentita perché gravosa voluttuaria;
b) la rinunzia del condomino Artusi all'uso esclusivo del terrazzo non era valida perché non accettata da tutti i condomini;
c) in difetto di una valida rinunzia, ai ricorrenti non poteva essere richiesta in pagamento anche la quota spettante all'Artusi. I I Entrambi motivi propongono censure inammissibili. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo (causa di equità ai sensi del 2° comma dell'art.113 c.p.c. valore inferiore a due milioni). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art.111 Cost. individuando detti limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale riccnducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa с manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, sia con riferimento alla violazione di legge che con riferimento ai vizi della motivazione. Sotto il primo profilo infatti, le violazioni denunciate dai ricorrenti attengono tutte a norme di diritto sostanziale, la cui applicazione da parte del Giudice di pace non fa venir meno il carattere equitativo della decisione, dovendosi ritenere, in tal caso, che l'equità coincida con il diritto. Sotto il secondo profilo, appaiono ampie, articolate e convincenti le ragioni logiche per le quali il Giudice di pace, liberamente apprezzando le risultanze probatorie, ha ritenuto gli opponenti (oggi ricorrenti) obbligati al pagamento della somma richiesta dal Condominio in relazione alla delibera 8//1/97. Non può quindi parlarsi né di motivazione omessa, né di motivazione illogica perplessa, risultando, al contrario, la regola di equità posta a base della decisone del caso cncreto chiaramente indicata e, dunque, non censurabile. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei in solido, al pagamento dellericorrenti, spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate in complessive (€ 361,52)(€456,24) lire 883400 di cui lire 700.000 per ' onorari. Roma, 25 ottobre 2001 L'estensore Il presidente ovatell Vimp Beldarsana IL CANCELLIERE C Paolo Tatrico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Colores